CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/1/2022 della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna alla sola pena pecuniaria di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata e continuata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Osserva il ricorrente che l'imputato è accusato di aver in più occasioni dato lettura dai microfoni di una emittente radiofonica locale di una lettera anonima pervenutagli e nella quale veniva denigrato il servizio di somministrazione dei pasti all'interno di una casa di riposo. In realtà non sussisterebbe prova alcuna del fatto, posto che non sono state acquisite le registrazioni delle trasmissioni incriminate, mentre la stessa rappresentante legale della società incarica del menzionato servizio costituitasi parte civile ha ammesso di non aver udito le suddette trasmissioni. Non di meno la Corte erroneamente non avrebbe ritenuto il fatto giustificato dall'esercizio del diritto di cronaca, posto che l'imputato si è limitato a dare lettura di una missiva pervenuta alla sua trasmissione, senza alcun intento di ledere la persona offesa. Peraltro la Corte avrebbe omesso di considerare che qualche tempo dopo la casa di cura è stata chiusa, il che dimostrerebbe la veridicità dei fatti descritti nella missiva anonima. Infine lamenta il ricorrente che la società che gestisce la casa di cura non avrebbe subito alcun danno, come avrebbe ammesso la stessa persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure del ricorrente omettono anzitutto di confrontarsi con la stessa imputazione cui si riferisce la condanna. Ed infatti al [OSCURATO:PERSONA] non è stato contestato soltanto di aver dato lettura della missiva anonima pervenutagli, ma altresì di averla commentata con giudizi lesivi della reputazione della società di catering che gestiva il servizio di ristoro della casa di cura, per di più fornendo al pubblico degli ascoltatori indicazioni idonee ad identificarla. Non di meno, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, anche la mera radiodiffusione dello scritto anonimo, atteso il suo contenuto oggettivamente diffamatorio, deve ritenersi condotta idonea ad integrare il reato contestato. Quanto alla prova del fatto, va evidenziato che dalla sentenza risulta come la mancata acquisizione delle registrazioni delle trasmissioni del [OSCURATO:PERSONA] non sia dovuta all'inerzia dei giudici del merito, bensì al fatto che le stesse, una volta scaduto il termine imposto dalla legge per la loro conservazione, sono state distrutte. Ciò premesso le censure del ricorrente risultano generiche, omettendo il confronto con la motivazione della sentenza che ha tratto la suddetta prova dalle dichiarazioni del teste Zedda, che ha potuto ascoltare le trasmissioni, nonché da quelle di altri due testimoni che hanno riferito come clienti della società di catering e parenti degli ospiti della casa di riposo avessero loro presentato rimostranze dopo aver ascoltato il programma del [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente infondata e parimenti generica è invece la doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di giustificazione del diritto di cronaca. Anche in questo caso il ricorso difetta del necessario confronto con la motivazione della sentenza e comunque cerca di avvallare, in maniera per l'appunto manifestamente infondata, la tesi per cui l'esimente sussisterebbe anche qualora il giornalista si limiti a veicolare al pubblico un documento anonimo senza aver svolto alcun preventivo accertamento sull'attendibilità del loro contenuto e della loro provenienza. In realtà, nella migliore delle ipotesi, l'imputato ha data per scontata la veridicità delle informazioni contenute nello scritto anonimo pervenutogli, venendo meno al più elementare dei doveri della propria professione e, ciò che più conta, dimostrando effettivo disinteresse per la fondatezza delle accuse riportate nella missiva, come rivelano gli autonomi commenti - di per sé offensivi - che ha fatto seguire alla sua lettura. Irrilevante è poi il fatto che il reato non abbia cagionato un danno patrimoniale alla società offesa, posto che lo stesso non è elemento costitutivo dello stesso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in euro 2.500, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.5