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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 16683/2023

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a seguente ORDINANZA in relazione alla sentenza pronunciata da questa Sezione della Corte di cassazione in data 25/01/2023 a seguito di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 36463/22; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero e il difensore delle parti civili che hanno concluso per la correzione del rilevato errore materiale; udito il difensore dell'imputato che si rimette al collegio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Sezione della Corte di cassazione ha pronunciato sentenza nel procedimento n. 36463/22, originato da ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/05/2022; rilevato che nel dispositivo della sentenza è stata omessa la pronuncia sulle richieste di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa formulate dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva altresì depositato articolata memoria; atteso che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto esclusivamente nella parte relativa alla condanna del ricorrente agli effetti penali, per l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili della sentenza impugnata; ritenuto dunque che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale, inserendo nel dispositivo la specificazione dell'annullamento ai soli effetti penali della sentenza impugnata e la correlativa pronuncia riguardante la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili, trattandosi di pronuncia che consegue alla conferma delle statuizioni civili, che deve essere commisurata al compenso per le voci ravvisabili in euro 3.686,00, con aumento del 30% per il numero delle parti.

P. Q. M. orcina correggersi l'errore materiale che figura nel dispositivo riportato, con riguardo al proc. n. 36463/22, originato dalricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/05/2022, nel senso che dopo le parole: «annulla senza rinvio», deve inserirsi il seguente periodo: «ai soli effetti penali» e dopo le parole: «per intervenuta prescrizione», deve inserirsi il seguente periodo: « Condanna, inoltre, il ricorrente a rifondere alle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado, che liquida complessivamente in euro 7.003,40, oltre accessori di legge».

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di competenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA in relazione alla sentenza pronunciata da questa Sezione della Corte di cassazione in data 25/01/2023 a seguito di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 36463/22; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero e il difensore delle parti civili che hanno concluso per la correzione del rilevato errore materiale; udito il difensore dell'imputato che si rimette al collegio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Sezione della Corte di cassazione ha pronunciato sentenza nel procedimento n. 36463/22, originato da ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/05/2022; rilevato che nel dispositivo della sentenza è stata omessa la pronuncia sulle richieste di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa formulate dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva altresì depositato articolata memoria; atteso che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto esclusivamente nella parte relativa alla condanna del ricorrente agli effetti penali, per l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili della sentenza impugnata; ritenuto dunque che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale, inserendo nel dispositivo la specificazione dell'annullamento ai soli effetti penali della sentenza impugnata e la correlativa pronuncia riguardante la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili, trattandosi di pronuncia che consegue alla conferma delle statuizioni civili, che deve essere commisurata al compenso per le voci ravvisabili in euro 3.686,00, con aumento del 30% per il numero delle parti. P. Q. M. orcina correggersi l'errore materiale che figura nel dispositivo riportato, con riguardo al proc. n. 36463/22, originato dalricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/05/2022, nel senso che dopo le parole: «annulla senza rinvio», deve inserirsi il seguente periodo: «ai soli effetti penali» e dopo le parole: «per intervenuta prescrizione», deve inserirsi il seguente periodo: « Condanna, inoltre, il ricorrente a rifondere alle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado, che liquida complessivamente in euro 7.003,40, oltre accessori di legge». Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di competenza
Sentenza Cassazione n. 16683/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris