CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Errahaii ha proposto originariamente appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano di condanna del predetto alla sola pena della multa per il reato di cui all'art. 14, c. 5 ter, d. Igs. n. 286/1998 (in Milano, il 6/1/2018), censurando unicamente l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle generiche; che, qualificato il gravame come ricorso, ne è stata disposta la trasmissione a questa Corte per competenza aì sensi dell'art. 37 del d.lgs. 274 del 2000; visti i motivi nuovi rassegnati da altro difensore, con i quali, da un lato, si è contestata la riqualificazione dell'appello in ricorso, alla stregua di un'interpretazione secondo cui sarebbe sempre ammissibile l'appello dell'imputato avverso le sentenze del giudice di pace che lo condannino alla pena della multa, anche nel caso in cui non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno; dall'altro, si è censurata fa dichiarazione di assenza dell'imputato, allegando il difensore una ipotetica inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivo dì doglìanze che attengono al merito (trattamento sanzionatorio), viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie (precedenti penali dell'imputato); ritenuto, quanto ai motivi nuovi, che la relativa facoltà difensiva incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (sez. 6, n. 36206 del 30/9/2020, Tobi, Rv. 280294; sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, G., Rv. 259740, in cui si è spiegato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare; sez. 6, n. 27391 del 1/4/2021, Siciliano, Rv. 281691; sez. 5, n. 40390 del 19/9/2022, Mllucd, Rv. 283803); che, in ogni caso, la lettura della norma di cui all'art. 37, d. lgs. n. 274/2000, proposta a difesa è frutto di un'errata valutazione del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale si è ritenuta l'ammissibilità dell'appello dell'imputato avverso le sentenza di condanna alla sola pena della multa, anche ove non si sia espressamente impugnato il capo relativo alla condanna, pur generica, al risarcimento del danno, allorquando - per l'appunto - si discuta di un risarcimento del danno che però, nella specie, è insussistente (ex multis, sez. 4, n. 27460 del 15/3/2019, Polimeni, Rv. 276459; sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, Roclà, Rv. 275765; sez. 5, n. 51123 del 21/9/2015, Dinatale, Rv. 266094); che, infine, anche il motivo nuovo inerente alla posizione processuale dell'imputato è stato formulato genericamente e in maniera del tutto ipotetica, cosicché lo stesso è inammissibile alla stregua del diritto vivente sopra richiamato (Sez. U, Galtelli del 2017); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] overe /92/:-