CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 19484/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERITA 306, presso lo studio dell’avvocatoPICONE FRANCESCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), SORICESALVATORE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale exlege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587)Oscuramento disposto Numero registro generale 29785/2022Numero sezionale 3129/2025Numero di raccolta generale 19484/2025Data pubblicazione 15/07/2025-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1812/2022depositata il 29 aprile 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Per quanto qui interessa, nell’anno 2009 O.Z. , R.B. ,C.L. , K.T. ed N.F. , quali eredi di [...]T.Z. (o K.B. , convenivano davanti al Tribunale diNapoli il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.perché, accertatane la responsabilità del decesso della T.Z. (oK.B. , fossero entrambi condannati a risarcirli in solido.Si costituiva soltanto il Ministero, l’altra parte convenuta rimanendocontumace. Il Tribunale, con sentenza n. 13812/2012, accoglievala domanda e perciò, accertata la responsabilità contrattuale dellacasa di cura e quella extracontrattuale del Ministero per il contagioda epatite HCV che aveva portato alla morte la T.Z. (oK.B. , condannava in solido al risarcimento.I O.Z. proponevano appello; si costituiva resistendo - nonproponendo, peraltro, alcun appello incidentale - soltanto la casa dicura.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4587/2017,aumentava l’importo del risarcimento, per il quale rimanevanocomunque, in solido, responsabili gli appellati.[OSCURATO:PERSONA] agiva ex articolo 702 bis c.p.c. avverso il Ministero dellaSalute davanti al Tribunale di Napoli perché ne fosse dichiarata laresponsabilità esclusiva; il Ministero resisteva, eccependo tra l’altroil giudicato come formatosi nel precedente giudizio.2 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 29785/2022Numero sezionale 3129/2025Numero di raccolta generale 19484/2025Il Tribunale, accogliendo l’eccezione, rigettava la domanda conData pubblicazione 15/07/2025ordinanza emessa il 20 luglio 2019 e depositata il 23 luglio2019.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva, e che laCorte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 aprile 2022,rigettava, definendo “inconferente” la giurisprudenza invocatadall’appellante.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, illustrato anche con memoria, cheveicola un unico motivo. Il Ministero si è difeso con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2055 e 1298,secondo comma, c.c. in ordine alla ripartizione interna fracoobbligati della responsabilità nell’ambito dell’obbligazione solidaleinsorta dalla condanna di cui all’articolo 1228 c.c.: sussisterebbeautonomia dell’azione di accertamento della ripartizione internadella responsabilità solidale e sarebbe irrilevante il giudicatoformatosi nel giudizio instaurato tra il danneggiato e i coobbligatisolidali in assenza di proposizione di domanda relativa allaripartizione interna della responsabilità tra coobbligati; neconseguirebbe l’erroneità dell’applicazione della normativaIl motivo contiene un’ampia censura, la quale, in sintesi, lamentache il giudice d’appello sarebbe incorso in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità sulla “autonomia dell’azione diaccertamento del riparto interno della responsabilità solidale tracoobbligati, laddove non sia stata proposta alcuna domanda sulpunto nel giudizio instaurato dal danneggiato contro i coobbligati”.Si invoca la giurisprudenza di questa Suprema Corte per cuioccorre proporre specifica domanda nei confronti degli altriconvenuti, il che nel caso in esame non sarebbe stato fatto,essendovi state versate soltanto “mere difese” per ottenere ilrigetto della domanda dei O.Z. nei confronti dell’attuale ricorrente;3 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 29785/2022Numero sezionale 3129/2025Numero di raccolta generale 19484/2025e tale domanda non avrebbe potuto essere introdotta per la primaData pubblicazione 15/07/2025volta in appello.2. Il motivo trova espresso fondamento nella giurisprudenza dilegittimità, che, pur essendo stata pronunciata in relazione allaresponsabilità aquiliana, non può non essere anche nel caso inesame il criterio della soluzione giuridica, pur sussistendoresponsabilità aquiliana soltanto del Ministero considerato che èinsorta per la vicenda in capo alla casa di cura una responsabilitàcontrattuale, venuta ad affiancarsi appunto a quellaextracontrattuale del Ministero stesso.Richiamando le pronunce massimate in tema, si rinviene alloral’inequivoca Cass. 3803/2004, per cui, nel giudizio sullaresponsabilità di danno da fatto illecito aquiliano ove siano staticonvenuti più pretesi condebitori, il giudice di merito adito daldanneggiato può pronunciare sul grado delle colpe soltanto se unodei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confrontidegli altri o comunque chiesto l’accertamento della ripartizioneinterna in vista del regresso; pertanto, se il presunto autoredell’illecito si limita a negare la sua responsabilità senza chiedereciò, deve ritenersi che non abbia proposto alcuna domanda neiconfronti degli altri convenuti (e, naturalmente, se poi propone taledomanda per la prima volta in appello, si tratta di inammissibiledomanda nuova).Altre pronunce hanno poi assunto posizioni conformi, evidenziandoproprio la presenza di mere difese qualora non sia statoespressamente esercitato il diritto d’azione di cui sopra (Cass.8105/2006; Cass. 10042/2006).Cass. 7441/2011, a sua volta compiutamente ponendosi su questalinea, insegna che, se il danneggiato da condotte illecite imputabilia più soggetti agisce per il risarcimento dei danni nei confronti ditutti costoro cumulativamente, postulandone la responsabilitàsolidale ai sensi dell’articolo 2055 c.c., in mancanza di espressa4 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 29785/2022Numero sezionale 3129/2025Numero di raccolta generale 19484/2025richiesta di accertamento della comune corresponsabilità nellaData pubblicazione 15/07/2025causazione dell’evento, e quindi del vincolo di solidarietà per ladomanda proposta dal danneggiato, la suddetta domanda va intesasoltanto come finalizzata a ottenere il risarcimento da ognuno diloro per l’intero in ragione del contributo causale alladeterminazione del danno, mentre l’accertamento del rapporto diconcausazione del danno stesso non ne costituisce l’oggetto;quest’ultimo accertamento diventa oggetto di decisione, conefficacia del giudicato, soltanto se uno dei convenuti chiedel’accertamento della concausazione del danno e, dunque, dellaresponsabilità solidale, senza che rilevi che sia contestualmentechiesto l’accertamento del diverso grado di responsabilità di ognicondebitore ai fini del regresso, onde, qualora la sentenza di primogrado in difetto di tale domanda abbia accertato la responsabilitàsolo di alcuni dei pretesi corresponsabili, si deve qualificare nuovala domanda con cui il soggetto di cui sia stata riconosciuta laresponsabilità venga a chiedere l’accertamento della solidarietà epertanto della responsabilità comune degli altri (conforme Cass.12602/2015).3. Non emerge alcuna ragione per distogliersi e confliggere conquesta ben corretta ripartizione e con il conseguente collegamentodei rapporti tra il preteso creditore e i pretesi condebitori da unlato, e, dall’altro, tra i pretesi condebitori direttamente fra di loro,fattispecie, quest’ultima, governata dalla necessità di una specificadomanda accertatoria (cui può aggiungersi, è ovvio, la domanda dicondanna per attuare il riparto) anche all’interno del rapporto traquesti ultimi.Nel caso de quo, allora, deve constatarsi che non vi è stata alcunadomanda proposta dall’attuale ricorrente in primo grado (ove, perdi più, essa era rimasta contumace) nei confronti dell’altra parteconvenuta, e altresì constatarsi che una siffatta proposizione non siè verificata neppure in appello (ove, d’altronde, sarebbe stata5 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 29785/2022Numero sezionale 3129/2025inammissibile per tardività). Non si era, dunque, nel giudizioNumero di raccolta generale 19484/2025precedente a quello in atto, formato il giudicato sulla solidDaatrai peutbàbl,ic aezio ne 15/07/2025pertanto sulla responsabilità comune, tra le attuali parti, poiché ilgiudicato ivi maturato attiene soltanto al distinto rapporto tra idanneggiati O.Z. da un lato e gli attuali litigatores dall’altro.4. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenzad’appello va cassata, con rinvio, anche per le spese processuali,alla corte partenopea, in diversa sezione e diversa composizione.5. Va disposto che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003,in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi di O.Z. , R.B. ,C.L. , K.T. , N.F. e T.Z.(o K.B. . P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese, alla Corte d’appello di Napoli.Dispone l’oscuramento dei dati come in motivazione.Così deciso in Roma il 13 giugno 2025Il PresidenteAntonietta Scrima6 di 6