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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20329/2026

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to a NAPOLI il 12/08/1984 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domicilìari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) l'omesso riconoscimento dell'art. 54 cod. pen. (l'allontanamento fu determinato dall'impellente bisogno di cure mediche, essendo il ricorrente affetto da stato ansioso-depressivo, come dimostrato dal certificato medico in atti; 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate sulla base di precedenti penali molto risalenti nel tempo; 4) il trattamento sanzionatorio che si discosta, seppure in misura lieve dal minimo edittale; rilevato che il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata là dove argomenta - in modo completo e logico - che il bisogno di cure mediche, oltre a non essere supportato da alcun appiglio probatorio, risultava poco credibile alla luce della tempistica‘, l'imputato avendo fatto accesso al nosocomio dopo il controllo delle forze dell'ordine e per precostituirsi una giustificazione; rilevato, con riguardo al secondo e al terzo motivo, che, con giudizio in fatto insindacabile perché correttamente argomentato, i Giudici hanno escluso la particolare tenuità del fatto per le succitate modalità della condotta («consumata con la complicità dei familiari e ricorrendo a stratagemmi per costituirsi a posteriori un alibi») e negato, anche per ciò, la sussistenza di elementi positivi valorizzabili ai fini dell'art. 62-bis cod. pen., precisando che l'imputato non mostrò segni di ravvedimento, oltre a richiamarne i precedenti (tra cui uno per evasione); rilevato, quanto al quarto motivo, che la Corte d'appello ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, esaustivamente spiegando come le riferite circostanze non consentissero di attestarsi sul minimo edittale (da cui si è comunque discostata in misura lieve); ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a NAPOLI il 12/08/1984 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domicilìari, ex art. 385 cod. pen.); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) l'omesso riconoscimento dell'art. 54 cod. pen. (l'allontanamento fu determinato dall'impellente bisogno di cure mediche, essendo il ricorrente affetto da stato ansioso-depressivo, come dimostrato dal certificato medico in atti; 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate sulla base di precedenti penali molto risalenti nel tempo; 4) il trattamento sanzionatorio che si discosta, seppure in misura lieve dal minimo edittale; rilevato che il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata là dove argomenta - in modo completo e logico - che il bisogno di cure mediche, oltre a non essere supportato da alcun appiglio probatorio, risultava poco credibile alla luce della tempistica‘, l'imputato avendo fatto accesso al nosocomio dopo il controllo delle forze dell'ordine e per precostituirsi una giustificazione; rilevato, con riguardo al secondo e al terzo motivo, che, con giudizio in fatto insindacabile perché correttamente argomentato, i Giudici hanno escluso la particolare tenuità del fatto per le succitate modalità della condotta («consumata con la complicità dei familiari e ricorrendo a stratagemmi per costituirsi a posteriori un alibi») e negato, anche per ciò, la sussistenza di elementi positivi valorizzabili ai fini dell'art. 62-bis cod. pen., precisando che l'imputato non mostrò segni di ravvedimento, oltre a richiamarne i precedenti (tra cui uno per evasione); rilevato, quanto al quarto motivo, che la Corte d'appello ha rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio, esaustivamente spiegando come le riferite circostanze non consentissero di attestarsi sul minimo edittale (da cui si è comunque discostata in misura lieve); ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q P.Q.M
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