Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 gennaio 2021

Cassazione n. 38964/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Itikít-a,Zsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. lì [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 5 gennaio 2021, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza • resa il 2 settembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva applicato nei confronti di quest'ultimo la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai seguenti reati: - reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56, 575, 576, n. 2, 416-bis.1 cod. pen., per il tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1978), [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976), commesso esplodendo diversi proiettili da un fucile mitragliatore Kalashnikov e da una pistola cal. 9 x 19, azione di fuoco Che attingeva [OSCURATO:PERSONA] alla regione glutea e al femore destri ; con le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso (capo F); - reati di cui agli artt. 61, n. 2, 81 cpv., 110, 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 416-bis.1 cod. pen., relativamente al porto e alla detenzione illegali aggravati delle armi utilizzate per commettere il reato precedente (capo G); fatti commessi in Favara, il 23 maggio 2017; - reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 61, n. 2, 624 e 625, nn. 2 e 7, 416-bis.1, cod. pen., in ordine al furto aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] del veicolo [OSCURATO:PERSONA], identificato in rubrica, finalizzato alla commissione del tentato omicidio di cui sopra (capo H); fatto commesso in Favara, il 18 maggio 2017.

Interposta da Bellavia la richiesta di riesame, con la quale erano stati contestati i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari legittimanti la misura inframuraria, in ogni caso deducendosi la sufficienza di una misura meno afflittiva, il Tribunale ha disatteso queste prospettazioni.

I giudici del riesame hanno, in primo luogo, richiamato l'attività investigativa che aveva consentito di svelare l'esistenza di un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti e ad altri reati, nel cui ambito, intorno al 2015, si era verificata una scissione, con conseguente faida fra le opposte fazioni, la cui violenta azione aveva provocato cinque omicidi e altrettanti tentati omicidi, nonché altri delitti contro l'ordine pubblico il patrimonio.

In particolare, l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 26 gennaio 2015, aveva innescato la faida e, nel relativo ambito, si era determinato anche il duplice tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i reati ancillari oggetto dell'imputazione provvisoria.

Poi, nel descritto contesto, il Tribunale, preso atto dei rilievi svolti dalla difesa dell'indagato, ha analizzato i vari elementi posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto la relativa piattaforma senz'altro adeguata a sostenere la valutazione di gravità indiziaria.

Quanto alle esigenze cautelari, oltre al richiamo della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si è considerata sussistente anche in concreto l'esigenza specialpreventiva, essendo il pericolo di recidiva conseguente alle spiccate potenzialità criminali rese manifeste dalle modalità dei reati commessi, connotati da una spietatezza di grado tale da denotare totale disprezzo per la vita umana.

Nello stesso senso sono stati considerati i precedenti penali numerosi e gravi a carico di [OSCURATO:PERSONA], tra cui quelli in materia di detenzione e porto di armi clandestine, essendosi anche escluso che i pericula libertatis individuati potessero essere contenuti da misure cautelari meno intense, ivi inclusa la custodia domestica, rafforzata dall'uso di dispositivi di controllo elettronico. 2.

Avvers0 l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto l'annullamento adducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta alla base del provvedimento impugnato.

La difesa sottolinea, in particolare, che, con la memoria difensiva del 4 gennaio 2021, si era portata all'attenzione dei giudici di riesame una serie di elementi rilevanti ai fini della valutazione della gravità indiziaria: in primo luogo, le immagini contenute nell'annotazione del 12 giugno 2017 erano di scarsa qualità e non consentivano alcun apprezzamento e comparazione con altre immagini, ivi comprese quelle contenute nell'annotazione del 26 maggio 2017; del resto, nemmeno i redattori dell'annotazione del 12 giugno 2017 avevano effettuato una concreta coMparazione limitandosi a descrivere l'immagine esposta; ancora, le stesse connotazioni delle immagini poste a comparazione facevano emergere che, mentre il soggetto effigiato nell'annotazione del 26 maggio 2017 aveva scarponcini di colore marrone chiaro, quello effigiato nell'annotazione del 12 giugno 2017 sveva scarpe scure, con l'emersione di un significativo elemento di difformità; anche in ordine alla condotta serbata dal soggetto in questione dopo l'azione criminosa sussisteva discordanza fra l'annotazione del 12 giugno 2017 e la descrizione fattane nell'ordinanza genetica.

Ebbene, lamenta il ricorrente, la risposta data dai giudici del riesame non ha affatto risolto i problemi sollevati, né con riferimento alla scarsa qualità delle immagini, rispetto a cui la risposta è stata affidata a elementi generici, senza analisi di dettaglio, né con riguardo alla rilevata differenza del colore delle scarpe, spiegata in modo illogico, non essendo dato comprendere come una tonalità chiara di marrone potesse confondersi con una tonalità più scura, né in ordine al diverso sviluppo dell'azione fra quanto era stato affermato nell'annotazione del 12 giugno 2017 e il contenuto dell'ordinanza applicativa della misura: questi elementi distonici non potrebbero essere superati dal richiamo delle dichiarazioni di Quaranta, solo de relato, e di Rizzo, destituite di valenza indiziante dallo stesso Pubblico ministero, al pari delle intercettazioni, non riguardanti l'indagato.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione.

In questa doglianza il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per aver fatto riferimento al metodo mafioso rinvenendo i tratti peculiari dell'intimidazione mafiosa: in realtà, l'evocazione della forza intimidatrice dell'organizzazione mafiosa non potrebbe riferirsi al caso in esame nel quale, secondo la stessa ipotesi accusatoria, il fatto criminoso si sarebbe inserito nel solco di una pura faida interna e non avrebbe interessato alcuna famiglia mafiosa, senza l'emersione del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività illecita relativa agli stupefacenti, posta alla base della vicenda in esame.

3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile.

2. La contestazione dell'adeguatezza e della logicità della motivazione offerta dai giudici del riesame a sostegno della ritenuta gravità indiziaria rinviene un ostacolo non superabile nel dettagliato e lineare discorso giustificativo che contraddistingue il provvedimento impugnato.

2.1. In tal senso, deve rilevarsi che, analizzando le fonti indiziarie a carico di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha valorizzato primariamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale (nel corso dell'interrogatorio del 10 febbraio 2018) aveva riferito che i due tentati omicidi erano stati opera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Di tale collaboratore i giudici del riesame hanno ritenuto l'intrinseca attendibilità, oltre che la soggettiva credibilità, considerando che il dichiarante aveva dato atto di avere appreso le informazioni da uno dei coautori dell'attentato, [OSCURATO:PERSONA], successivamente ucciso nell'ambito della faida, alla presenza, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], indicato come un altro dei coautori dei reati: il collaboratore aveva fornito dettagli puntuali circa le modalità esecutive della condotta delittuosa, spiegando che era stato utilizzato un veicolo rubato e che a sparare erano stati Antonio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché specificando che il reale obiettivo dell'agguato era [OSCURATO:PERSONA], non [OSCURATO:PERSONA], e che gli autori del fatto, nell'immediatezza, avevano maturato l'erronea convinzione di avere ucciso [OSCURATO:PERSONA], apprendendo poi dai giornali che questi, invece, era vivo.

I giudici del riesame hanno spiegato di non aver motivo di mettere in discussione la veridicità delle azioni raccontate da Ferraro a Quaranta, giacché quest'ultimo era ritenuto dal primo e dagli altri interlocutori come il capo della famiglia mafiosa di Favara, mentre la constatazione che il dichiarante non aveva riconosciuto in fotografia l'indagato non è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione della credibile e precisa indicazione dei partecipanti all'agguato riportata da Quaranta, come riferita da Ferraro, ciò non .implicando che il collaboratore dovesse riconoscere in fotografia le persone della cui partecipazione al fatto aveva appreso.

2.2. A tali dichiarazioni i giudici della cautela hanno poi associato quelli che hanno qualificato come plurimi riscontri: i numerosi contatti telefonici fra i diversi indagati il giorno dell'attentato; la conversazione delle ore 20:55 del 23 maggio 2017 intercorsa fra Ferraro e Vardaro, con l'identificazione del tipo di autovettura usata dalle vittime; la conversazione delle ore 20:39 dello stesso giorno tra Ferraro e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale essi avevano concordato l'appuntamento e il secondo aveva riferito al primo di aver chiesto a Tony - individuato in [OSCURATO:PERSONA] - di venirlo a prendere; le immagini delle videoriprese estratte da una telecamera di sorveglianza allocata nella via Mendel di Favara, a poca distanza dal luogo dell'agguato, le quali avevano documentato che alle ore 21:11 del 23 maggio 2017 era giunta in quel luogo una [OSCURATO:PERSONA] bianca, con a bordo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che tali soggetti, discesi dal veicolo, si erano ivi trattenuti fino alle 21:15, per poi risalire in auto e allontanarsi.

Il Tribunale ha particolarmente sottolineato lo "straordinario rilievo" di quest'ultimo riscontro, spiegando che: taluni dei predetti soggetti erano stati ripresi mentre tenevano atteggiamenti chiaramente indicativi del possesso di armi; l'incontro fra loro era avvenuto a distanza di meno di un'ora dall'arrivo sul luogo del delitto del veicolo utilizzato dal commando, sicché in un contesto temporale estremamente prossimo al tentato omicidio il gruppo era unito; l'abbigliamento e le fattezze di tre dei soggetti che avevano partecipato all'incontro, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corrispondevano a quelli dei tre individui che alle 22:12 erano stati inquadrati dalla telecamera di sorveglianza posizionata in via Torino mentre si dirigevano armati e a volto coperto verso il garage di [OSCURATO:PERSONA], per poi tornare indietro dopo circa 22 secondi e salire a bordo del furgone.

2.3. Ancora, a tali articolate considerazioni il Tribunale ha aggiunto la valutazione in senso convergente delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito della comune detenzione avuta con l'indagato e della diretta confidenza ricevuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua partecipazione al tentato omicidio in questione: sul tema, i giudici del riesame, pur avendo preso atto che il Pubblico ministero aveva ritenuto tormentata e ondivaga la progressione dichiarativa messa in atto da Rizzo, hanno invece reputato la dichiarazione stessa come adeguatamente specifica e anche riscontrata dal riferimento all'uso del Kalashnikov.

2.4. A fronte dell'adeguata esposizione dei richiamati elementi, il ricorrente pare aver sostanzialmente eliso dal relativo panorama le dichiarazioni di Quaranta, che sono state rese de relato ma rispetto alle quali il Tribunale ha verificato la portata indiziaria, con adeguati riferimenti anche al controllo della fonte primaria delle propalazioni.

Eguale discorso è a farsi con riguardo alla confessione stragiudiziale raccolta e riferita da Rizzo, la cui valenza è stata motivatamente riconsiderata dal Tribunale, senza che il ricorrente abbia svolto una critica specifica sul tema.

In ordine al rilievo delle intercettazioni, di esso Bellavia ha proposto di dequotarne la portata, ma lo ha fatto senza affrontare l'avvenuta attribuzione del riferimento alla persona dell'indagato fatto da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo all'emersione del nome di Tony, nella conversazione delle ore 20:39.

E, sul restante compendio indiziario, deve notarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici del riesame hanno ritenuto la qualità delle immagini sufficiente per l'effettuazione dell'individuazione di cui aveva dato atto la polizia giudiziaria, giacché attraverso le stesse si erano accertati le caratteristiche fisiche dei soggetti filmati, il loro abbigliamento, i loro movimenti e il numero di targa dell'autovettura posteggiata a fianco della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dagli indagati.

2.5. A tanto essi hanno aggiunto il significato dell'accertamento che l'autovettura in questione era risultata di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'indagato, sicché il soggetto alla guida del veicolo è stato ritenuto verosimilmente da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA], con la probabilità conseguentemente alta della partecipazione dell'indagato alla riunione di via Mendel.

E sono stati altresì esposti gli elementi caratteristici che hanno consentito di affermare la corrispondenza fra il conducente della [OSCURATO:PERSONA] inquadrata in via Mendel, da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA], e il soggetto che impugnava un'arma lunga nel filmato di via Torino.

Del resto - ha annotato il Tribunale - la corrispondenza di vestiario e corporatura non aveva riguardato soltanto l'indagato, ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso ruolo di sparatore attribuito all'indagato è stato ritenuto confermato dall'analisi delle immagini.

2.6. I profili addotti dal ricorrente come contraddittori rispetto all'interpretazione dei fatti maturata ed esposta dai giudici della cautela risultano ictu °culi inadeguati a contrapporsi a un siffatto corteo di elementi, riconnessi fra loro in un'unitaria e argomentata rappresentazione del quadro indiziario.

Circa le prospettate incongruenze rilevate con l'indicata memoria, il Tribunale ha infatti fornito una risposta che, alla stregua dei dati a disposizione dei giudici di merito, si profila congrua.

E' vero che nel provvedimento non pare affrontato in modo esplicito il punto della diversità di dinamica dei movimenti del soggetto identificato con l'indagato nel post factum, diversità addotta dal ricorrente come sussistente fra gli elementi esposti nell'annotazione e nell'ordinanza addotta: e, però, prima ancora, non può non osservarsi che la questione è stata prospettata nell'impugnazione in modo non autosufficiente e che, inoltre, neanche risulta chiarita la ragione della portata decisiva dello specifico punto di fatto.

2.7. Nemmeno può accedersi - a fronte delle congrue puntualizzazioni esposte nel provvedimento in esame - al piano della contestazione dell'interpretazione delle videoriprese, in ordine alle quali la valutazione del giudice di merito non appare censurabile, proprio in virtù dell'adeguata motivazione che la sorregge.

Si conferma, sul punto, che il riconoscimento dell'imputato o dell'indagato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791 - 01).

Alla stregua delle svolte considerazioni, pertanto, deve concludersi che il complesso di dati indizianti valutati nell'ordinanza e non contrastati in modo effettivo dal ricorrente è stato adeguatamente posto dal Tribunale alla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per tutti i reati contestati.

Il primo motivo si rivela, quindi, in parte aspecifico e in parte versato in fatto e, dunque, nel suo complesso, inammissibile.

3. Per quanto concerne il secondo motivo, si muove dal rilievo che il Tribunale del riesame, mantenendo ferma l'impostazione tracciata nell'ordinanza applicativa, ha considerato sussistente la gravità indiziaria anche con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nel senso del metodo mafioso, segnalando che tale metodo, tipico delle spedizioni punitive del tipo di quella oggetto del presente procedimento, ha caratterizzato la complessiva fattispecie antigiuridica del tentativo di omicidio diretto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale specifica vicenda della più vasta faida maturata nel contesto determinato dalla scissione di un rilevante gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti fra l'Italia e il Belgio: vicenda - hanno accertato i giudici del riesame - che, per le modalità esecutive che l'hanno contraddistinta, ha assunto le connotazioni peculiari dell'intimidazione mafiosa.

Si è ritenuto, in particolare, che le modalità esecutive, estrinsecate nella forma propria della spedizione punitiva di gruppo, abbiano assunto, nel caso concreto, natura e forza apertamente intimidatrici e volte a evocare la finalizzazione dell'attacco all'imposizione con la forza, la minaccia e la violenza della supremazia della fazione che ha organizzato ed eseguito l'azione di fuoco in un determinato ambito di operatività e in quel preciso contesto territoriale.

Il ricorrente, di fronte a questa chiara motivazione, ha genericamente opposto il rilievo che quel duplice tentato omicidio, siccome inquadrato quale atto di una faida scoppiata all'interno di una consorteria criminale, non è idoneo a integrare, almeno per la sua sfera, l'aggravante speciale.

Deve in contrario osservarsi, sul tema, costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, già prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), poi traslata nell'art. 416-bis.1 cod. pen., non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, nella specie di tipo mafioso, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste mafiosa e, dunque, che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice, tipicamente mafiosa, del vincolo associativo (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 - 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 - 01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525 - 01).

I giudici della cautela si sono attenuti a questo principio di diritto esponendo le ragioni per le quali i reati in esame si sono caratterizzati - quanto alla verifica propria del livello della gravità indiziaria - per l'evocazione di una forza intimidatrice tipica dell'azione mafiosa: ebbene, l'assunto non risulta contrastato dal ricorrente se non con l'epidermica considerazione richiamata, che postula un'aprioristica incompatibilità fra i delitti inseriti nel percorso criminale proprio di una faida sanguinaria e l'adozione del metodo mafioso.Il motivo, pertanto, si appalesa generico e manifestamente privo di fondamento.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà di [OSCURATO:PERSONA], segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Itikít-a,Zsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. lì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 5 gennaio 2021, il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza • resa il 2 settembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], aveva applicato nei confronti di quest'ultimo la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai seguenti reati: - reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56, 575, 576, n. 2, 416-bis.1 cod. pen., per il tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestato in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1978), [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (classe 1976), commesso esplodendo diversi proiettili da un fucile mitragliatore Kalashnikov e da una pistola cal. 9 x 19, azione di fuoco Che attingeva [OSCURATO:PERSONA] alla regione glutea e al femore destri ; con le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso (capo F); - reati di cui agli artt. 61, n. 2, 81 cpv., 110, 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, 416-bis.1 cod. pen., relativamente al porto e alla detenzione illegali aggravati delle armi utilizzate per commettere il reato precedente (capo G); fatti commessi in Favara, il 23 maggio 2017; - reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 61, n. 2, 624 e 625, nn. 2 e 7, 416-bis.1, cod. pen., in ordine al furto aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] del veicolo [OSCURATO:PERSONA], identificato in rubrica, finalizzato alla commissione del tentato omicidio di cui sopra (capo H); fatto commesso in Favara, il 18 maggio 2017. Interposta da Bellavia la richiesta di riesame, con la quale erano stati contestati i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari legittimanti la misura inframuraria, in ogni caso deducendosi la sufficienza di una misura meno afflittiva, il Tribunale ha disatteso queste prospettazioni. I giudici del riesame hanno, in primo luogo, richiamato l'attività investigativa che aveva consentito di svelare l'esistenza di un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti e ad altri reati, nel cui ambito, intorno al 2015, si era verificata una scissione, con conseguente faida fra le opposte fazioni, la cui violenta azione aveva provocato cinque omicidi e altrettanti tentati omicidi, nonché altri delitti contro l'ordine pubblico il patrimonio. In particolare, l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 26 gennaio 2015, aveva innescato la faida e, nel relativo ambito, si era determinato anche il duplice tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i reati ancillari oggetto dell'imputazione provvisoria. Poi, nel descritto contesto, il Tribunale, preso atto dei rilievi svolti dalla difesa dell'indagato, ha analizzato i vari elementi posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto la relativa piattaforma senz'altro adeguata a sostenere la valutazione di gravità indiziaria. Quanto alle esigenze cautelari, oltre al richiamo della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si è considerata sussistente anche in concreto l'esigenza specialpreventiva, essendo il pericolo di recidiva conseguente alle spiccate potenzialità criminali rese manifeste dalle modalità dei reati commessi, connotati da una spietatezza di grado tale da denotare totale disprezzo per la vita umana. Nello stesso senso sono stati considerati i precedenti penali numerosi e gravi a carico di [OSCURATO:PERSONA], tra cui quelli in materia di detenzione e porto di armi clandestine, essendosi anche escluso che i pericula libertatis individuati potessero essere contenuti da misure cautelari meno intense, ivi inclusa la custodia domestica, rafforzata dall'uso di dispositivi di controllo elettronico. 2. Avvers0 l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto l'annullamento adducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta alla base del provvedimento impugnato. La difesa sottolinea, in particolare, che, con la memoria difensiva del 4 gennaio 2021, si era portata all'attenzione dei giudici di riesame una serie di elementi rilevanti ai fini della valutazione della gravità indiziaria: in primo luogo, le immagini contenute nell'annotazione del 12 giugno 2017 erano di scarsa qualità e non consentivano alcun apprezzamento e comparazione con altre immagini, ivi comprese quelle contenute nell'annotazione del 26 maggio 2017; del resto, nemmeno i redattori dell'annotazione del 12 giugno 2017 avevano effettuato una concreta coMparazione limitandosi a descrivere l'immagine esposta; ancora, le stesse connotazioni delle immagini poste a comparazione facevano emergere che, mentre il soggetto effigiato nell'annotazione del 26 maggio 2017 aveva scarponcini di colore marrone chiaro, quello effigiato nell'annotazione del 12 giugno 2017 sveva scarpe scure, con l'emersione di un significativo elemento di difformità; anche in ordine alla condotta serbata dal soggetto in questione dopo l'azione criminosa sussisteva discordanza fra l'annotazione del 12 giugno 2017 e la descrizione fattane nell'ordinanza genetica. Ebbene, lamenta il ricorrente, la risposta data dai giudici del riesame non ha affatto risolto i problemi sollevati, né con riferimento alla scarsa qualità delle immagini, rispetto a cui la risposta è stata affidata a elementi generici, senza analisi di dettaglio, né con riguardo alla rilevata differenza del colore delle scarpe, spiegata in modo illogico, non essendo dato comprendere come una tonalità chiara di marrone potesse confondersi con una tonalità più scura, né in ordine al diverso sviluppo dell'azione fra quanto era stato affermato nell'annotazione del 12 giugno 2017 e il contenuto dell'ordinanza applicativa della misura: questi elementi distonici non potrebbero essere superati dal richiamo delle dichiarazioni di Quaranta, solo de relato, e di Rizzo, destituite di valenza indiziante dallo stesso Pubblico ministero, al pari delle intercettazioni, non riguardanti l'indagato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione. In questa doglianza il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per aver fatto riferimento al metodo mafioso rinvenendo i tratti peculiari dell'intimidazione mafiosa: in realtà, l'evocazione della forza intimidatrice dell'organizzazione mafiosa non potrebbe riferirsi al caso in esame nel quale, secondo la stessa ipotesi accusatoria, il fatto criminoso si sarebbe inserito nel solco di una pura faida interna e non avrebbe interessato alcuna famiglia mafiosa, senza l'emersione del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività illecita relativa agli stupefacenti, posta alla base della vicenda in esame. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia inammissibile. 2. La contestazione dell'adeguatezza e della logicità della motivazione offerta dai giudici del riesame a sostegno della ritenuta gravità indiziaria rinviene un ostacolo non superabile nel dettagliato e lineare discorso giustificativo che contraddistingue il provvedimento impugnato. 2.1. In tal senso, deve rilevarsi che, analizzando le fonti indiziarie a carico di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha valorizzato primariamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale (nel corso dell'interrogatorio del 10 febbraio 2018) aveva riferito che i due tentati omicidi erano stati opera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Di tale collaboratore i giudici del riesame hanno ritenuto l'intrinseca attendibilità, oltre che la soggettiva credibilità, considerando che il dichiarante aveva dato atto di avere appreso le informazioni da uno dei coautori dell'attentato, [OSCURATO:PERSONA], successivamente ucciso nell'ambito della faida, alla presenza, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], indicato come un altro dei coautori dei reati: il collaboratore aveva fornito dettagli puntuali circa le modalità esecutive della condotta delittuosa, spiegando che era stato utilizzato un veicolo rubato e che a sparare erano stati Antonio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché specificando che il reale obiettivo dell'agguato era [OSCURATO:PERSONA], non [OSCURATO:PERSONA], e che gli autori del fatto, nell'immediatezza, avevano maturato l'erronea convinzione di avere ucciso [OSCURATO:PERSONA], apprendendo poi dai giornali che questi, invece, era vivo. I giudici del riesame hanno spiegato di non aver motivo di mettere in discussione la veridicità delle azioni raccontate da Ferraro a Quaranta, giacché quest'ultimo era ritenuto dal primo e dagli altri interlocutori come il capo della famiglia mafiosa di Favara, mentre la constatazione che il dichiarante non aveva riconosciuto in fotografia l'indagato non è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione della credibile e precisa indicazione dei partecipanti all'agguato riportata da Quaranta, come riferita da Ferraro, ciò non .implicando che il collaboratore dovesse riconoscere in fotografia le persone della cui partecipazione al fatto aveva appreso. 2.2. A tali dichiarazioni i giudici della cautela hanno poi associato quelli che hanno qualificato come plurimi riscontri: i numerosi contatti telefonici fra i diversi indagati il giorno dell'attentato; la conversazione delle ore 20:55 del 23 maggio 2017 intercorsa fra Ferraro e Vardaro, con l'identificazione del tipo di autovettura usata dalle vittime; la conversazione delle ore 20:39 dello stesso giorno tra Ferraro e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale essi avevano concordato l'appuntamento e il secondo aveva riferito al primo di aver chiesto a Tony - individuato in [OSCURATO:PERSONA] - di venirlo a prendere; le immagini delle videoriprese estratte da una telecamera di sorveglianza allocata nella via Mendel di Favara, a poca distanza dal luogo dell'agguato, le quali avevano documentato che alle ore 21:11 del 23 maggio 2017 era giunta in quel luogo una [OSCURATO:PERSONA] bianca, con a bordo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che tali soggetti, discesi dal veicolo, si erano ivi trattenuti fino alle 21:15, per poi risalire in auto e allontanarsi. Il Tribunale ha particolarmente sottolineato lo "straordinario rilievo" di quest'ultimo riscontro, spiegando che: taluni dei predetti soggetti erano stati ripresi mentre tenevano atteggiamenti chiaramente indicativi del possesso di armi; l'incontro fra loro era avvenuto a distanza di meno di un'ora dall'arrivo sul luogo del delitto del veicolo utilizzato dal commando, sicché in un contesto temporale estremamente prossimo al tentato omicidio il gruppo era unito; l'abbigliamento e le fattezze di tre dei soggetti che avevano partecipato all'incontro, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corrispondevano a quelli dei tre individui che alle 22:12 erano stati inquadrati dalla telecamera di sorveglianza posizionata in via Torino mentre si dirigevano armati e a volto coperto verso il garage di [OSCURATO:PERSONA], per poi tornare indietro dopo circa 22 secondi e salire a bordo del furgone. 2.3. Ancora, a tali articolate considerazioni il Tribunale ha aggiunto la valutazione in senso convergente delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito della comune detenzione avuta con l'indagato e della diretta confidenza ricevuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sua partecipazione al tentato omicidio in questione: sul tema, i giudici del riesame, pur avendo preso atto che il Pubblico ministero aveva ritenuto tormentata e ondivaga la progressione dichiarativa messa in atto da Rizzo, hanno invece reputato la dichiarazione stessa come adeguatamente specifica e anche riscontrata dal riferimento all'uso del Kalashnikov. 2.4. A fronte dell'adeguata esposizione dei richiamati elementi, il ricorrente pare aver sostanzialmente eliso dal relativo panorama le dichiarazioni di Quaranta, che sono state rese de relato ma rispetto alle quali il Tribunale ha verificato la portata indiziaria, con adeguati riferimenti anche al controllo della fonte primaria delle propalazioni. Eguale discorso è a farsi con riguardo alla confessione stragiudiziale raccolta e riferita da Rizzo, la cui valenza è stata motivatamente riconsiderata dal Tribunale, senza che il ricorrente abbia svolto una critica specifica sul tema. In ordine al rilievo delle intercettazioni, di esso Bellavia ha proposto di dequotarne la portata, ma lo ha fatto senza affrontare l'avvenuta attribuzione del riferimento alla persona dell'indagato fatto da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo all'emersione del nome di Tony, nella conversazione delle ore 20:39. E, sul restante compendio indiziario, deve notarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici del riesame hanno ritenuto la qualità delle immagini sufficiente per l'effettuazione dell'individuazione di cui aveva dato atto la polizia giudiziaria, giacché attraverso le stesse si erano accertati le caratteristiche fisiche dei soggetti filmati, il loro abbigliamento, i loro movimenti e il numero di targa dell'autovettura posteggiata a fianco della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dagli indagati. 2.5. A tanto essi hanno aggiunto il significato dell'accertamento che l'autovettura in questione era risultata di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'indagato, sicché il soggetto alla guida del veicolo è stato ritenuto verosimilmente da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA], con la probabilità conseguentemente alta della partecipazione dell'indagato alla riunione di via Mendel. E sono stati altresì esposti gli elementi caratteristici che hanno consentito di affermare la corrispondenza fra il conducente della [OSCURATO:PERSONA] inquadrata in via Mendel, da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA], e il soggetto che impugnava un'arma lunga nel filmato di via Torino. Del resto - ha annotato il Tribunale - la corrispondenza di vestiario e corporatura non aveva riguardato soltanto l'indagato, ma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso ruolo di sparatore attribuito all'indagato è stato ritenuto confermato dall'analisi delle immagini. 2.6. I profili addotti dal ricorrente come contraddittori rispetto all'interpretazione dei fatti maturata ed esposta dai giudici della cautela risultano ictu °culi inadeguati a contrapporsi a un siffatto corteo di elementi, riconnessi fra loro in un'unitaria e argomentata rappresentazione del quadro indiziario. Circa le prospettate incongruenze rilevate con l'indicata memoria, il Tribunale ha infatti fornito una risposta che, alla stregua dei dati a disposizione dei giudici di merito, si profila congrua. E' vero che nel provvedimento non pare affrontato in modo esplicito il punto della diversità di dinamica dei movimenti del soggetto identificato con l'indagato nel post factum, diversità addotta dal ricorrente come sussistente fra gli elementi esposti nell'annotazione e nell'ordinanza addotta: e, però, prima ancora, non può non osservarsi che la questione è stata prospettata nell'impugnazione in modo non autosufficiente e che, inoltre, neanche risulta chiarita la ragione della portata decisiva dello specifico punto di fatto. 2.7. Nemmeno può accedersi - a fronte delle congrue puntualizzazioni esposte nel provvedimento in esame - al piano della contestazione dell'interpretazione delle videoriprese, in ordine alle quali la valutazione del giudice di merito non appare censurabile, proprio in virtù dell'adeguata motivazione che la sorregge. Si conferma, sul punto, che il riconoscimento dell'imputato o dell'indagato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791 - 01). Alla stregua delle svolte considerazioni, pertanto, deve concludersi che il complesso di dati indizianti valutati nell'ordinanza e non contrastati in modo effettivo dal ricorrente è stato adeguatamente posto dal Tribunale alla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per tutti i reati contestati. Il primo motivo si rivela, quindi, in parte aspecifico e in parte versato in fatto e, dunque, nel suo complesso, inammissibile. 3. Per quanto concerne il secondo motivo, si muove dal rilievo che il Tribunale del riesame, mantenendo ferma l'impostazione tracciata nell'ordinanza applicativa, ha considerato sussistente la gravità indiziaria anche con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nel senso del metodo mafioso, segnalando che tale metodo, tipico delle spedizioni punitive del tipo di quella oggetto del presente procedimento, ha caratterizzato la complessiva fattispecie antigiuridica del tentativo di omicidio diretto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale specifica vicenda della più vasta faida maturata nel contesto determinato dalla scissione di un rilevante gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti fra l'Italia e il Belgio: vicenda - hanno accertato i giudici del riesame - che, per le modalità esecutive che l'hanno contraddistinta, ha assunto le connotazioni peculiari dell'intimidazione mafiosa. Si è ritenuto, in particolare, che le modalità esecutive, estrinsecate nella forma propria della spedizione punitiva di gruppo, abbiano assunto, nel caso concreto, natura e forza apertamente intimidatrici e volte a evocare la finalizzazione dell'attacco all'imposizione con la forza, la minaccia e la violenza della supremazia della fazione che ha organizzato ed eseguito l'azione di fuoco in un determinato ambito di operatività e in quel preciso contesto territoriale. Il ricorrente, di fronte a questa chiara motivazione, ha genericamente opposto il rilievo che quel duplice tentato omicidio, siccome inquadrato quale atto di una faida scoppiata all'interno di una consorteria criminale, non è idoneo a integrare, almeno per la sua sfera, l'aggravante speciale. Deve in contrario osservarsi, sul tema, costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, già prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), poi traslata nell'art. 416-bis.1 cod. pen., non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, nella specie di tipo mafioso, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste mafiosa e, dunque, che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice, tipicamente mafiosa, del vincolo associativo (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 - 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 - 01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525 - 01). I giudici della cautela si sono attenuti a questo principio di diritto esponendo le ragioni per le quali i reati in esame si sono caratterizzati - quanto alla verifica propria del livello della gravità indiziaria - per l'evocazione di una forza intimidatrice tipica dell'azione mafiosa: ebbene, l'assunto non risulta contrastato dal ricorrente se non con l'epidermica considerazione richiamata, che postula un'aprioristica incompatibilità fra i delitti inseriti nel percorso criminale proprio di una faida sanguinaria e l'adozione del metodo mafioso.Il motivo, pertanto, si appalesa generico e manifestamente privo di fondamento. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà di [OSCURATO:PERSONA], segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 38964/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris