Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 22201/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26145/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNOn. 2049/2021 depositata i l 09/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La lite trae origine dall’impugnazione che [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva avverso la cartella esattoriale n. 10020180018205803000 (relativamente ad Ires ed Iva per euro 15.286,05 oltre sanzioni, interessi ed aggi di riscossione, per complessivi euro 35.550,15) emessa in seguito a decadenza da rateazione, per il mancato versamento nei termini delle rate previste, con particolare riferimento alla seconda.

“Tra le diverse doglianze, riferite per lo più all’attività cartolare” – riferisce il ricorso – “la ricorrente lamentava, altresì, la illegittimità della richiesta[,] siccome regolarmente pagata […] la rata in contestazione, dandone atto mediante la produzione in giudizio della documentazione attestante l’intervenuto pagamento nei termini”.

La contribuente radicava il giudizio solo nei confronti dell’agente della riscossione.

In esito all’udienza pubblica di discussione, la CTP – alla stregua di quanto, nuovamente, riferisce il ricorso – ordinava “a quest’ultimo di” – “recte”, secondo la sentenza in epigrafe, lo “autorizzava” a – “chiamare in causa l’Ufficio erariale di Salerno, rinviando la trattazione per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’Ufficio erariale interveniva nel processo con atto di costituzione del 15/02/2019, ribadendo la legittimità della cartella esattoriale”.

Con sentenza n. 1056, pronunciata il 25/03/2019 e depositata il 18/04/2019, la CTP rigettava il ricorso “sul rilievo” – come da sentenza in epigrafe – “che essa scaturisce dalla mancata osservanza del piano di rateazione, risultando omesso il pagamento delle rate in scadenza il 30.9.2017, il 30.6.2018, il 30.9.2018 ed il 31.12.2018”.

Insorgeva la contribuente con atto di appello notificato al solo agente della riscossione.

La CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile il gravame, sulla base della seguente motivazione: Prima di procedere all'esame dei motivi di appello, occorre farsi carico dell'esame delle eccezioni di inammissibilità (dell'appello) formulate dalla appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Questa eccepisce invero, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso di appello per violazione del disposto dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, a mente del quale “il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado […]”.

Evidenzia sul punto la parte appellata che l'odierna appellante si è limitata a chiamare in giudizio il solo concessionario della riscossione, non evocando, per contro, l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Salerno.

L'eccezione è meritevole di accoglimento.

Al giudizio di primo grado hanno infatti partecipato (“ab origine”) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e (a seguito di successiva chiamata da parte della stessa), previa autorizzazione della CTP, l'Agenzia delle Entrate: ciononostante, il giudizio di appello è stato instaurato esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione.

Non rileva, da questo punto di vista, che, come dedotto dalla parte appellante con il primo motivo di appello, la costituzione nel giudizio di primo grado dell'Ente impositore sia avvenuta solo a seguito di autorizzazione del giudice di primo grado, in accoglimento dell'istanza all'uopo - ma tardivamente, perché non rispettosa del termine di cui all'art. 23, comma 3, d.lvo n. 546/1992 - formulata dall'agente della riscossione.

Invero, anche ammesso che l'ingresso nel giudizio di primo grado dell'Agenzia delle Entrate sia avvenuto irritualmente, ciò non toglie che la stessa, per effetto della sua costituzione, sia divenuta "parte" del giudizio medesimo, acquisendo conseguentemente la posizione di litisconsorte necessaria nel giudizio di secondo grado: ciò a tutela delle prerogative difensive, espressive dell'imprescindibile principio del contraddittorio, che a quella posizione si ricollegano.

Né può, in senso contrario, farsi leva - come fa la parte appellante con successiva memoria difensiva - sul disposto dell'art. 332, co. 2, c.p.c., ai sensi del quale “se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa […]”, né sull'orientamento giurisprudenziale, pure richiamato dalla parte appellante, secondo cui "[…] l'art. 53, comma 2, [del D.Lgs. 546 del 1992,] secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione” […].

Deve invero osservarsi che, nella specie, la causa ha carattere affatto scindibile, tenuto conto che, mediante l'impugnazione dell'atto consequenziale (la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione), la parte ricorrente faceva valere un vizio attinente alla genesi stessa dell'obbligazione tributaria (derivante dalla decadenza della ricorrente dal piano di rateazione, con la conseguente sua iscrizione a ruolo ad opera del competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate).

Ne consegue che la mancata tempestiva evocazione nel giudizio di appello dell'Ente impositore, pur parte del giudizio di primo grado, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza appellata proprio con riferimento alla questione principale del giudizio, inerente come si è detto alla avvenuta decadenza della ricorrente dal piano di rateazione, contestata appunto dall'Ufficio impositore […].

Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Considerato che: L’unico motivo di ricorso è rubricato: “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 53, co. 2, d.lgs. 546/1992 e 331 e 332 cpc in relazione all’art. 360, primo comma, n.4”.

A termini dell’introduzione del motivo, “la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento sotto un duplice profilo, per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, comma 2 e art. 331 cpc (a monte), e art. 332 cpc (a valle), entrambi in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR Campania (Salerno) dichiarato inammissibile l’appello della contribuente avverso la cartella di pagamento, poiché proposto nei confronti solo della riscossione, ritenendo che avrebbe dovuto proporlo nei riguardi anche dell’Ente erariale, già parte del processo di primo grado, e dunque, a Suo dire, del rapporto sostanziale controverso”.

Quanto al primo profilo, si deduce: “Violazione art. 53 D.Lgs. 546/1992, comma 2 e art. 331 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 4”: “la CTR, riscontrata la mancata notifica dell’impugnazione all’Agenzia dell’Entrate, avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame, disattendendo inoltre la giurisprudenza di Questa Corte, a proposito della necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio”.

Quanto al secondo profilo, si deduce: “Violazione art. 53 D.Lgs. 546/1992, comma 2 e art. 332 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 4”: la CTR, “quand’anche avesse riscontrato la omessa notifica dell’impugnazione alla parte pretermessa, in siffatta specie, non avrebbe potuto comunque disporre la notifica dell’impugnazione poiché preclusa alla parte erariale per decorrenza del relativo termine - notifica dell’appello ad Ader del [OSCURATO:DATA_NASCITA] […] – udienza discussione del 28/10/2020 […].

Contrariamente a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA], non di certo si può assumere che le questioni oggetto di discussione riguardavano un rapporto inscindibile nella sostanza, poiché trattasi di lite da riscossione, ovvero di impugnazione della cartella di pagamento per questioni attinenti a vizi cartolari, seppur sotto alcuni aspetti riferiti al merito”.

Il motivo è fondato.

Per costante giurisprudenza, “nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (così, da ult., Sez. 5, n. 27616 del 30/10/2018, Rv. 651077-01).

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio affinché il giudice di merito, ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., proceda a nuovo esame, all’esito altresì definitivamente liquidando tra le parti le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26145/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale PEC -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNOn. 2049/2021 depositata i l 09/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La lite trae origine dall’impugnazione che [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva avverso la cartella esattoriale n. 10020180018205803000 (relativamente ad Ires ed Iva per euro 15.286,05 oltre sanzioni, interessi ed aggi di riscossione, per complessivi euro 35.550,15) emessa in seguito a decadenza da rateazione, per il mancato versamento nei termini delle rate previste, con particolare riferimento alla seconda. “Tra le diverse doglianze, riferite per lo più all’attività cartolare” – riferisce il ricorso – “la ricorrente lamentava, altresì, la illegittimità della richiesta[,] siccome regolarmente pagata […] la rata in contestazione, dandone atto mediante la produzione in giudizio della documentazione attestante l’intervenuto pagamento nei termini”. La contribuente radicava il giudizio solo nei confronti dell’agente della riscossione. In esito all’udienza pubblica di discussione, la CTP – alla stregua di quanto, nuovamente, riferisce il ricorso – ordinava “a quest’ultimo di” – “recte”, secondo la sentenza in epigrafe, lo “autorizzava” a – “chiamare in causa l’Ufficio erariale di Salerno, rinviando la trattazione per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’Ufficio erariale interveniva nel processo con atto di costituzione del 15/02/2019, ribadendo la legittimità della cartella esattoriale”. Con sentenza n. 1056, pronunciata il 25/03/2019 e depositata il 18/04/2019, la CTP rigettava il ricorso “sul rilievo” – come da sentenza in epigrafe – “che essa scaturisce dalla mancata osservanza del piano di rateazione, risultando omesso il pagamento delle rate in scadenza il 30.9.2017, il 30.6.2018, il 30.9.2018 ed il 31.12.2018”. Insorgeva la contribuente con atto di appello notificato al solo agente della riscossione. La CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile il gravame, sulla base della seguente motivazione: Prima di procedere all'esame dei motivi di appello, occorre farsi carico dell'esame delle eccezioni di inammissibilità (dell'appello) formulate dalla appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questa eccepisce invero, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso di appello per violazione del disposto dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, a mente del quale “il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado […]”. Evidenzia sul punto la parte appellata che l'odierna appellante si è limitata a chiamare in giudizio il solo concessionario della riscossione, non evocando, per contro, l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Salerno. L'eccezione è meritevole di accoglimento. Al giudizio di primo grado hanno infatti partecipato (“ab origine”) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e (a seguito di successiva chiamata da parte della stessa), previa autorizzazione della CTP, l'Agenzia delle Entrate: ciononostante, il giudizio di appello è stato instaurato esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione. Non rileva, da questo punto di vista, che, come dedotto dalla parte appellante con il primo motivo di appello, la costituzione nel giudizio di primo grado dell'Ente impositore sia avvenuta solo a seguito di autorizzazione del giudice di primo grado, in accoglimento dell'istanza all'uopo - ma tardivamente, perché non rispettosa del termine di cui all'art. 23, comma 3, d.lvo n. 546/1992 - formulata dall'agente della riscossione. Invero, anche ammesso che l'ingresso nel giudizio di primo grado dell'Agenzia delle Entrate sia avvenuto irritualmente, ciò non toglie che la stessa, per effetto della sua costituzione, sia divenuta "parte" del giudizio medesimo, acquisendo conseguentemente la posizione di litisconsorte necessaria nel giudizio di secondo grado: ciò a tutela delle prerogative difensive, espressive dell'imprescindibile principio del contraddittorio, che a quella posizione si ricollegano. Né può, in senso contrario, farsi leva - come fa la parte appellante con successiva memoria difensiva - sul disposto dell'art. 332, co. 2, c.p.c., ai sensi del quale “se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa […]”, né sull'orientamento giurisprudenziale, pure richiamato dalla parte appellante, secondo cui "[…] l'art. 53, comma 2, [del D.Lgs. 546 del 1992,] secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione” […]. Deve invero osservarsi che, nella specie, la causa ha carattere affatto scindibile, tenuto conto che, mediante l'impugnazione dell'atto consequenziale (la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione), la parte ricorrente faceva valere un vizio attinente alla genesi stessa dell'obbligazione tributaria (derivante dalla decadenza della ricorrente dal piano di rateazione, con la conseguente sua iscrizione a ruolo ad opera del competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate). Ne consegue che la mancata tempestiva evocazione nel giudizio di appello dell'Ente impositore, pur parte del giudizio di primo grado, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza appellata proprio con riferimento alla questione principale del giudizio, inerente come si è detto alla avvenuta decadenza della ricorrente dal piano di rateazione, contestata appunto dall'Ufficio impositore […]. Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo. L’Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. Considerato che: L’unico motivo di ricorso è rubricato: “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 53, co. 2, d.lgs. 546/1992 e 331 e 332 cpc in relazione all’art. 360, primo comma, n.4”. A termini dell’introduzione del motivo, “la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento sotto un duplice profilo, per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, comma 2 e art. 331 cpc (a monte), e art. 332 cpc (a valle), entrambi in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR Campania (Salerno) dichiarato inammissibile l’appello della contribuente avverso la cartella di pagamento, poiché proposto nei confronti solo della riscossione, ritenendo che avrebbe dovuto proporlo nei riguardi anche dell’Ente erariale, già parte del processo di primo grado, e dunque, a Suo dire, del rapporto sostanziale controverso”. Quanto al primo profilo, si deduce: “Violazione art. 53 D.Lgs. 546/1992, comma 2 e art. 331 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 4”: “la CTR, riscontrata la mancata notifica dell’impugnazione all’Agenzia dell’Entrate, avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame, disattendendo inoltre la giurisprudenza di Questa Corte, a proposito della necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio”. Quanto al secondo profilo, si deduce: “Violazione art. 53 D.Lgs. 546/1992, comma 2 e art. 332 cod. proc. civ. in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 4”: la CTR, “quand’anche avesse riscontrato la omessa notifica dell’impugnazione alla parte pretermessa, in siffatta specie, non avrebbe potuto comunque disporre la notifica dell’impugnazione poiché preclusa alla parte erariale per decorrenza del relativo termine - notifica dell’appello ad Ader del [OSCURATO:DATA_NASCITA] […] – udienza discussione del 28/10/2020 […]. Contrariamente a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA], non di certo si può assumere che le questioni oggetto di discussione riguardavano un rapporto inscindibile nella sostanza, poiché trattasi di lite da riscossione, ovvero di impugnazione della cartella di pagamento per questioni attinenti a vizi cartolari, seppur sotto alcuni aspetti riferiti al merito”. Il motivo è fondato. Per costante giurisprudenza, “nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (così, da ult., Sez. 5, n. 27616 del 30/10/2018, Rv. 651077-01). Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio affinché il giudice di merito, ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., proceda a nuovo esame, all’esito altresì definitivamente liquidando tra le parti le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio. P.Q.M. In accoglimento
Sentenza Cassazione n. 22201/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris