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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32931/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29180/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via F. Corridoni n.14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - contro A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29180/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., - intimata - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1541/2018, pubblicata il 23 luglio 2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che La Corte di appello di Ancona ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all'appello incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 698 del 2012, con compensazione delle spese tra CIS, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti, e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del grado di appello in favore della parte appellata [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa, l'atto del 12 gennaio 2007 con cui Corsini aveva ceduto e contestualmente costituito in pegno alla C.I.S. il credito vantato dal Corsini stesso nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo per la vendita di un immobile avvenuta con atto del 2 novembre 2006, con statuizione sulle spese di lite.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] illustrato da un unico motivo.

Ha resistito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

Sebbene intimate non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità le banche.

A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29180/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

In data 31 maggio 2022 parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso proposto, sottoscritta per adesione e conferma anche dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che Con l'istanza depositata parte ricorrente ha dichiarato «di rinunciare al ricorso per cassazione n. 29180/2019 n.r.g.»; ha aggiunto che «Sottoscrive la presente rinuncia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per adesione e rinuncia»; che l'atto di rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; che non occorre provvedere sulle spese, compensate integralmente tra le parti e essendo gli istituti bancari rimasti intimati; Per questi Motivi dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29180/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via F. Corridoni n.14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - contro A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29180/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] C.I.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., - intimata - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1541/2018, pubblicata il 23 luglio 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che La Corte di appello di Ancona ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all'appello incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 698 del 2012, con compensazione delle spese tra CIS, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e le altre parti, e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del grado di appello in favore della parte appellata [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] spa, l'atto del 12 gennaio 2007 con cui Corsini aveva ceduto e contestualmente costituito in pegno alla C.I.S. il credito vantato dal Corsini stesso nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo per la vendita di un immobile avvenuta con atto del 2 novembre 2006, con statuizione sulle spese di lite. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] illustrato da un unico motivo. Ha resistito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Sebbene intimate non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità le banche. A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29180/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. In data 31 maggio 2022 parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso proposto, sottoscritta per adesione e conferma anche dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che Con l'istanza depositata parte ricorrente ha dichiarato «di rinunciare al ricorso per cassazione n. 29180/2019 n.r.g.»; ha aggiunto che «Sottoscrive la presente rinuncia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per adesione e rinuncia»; che l'atto di rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; che non occorre provvedere sulle spese, compensate integralmente tra le parti e essendo gli istituti bancari rimasti intimati; Per questi Motivi dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
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