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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2024

Cassazione n. 21440/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - dato avviso alle parti 2t, — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 20/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena indicata nel dispositivo in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Babuscia, a mezzo del proprio difensore, contestando la misura della pena rispetto a quella applicata al coimputato.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo indicati nel ricorso in esame, che concerne soltanto la dedotta iniquità della pena (pur applicata negli esatti termini richiesti dall'imputato) rispetto al correo Vadalà.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - dato avviso alle parti 2t, — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 20/11/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena indicata nel dispositivo in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione Babuscia, a mezzo del proprio difensore, contestando la misura della pena rispetto a quella applicata al coimputato. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo indicati nel ricorso in esame, che concerne soltanto la dedotta iniquità della pena (pur applicata negli esatti termini richiesti dall'imputato) rispetto al correo Vadalà. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 21440/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris