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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33950/2026

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d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con lequali chiedeva il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza oggetto del ricorso la Corte di appello di Milano hadichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del gup del Tribunale di Milano che – dopo aver respinto plurimesollecitazioni difensive di modifica del capo di imputazione e rigettato una richiestadi perizia grafologica – adottava il decreto di rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA], nonostantela contestuale condanna dei coimputati, giudicati con il rito abbreviato.La Corte di appello di Milano ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 38, comma2, cod. proc. pen., l'istanza di ricusazione fosse intempestiva, perché propostacirca due settimane dopo l’adozione del decreto che dispone il giudizio, oltre adevidenziare come il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una serie di doglianze estranee aipresupposti indicati dall’art. 37 cod. proc. pen.2.

Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consta di quattromotivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazioneal codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen.Il ricorrente afferma di aver depositato l’istanza di ricusazione nella solacancelleria del Gup il 13 marzo 2026.Il 5 maggio 2026, la cancelleria della Corte di appello di Milano precisavache alcuna istanza di ricusazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] era statadepositata, con la conseguenza che i giudici di merito non potevano dichiarareinammissibile un atto inesistente, mancando l’oggetto del giudizio, ossia in difettodel presupposto processuale costituito dalla pendenza di una valida istanza diricusazione innanzi alla Corte.2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen., in relazione alla decorrenza del termine ed alla tempestivitàdella dichiarazione di ricusazione.La dichiarazione di ricusazione è stata presentata e depositata presso lasola cancelleria del Gup ricusato in data 13 marzo 2026, dunque entro tre giornidalla camera di consiglio dell’11 marzo 2026.Pertanto, la successiva e tardiva trasmissione dell’atto alla cancelleria dellaCorte di appello (il 6 maggio 2026) è dipesa esclusivamente da disfunzioniorganizzative.2.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen.Invero, per la difesa l’avere il GUP disposto il rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] econtestualmente condannato i coimputati costituiva, secondo la difesa, circostanzasintomatica di prevenzione e compromissione dell’imparzialità del giudice.2.4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen., in relazione all’art. 41 cod. proc. pen.In particolare, l’ordinanza impugnata - dopo aver dichiarato inammissibilel’istanza di ricusazione - procedeva a scrutinare il contenuto dei motivi, senzatuttavia seguire il procedimento camerale con contraddittorio.3.

Con requisitoria del 24 giugno 2026, il [OSCURATO:PERSONA] PG, dott. [OSCURATO:PERSONA],chiedeva il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza.2.

Va rilevato al riguardo che l'obbligo di motivazione del giudice all'internodel sistema delle impugnazioni interpella anche la responsabilità della parte(specie di quella tecnica), che deve formulare motivi di gravame capaci di attivareeffettivamente un obbligo di risposta del giudice dell'impugnazione.Va in primo luogo rimarcata la marcata confusione espositiva dellaformulazione dei motivi di ricorso, trattandosi di censure difensive che presentanoconnotati caotici (nel senso che debba ritenersi, inammissibile, per genericitàdei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragionidell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, Sez. 6, n.57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725).3.

Le considerazioni testé esposte, valgono in particolare per il primomotivo del ricorso.Invero, la difesa dopo aver censurato l’ordinanza per aver deciso in assenzadi qualsiasi istanza di ricusazione (per non essere alla data del 5 maggio 2026depositata la relativa istanza) a p. 11 del ricorso precisava che l’istanza diricusazione era pervenuta il 6 maggio 2026, per come attestato dalla cancelleriadella Corte di appello, pertanto, si tratta di motivo sguarnito del requisito dellac.d.

"specificità intrinseca", perché fondato su considerazioni di per sé genericheo astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto.Al riguardo, deve richiamarsi il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite, percui dovranno allora ritenersi intrinsecamente aspecifici i motivi: a) che siano in sévaghi, indeterminati o confusi e non consentano al giudice del grado superiore dicogliere gli esatti termini delle censure mosse al provvedimento appellato, diverificarne la fondatezza o meno e, se del caso, di farvi emenda; b) che risultinototalmente laconici, come nel caso in cui il ricorrente si limiti alla meraenunciazione del vizio - quasi che fosse il titolo di un paragrafo - ovvero aformulare una mera richiesta (invocando ad esempio l'applicazione di un istituto ol'assunzione di una prova), senza alcuna indicazione delle ragioni della denunciataviolazione di legge o difetto argomentativo ovvero a sostegno dell'istanza; c) cheformulino doglianze perplesse, dubitative o ipotetiche, tali da non costituire ineffetti una critica al provvedimento; d) che espongano rilievi del tutto astratti, prividi alcun preciso e concreto aggancio al provvedimento impugnato o alla resiudicanda, pertanto suscettibili di attagliarsi a qualunque impugnativa e tali da nonpoter essere qualificati come censure a "quel" provvedimento (v. paragrafo 6.2della motivazione della sentenza (Sez.

U, n. 8825 del 27 ottobre 2016 - dep. 2017,Galtelli, Rv. 268822- 01).Il primo motivo è inammissibile, dovendo evidenziarsi come la questionesia esposta in termini incomprensibili.4.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, diretti a censurare sotto differentiangoli prospettici il procedimento di ricusazione seguito dalla Corte di appello,possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.Va premesso che le norme sulla ricusazione sono di stretta interpretazione,sia perché sono limitative del potere di giurisdizione e in specie della capacitàprocessuale del soggetto titolare del relativo ufficio, sia perché consentono unaingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapportodi diritto pubblico tra Stato e giudice, e quindi sottratta d'ordinario alla disponibilitàdelle parti e dello stesso giudice.

Da ciò consegue in generale che i casi regolati,le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere ditassatività e la loro interpretazione deve essere soltanto letterale con esclusioneanche dell'interpretazione estensiva (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 15834 del19/03/2009, Sanna, Rv. 243747 - 01).Ciò premesso, l'art. 38 cod. proc. pen., nel disciplinare i termini e le formedi ricusazione, stabilisce, per quanto qui rileva, che la dichiarazione debba esserepresentata nella cancelleria del giudice competente a decidere.Nel rispetto del rigore formale di tale norma, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutopresentare l'istanza di ricusazione nella cancelleria della Corte di appello di Milano,ossia del giudice competente a decidere sulla ricusazione di un giudice delTribunale, per come disposto dall'art. 40, comma 1, cod. proc. pen.Orbene, lo stesso ricorrente ammette che l’istanza di ricusazione è statadepositata nella sola cancelleria del giudice ricusato, e non già pressoil giudice competente a decidere (ossia la Corte di appello) per come prescrittodall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen.Pertanto, in applicazione dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., ladichiarazione di ricusazione del Dott. [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile per mancatorispetto delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen., in quanto presentata inuna cancelleria diversa da quella indicata dal legislatore con il rigore formale di cuisi è già detto.In conclusione, deve osservarsi che è pacifico che la dichiarazione diricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, esserepresentata nella cancelleria del giudice competente a decidere; qualora, invece,sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, inquanto non sussiste alcuna norma che preveda un atto equipollente allapresentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtùdella quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli attial giudice competente (Sez. 2, n. 13663 del 28/02/2003, Panaro, Rv. 224764).4.1.

Inoltre, in tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nelcorso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione diricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzaretale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod.proc. pen. non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza perpresentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti,nella cancelleria competente (Sez.

U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv.260096; in senso conforme Sez. 3, n. 12983 del 18/12/2014, dep. 2015, P.C. eP.G. in proc.

Fiesoli ed altri, Rv. 262998, in cui si specifica che in tema diricusazione, qualora la relativa causa sia sorta in udienza, la parte personalmente,sia essa presente o meno, o il suo procuratore speciale possono usufruire deltermine di tre giorni, per la presentazione della dichiarazione di ricusazione, acondizione che formulino, prima della fine dell'udienza, apposita riserva in talsenso; e Sez. 3, n. 34055 del 09/10/2020, Ferrara, Rv. 280307, in cui si specificache l'espressione "termine dell'udienza", di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc.pen. quale ultimo momento utile per proporre, con riserva di formalizzazione neltermine di tre giorni, la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta nel corsodella stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unitàquotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e nonil dibattimento nel suo complesso).Nel caso di specie, visto che la difesa deduce, quale motivi di ricusazione,da un lato il rigetto di istanze istruttorie e dall’altro l’aver adottato il gup decretoche dispone il giudizio nei confronti del ricorrente dopo aver giudicato con le formedel giudizio abbreviato gli altri coimputati, non è assolutamente comprovato chevi sia stata tale riserva di formalizzazione dell'istanza di ricusazione, non risultandoallegato dal ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, il verbaledell'udienza dell’11 marzo 2026, al ricorso per cassazione, come emerge dall’indicein calce a tale atto.Ad ogni modo, nel caso in esame la richiesta di ricusazione è collegata adordinanza che inerisce all'esercizio di funzioni legittimamente esercitatedal giudice nella stessa fase del procedimento, di natura istruttoria.E bene, per tali casi è consolidato l'orientamento che ritiene inammissibilela richiesta di ricusazione in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazionedel dibattimento e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione diistanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito delprocesso (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280692 - 01, inapplicazione del principio, la Corte ha escluso che costituisse motivo di ricusazionel'avere il giudice d'appello rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruzionedibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.; nello stesso senso Sez. 6, n. 16453 del10/02/2015, Celotto, Rv. 263576 - 01; Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, NeziriBashkim, Rv. 227619 - 01).Per altro, l'indebita manifestazione del convincimento da partedel giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale,anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazionesolo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda,ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, il che nel caso in esame non è, poiché ilgup ha dovuto, trattandosi di una decisione imposta e giustificata dalle sequenzeprocedimentali, decidere sulle richieste istruttorie (Sez.

U, n. 41263 del27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 - 01, in un caso in cui è stata confermata ladecisione della Corte di appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in unafattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazionisul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove persuperfluità delle medesime; anche Sez. 1, n. 44387 del 16/11/2005, Bufi, Rv.232893 - 01, ha ritenuto non costituire indebita manifestazione anticipata delproprio convincimento il mancato rinvio dell'udienza reiteratamente chiesto daldifensore di parte civile, la riserva sulle questioni incidentali e sulle richiesteistruttorie, la mancata verbalizzazione di una richiesta di rinvio dell'udienzaavanzata dalla parte civile, trattandosi di provvedimenti inerenti all'esercizio deipoteri presidenziali di conduzione del dibattimento, dai quali non è dato inferirealcun anticipato convincimento sui fatti di causa).4.2.

Inoltre, relativamente alla ipotesi in cui il giudice, proceda con il ritoabbreviato nei confronti dei coimputati, disponendo il decreto di rinvio a giudizio acarico di taluni coimputati nel medesimo procedimento penale, copiosagiurisprudenza di legittimità esclude che ricorrano ipotesi d'incompatibilità delgiudice (ex multis, Sez. 5, n. 1215 del 03/12/2020, dep. 2021, Sorato, Rv. 280131- 02: non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per ilgiudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio diun concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio neiconfronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato;Sez. 4, n. 22965 del 13/03/2014, Censini, Rv. 259226 - 01: non costituisce per ilgiudice dell'udienza preliminare causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod.proc. pen. l'aver disposto contestualmente decreto di rinvio a giudizio neiconfronti di alcuni coimputati e sentenza di condanna in sededi giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati per i medesimi fatti).Occorre rammentare, per completezza argomentativa, come la Cortecostituzionale abbia più volte esaminato la questione proposta in questa sede,pervenendo, in casi analoghi, ad escludere profili d'illegittimità costituzionale dellenorme interessate ed affermando la mancata ricorrenza di cause di incompatibilitàper il giudice (ex multis, sentenza n. 86 del 7 maggio 2013; ordinanza n. 441 del7 novembre 2001, ordinanza n. 367 del 18 giugno 2002).In particolare, la sentenza n. 86 cit. (come già sostenuto nell'ordinanza n.441 del 2001) ha sancito che non vi è questione d'incompatibilità quando il giudice,dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con ilrito abbreviato nei confronti dei coimputati del medesimo reato (nel caso di specieassociativo).

Alla medesima conclusione (ordinanza n. 367 cit.) è pervenuta nelcaso in cui il giudice, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti dialcuni imputati di reato a concorso necessario, abbia già emesso sentenza in esitoa giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati concorrenti nel medesimoreato.4.3.

Manifestamente infondato è poi il rilievo difensivo secondo cui la Cortedi appello avrebbe delibato sulla dichiarazione di ricusazione con procedura deplano.Giova ricordare che è pacifica la legittimità di un provvedimentodichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza di ricusazione adottato de plano,perfino quando illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza conmotivazione complessa (Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Cimino, Rv. 275952).L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, nei casi di inosservanzadi forma e termini di cui all'art. 38 ovvero quando i motivi sono manifestamenteinfondati, la Corte di appello, “senza ritardo”, dichiara inammissibile ladichiarazione di ricusazione.

Di contro, l'adozione della procedura camerale di cuiall'art. 127 cod. proc. pen. - incompatibile con l'esigenza di provvedere, appunto,«senza ritardo» - è prevista solo per la decisione nel «merito», come stabilito nelcomma terzo della norma citata.Più volte questa Corte si è pronunciata in merito a questioni di illegittimitàcostituzionale (art. 111) e convenzionale (art. 6 CEDU) della previsione dellaprocedura de plano in materia di ricusazione affermandone la manifestainfondatezza «poichè l'art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimentiincidentali e l'art. 111 Cost. rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatorela scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramentecartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa» (Sez.5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau, Rv. 269896; Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013,Stara, Rv. 256961).Ne consegue l'assoluta legittimità della decisione de plano, attesa lamanifesta infondatezza delle ragioni poste a fondamento della ricusazione.5.

All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna dellaparte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento dellasomma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cosìequitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono aritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost. 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con lequali chiedeva il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza oggetto del ricorso la Corte di appello di Milano hadichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del gup del Tribunale di Milano che – dopo aver respinto plurimesollecitazioni difensive di modifica del capo di imputazione e rigettato una richiestadi perizia grafologica – adottava il decreto di rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA], nonostantela contestuale condanna dei coimputati, giudicati con il rito abbreviato.La Corte di appello di Milano ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 38, comma2, cod. proc. pen., l'istanza di ricusazione fosse intempestiva, perché propostacirca due settimane dopo l’adozione del decreto che dispone il giudizio, oltre adevidenziare come il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una serie di doglianze estranee aipresupposti indicati dall’art. 37 cod. proc. pen.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consta di quattromotivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazioneal codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen.Il ricorrente afferma di aver depositato l’istanza di ricusazione nella solacancelleria del Gup il 13 marzo 2026.Il 5 maggio 2026, la cancelleria della Corte di appello di Milano precisavache alcuna istanza di ricusazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] era statadepositata, con la conseguenza che i giudici di merito non potevano dichiarareinammissibile un atto inesistente, mancando l’oggetto del giudizio, ossia in difettodel presupposto processuale costituito dalla pendenza di una valida istanza diricusazione innanzi alla Corte.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen., in relazione alla decorrenza del termine ed alla tempestivitàdella dichiarazione di ricusazione.La dichiarazione di ricusazione è stata presentata e depositata presso lasola cancelleria del Gup ricusato in data 13 marzo 2026, dunque entro tre giornidalla camera di consiglio dell’11 marzo 2026.Pertanto, la successiva e tardiva trasmissione dell’atto alla cancelleria dellaCorte di appello (il 6 maggio 2026) è dipesa esclusivamente da disfunzioniorganizzative.2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 34, 36 e 37 cod. proc. pen.Invero, per la difesa l’avere il GUP disposto il rinvio a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] econtestualmente condannato i coimputati costituiva, secondo la difesa, circostanzasintomatica di prevenzione e compromissione dell’imparzialità del giudice.2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen., in relazione all’art. 41 cod. proc. pen.In particolare, l’ordinanza impugnata - dopo aver dichiarato inammissibilel’istanza di ricusazione - procedeva a scrutinare il contenuto dei motivi, senzatuttavia seguire il procedimento camerale con contraddittorio.3. Con requisitoria del 24 giugno 2026, il [OSCURATO:PERSONA] PG, dott. [OSCURATO:PERSONA],chiedeva il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza.2. Va rilevato al riguardo che l'obbligo di motivazione del giudice all'internodel sistema delle impugnazioni interpella anche la responsabilità della parte(specie di quella tecnica), che deve formulare motivi di gravame capaci di attivareeffettivamente un obbligo di risposta del giudice dell'impugnazione.Va in primo luogo rimarcata la marcata confusione espositiva dellaformulazione dei motivi di ricorso, trattandosi di censure difensive che presentanoconnotati caotici (nel senso che debba ritenersi, inammissibile, per genericitàdei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragionidell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, Sez. 6, n.57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725).3. Le considerazioni testé esposte, valgono in particolare per il primomotivo del ricorso.Invero, la difesa dopo aver censurato l’ordinanza per aver deciso in assenzadi qualsiasi istanza di ricusazione (per non essere alla data del 5 maggio 2026depositata la relativa istanza) a p. 11 del ricorso precisava che l’istanza diricusazione era pervenuta il 6 maggio 2026, per come attestato dalla cancelleriadella Corte di appello, pertanto, si tratta di motivo sguarnito del requisito dellac.d. "specificità intrinseca", perché fondato su considerazioni di per sé genericheo astratte, o evidentemente non pertinenti al caso concreto.Al riguardo, deve richiamarsi il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite, percui dovranno allora ritenersi intrinsecamente aspecifici i motivi: a) che siano in sévaghi, indeterminati o confusi e non consentano al giudice del grado superiore dicogliere gli esatti termini delle censure mosse al provvedimento appellato, diverificarne la fondatezza o meno e, se del caso, di farvi emenda; b) che risultinototalmente laconici, come nel caso in cui il ricorrente si limiti alla meraenunciazione del vizio - quasi che fosse il titolo di un paragrafo - ovvero aformulare una mera richiesta (invocando ad esempio l'applicazione di un istituto ol'assunzione di una prova), senza alcuna indicazione delle ragioni della denunciataviolazione di legge o difetto argomentativo ovvero a sostegno dell'istanza; c) cheformulino doglianze perplesse, dubitative o ipotetiche, tali da non costituire ineffetti una critica al provvedimento; d) che espongano rilievi del tutto astratti, prividi alcun preciso e concreto aggancio al provvedimento impugnato o alla resiudicanda, pertanto suscettibili di attagliarsi a qualunque impugnativa e tali da nonpoter essere qualificati come censure a "quel" provvedimento (v. paragrafo 6.2della motivazione della sentenza (Sez. U, n. 8825 del 27 ottobre 2016 - dep. 2017,Galtelli, Rv. 268822- 01).Il primo motivo è inammissibile, dovendo evidenziarsi come la questionesia esposta in termini incomprensibili.4. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, diretti a censurare sotto differentiangoli prospettici il procedimento di ricusazione seguito dalla Corte di appello,possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.Va premesso che le norme sulla ricusazione sono di stretta interpretazione,sia perché sono limitative del potere di giurisdizione e in specie della capacitàprocessuale del soggetto titolare del relativo ufficio, sia perché consentono unaingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapportodi diritto pubblico tra Stato e giudice, e quindi sottratta d'ordinario alla disponibilitàdelle parti e dello stesso giudice. Da ciò consegue in generale che i casi regolati,le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere ditassatività e la loro interpretazione deve essere soltanto letterale con esclusioneanche dell'interpretazione estensiva (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 15834 del19/03/2009, Sanna, Rv. 243747 - 01).Ciò premesso, l'art. 38 cod. proc. pen., nel disciplinare i termini e le formedi ricusazione, stabilisce, per quanto qui rileva, che la dichiarazione debba esserepresentata nella cancelleria del giudice competente a decidere.Nel rispetto del rigore formale di tale norma, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutopresentare l'istanza di ricusazione nella cancelleria della Corte di appello di Milano,ossia del giudice competente a decidere sulla ricusazione di un giudice delTribunale, per come disposto dall'art. 40, comma 1, cod. proc. pen.Orbene, lo stesso ricorrente ammette che l’istanza di ricusazione è statadepositata nella sola cancelleria del giudice ricusato, e non già pressoil giudice competente a decidere (ossia la Corte di appello) per come prescrittodall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen.Pertanto, in applicazione dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., ladichiarazione di ricusazione del Dott. [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile per mancatorispetto delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen., in quanto presentata inuna cancelleria diversa da quella indicata dal legislatore con il rigore formale di cuisi è già detto.In conclusione, deve osservarsi che è pacifico che la dichiarazione diricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, esserepresentata nella cancelleria del giudice competente a decidere; qualora, invece,sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, inquanto non sussiste alcuna norma che preveda un atto equipollente allapresentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtùdella quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli attial giudice competente (Sez. 2, n. 13663 del 28/02/2003, Panaro, Rv. 224764).4.1. Inoltre, in tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nelcorso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione diricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzaretale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod.proc. pen. non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza perpresentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti,nella cancelleria competente (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv.260096; in senso conforme Sez. 3, n. 12983 del 18/12/2014, dep. 2015, P.C. eP.G. in proc. Fiesoli ed altri, Rv. 262998, in cui si specifica che in tema diricusazione, qualora la relativa causa sia sorta in udienza, la parte personalmente,sia essa presente o meno, o il suo procuratore speciale possono usufruire deltermine di tre giorni, per la presentazione della dichiarazione di ricusazione, acondizione che formulino, prima della fine dell'udienza, apposita riserva in talsenso; e Sez. 3, n. 34055 del 09/10/2020, Ferrara, Rv. 280307, in cui si specificache l'espressione "termine dell'udienza", di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc.pen. quale ultimo momento utile per proporre, con riserva di formalizzazione neltermine di tre giorni, la dichiarazione di ricusazione, la cui causa sia sorta nel corsodella stessa, è di stretta interpretazione, dovendosi intendere quale unitàquotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento e nonil dibattimento nel suo complesso).Nel caso di specie, visto che la difesa deduce, quale motivi di ricusazione,da un lato il rigetto di istanze istruttorie e dall’altro l’aver adottato il gup decretoche dispone il giudizio nei confronti del ricorrente dopo aver giudicato con le formedel giudizio abbreviato gli altri coimputati, non è assolutamente comprovato chevi sia stata tale riserva di formalizzazione dell'istanza di ricusazione, non risultandoallegato dal ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, il verbaledell'udienza dell’11 marzo 2026, al ricorso per cassazione, come emerge dall’indicein calce a tale atto.Ad ogni modo, nel caso in esame la richiesta di ricusazione è collegata adordinanza che inerisce all'esercizio di funzioni legittimamente esercitatedal giudice nella stessa fase del procedimento, di natura istruttoria.E bene, per tali casi è consolidato l'orientamento che ritiene inammissibilela richiesta di ricusazione in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazionedel dibattimento e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione diistanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito delprocesso (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280692 - 01, inapplicazione del principio, la Corte ha escluso che costituisse motivo di ricusazionel'avere il giudice d'appello rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruzionedibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.; nello stesso senso Sez. 6, n. 16453 del10/02/2015, Celotto, Rv. 263576 - 01; Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, NeziriBashkim, Rv. 227619 - 01).Per altro, l'indebita manifestazione del convincimento da partedel giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale,anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazionesolo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda,ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, il che nel caso in esame non è, poiché ilgup ha dovuto, trattandosi di una decisione imposta e giustificata dalle sequenzeprocedimentali, decidere sulle richieste istruttorie (Sez. U, n. 41263 del27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 - 01, in un caso in cui è stata confermata ladecisione della Corte di appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in unafattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazionisul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove persuperfluità delle medesime; anche Sez. 1, n. 44387 del 16/11/2005, Bufi, Rv.232893 - 01, ha ritenuto non costituire indebita manifestazione anticipata delproprio convincimento il mancato rinvio dell'udienza reiteratamente chiesto daldifensore di parte civile, la riserva sulle questioni incidentali e sulle richiesteistruttorie, la mancata verbalizzazione di una richiesta di rinvio dell'udienzaavanzata dalla parte civile, trattandosi di provvedimenti inerenti all'esercizio deipoteri presidenziali di conduzione del dibattimento, dai quali non è dato inferirealcun anticipato convincimento sui fatti di causa).4.2. Inoltre, relativamente alla ipotesi in cui il giudice, proceda con il ritoabbreviato nei confronti dei coimputati, disponendo il decreto di rinvio a giudizio acarico di taluni coimputati nel medesimo procedimento penale, copiosagiurisprudenza di legittimità esclude che ricorrano ipotesi d'incompatibilità delgiudice (ex multis, Sez. 5, n. 1215 del 03/12/2020, dep. 2021, Sorato, Rv. 280131- 02: non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per ilgiudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio diun concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio neiconfronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato;Sez. 4, n. 22965 del 13/03/2014, Censini, Rv. 259226 - 01: non costituisce per ilgiudice dell'udienza preliminare causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod.proc. pen. l'aver disposto contestualmente decreto di rinvio a giudizio neiconfronti di alcuni coimputati e sentenza di condanna in sededi giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati per i medesimi fatti).Occorre rammentare, per completezza argomentativa, come la Cortecostituzionale abbia più volte esaminato la questione proposta in questa sede,pervenendo, in casi analoghi, ad escludere profili d'illegittimità costituzionale dellenorme interessate ed affermando la mancata ricorrenza di cause di incompatibilitàper il giudice (ex multis, sentenza n. 86 del 7 maggio 2013; ordinanza n. 441 del7 novembre 2001, ordinanza n. 367 del 18 giugno 2002).In particolare, la sentenza n. 86 cit. (come già sostenuto nell'ordinanza n.441 del 2001) ha sancito che non vi è questione d'incompatibilità quando il giudice,dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con ilrito abbreviato nei confronti dei coimputati del medesimo reato (nel caso di specieassociativo). Alla medesima conclusione (ordinanza n. 367 cit.) è pervenuta nelcaso in cui il giudice, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti dialcuni imputati di reato a concorso necessario, abbia già emesso sentenza in esitoa giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati concorrenti nel medesimoreato.4.3. Manifestamente infondato è poi il rilievo difensivo secondo cui la Cortedi appello avrebbe delibato sulla dichiarazione di ricusazione con procedura deplano.Giova ricordare che è pacifica la legittimità di un provvedimentodichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza di ricusazione adottato de plano,perfino quando illustri le ragioni della ritenuta manifesta infondatezza conmotivazione complessa (Sez. 3, n. 18043 del 26/03/2019, Cimino, Rv. 275952).L’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, nei casi di inosservanzadi forma e termini di cui all'art. 38 ovvero quando i motivi sono manifestamenteinfondati, la Corte di appello, “senza ritardo”, dichiara inammissibile ladichiarazione di ricusazione. Di contro, l'adozione della procedura camerale di cuiall'art. 127 cod. proc. pen. - incompatibile con l'esigenza di provvedere, appunto,«senza ritardo» - è prevista solo per la decisione nel «merito», come stabilito nelcomma terzo della norma citata.Più volte questa Corte si è pronunciata in merito a questioni di illegittimitàcostituzionale (art. 111) e convenzionale (art. 6 CEDU) della previsione dellaprocedura de plano in materia di ricusazione affermandone la manifestainfondatezza «poichè l'art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimentiincidentali e l'art. 111 Cost. rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatorela scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramentecartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa» (Sez.5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau, Rv. 269896; Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013,Stara, Rv. 256961).Ne consegue l'assoluta legittimità della decisione de plano, attesa lamanifesta infondatezza delle ragioni poste a fondamento della ricusazione.5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna dellaparte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento dellasomma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, cosìequitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono aritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cortecost. 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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