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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00504/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette - essendo il ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 - le conclusioni scritte dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciata il 5 luglio 2019, è stata confermata la statuizione di condanna di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ed è stata irrogata nei confronti dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la pena principale di ventiquattro anni di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 co. 1, 2, 3 e 4 DPR 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) perché, in associazione con altri, prendeva parte al trasporto di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina che, fornitegli dai cartelli colombiani, giungevano sul territorio nazio- nale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, articolando tre motivi.

2.1. Deduce con il primo motivo, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Con il primo motivo di ricorso, la difesa eccepisce la manifesta contraddit- torietà ed illogicità delle argomentazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno imputato per il reato in contestazione.

In particolare, nell'ambito del giudizio di merito, la posizione processuale del Gonza- lez sarebbe risultata sovrapponibile a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che entrambi erano stati condannati per il solo reato di cui al capo 8) della rubrica relativo alla spedizione di 1.698 kg di cocaina ed ugualmente assolti per le altre importazioni contestate.

Ciononostante, la Corte territoriale, in modo del tutto illogico e contraddittorio, avrebbe giudicato diversamente la responsabilità penale per il reato associativo dei due soci, ascrivendo al [OSCURATO:PERSONA] la sola comparteci- pazione ad un reato fine, reputata di per sé insufficiente ad affermare la respon- sabilità anche in relazione al delitto associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e negando, invece, per l'attuale ricorrente che quella medesima vicenda delittuosa potesse costituire un episodio unico ed isolato.

2.2. Deduce con il secondo motivo, il vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa si duole delle carenti argomen- tazioni con cui la Corte territoriale ha inteso attribuire all'odierno ricorrente un ruolo apicale all'interno del sodalizio criminale, nonostante gli abbia preso parte ad un solo reato-fine.

Ed invero, i giudici di seconde cure, pur essendo stati spe- cificamente investiti della questione, non avrebbero sufficientemente ed adegua- tamente motivato le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato per aver ri- vestito all'interno dell'associazione delittuosa un ruolo di vertice.

Anche in tal caso - prosegue la difesa - la Corte di Appello avrebbe irragionevolmente differenziato la posizione dell'attuale prevenuto rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], condan- nando il primo per aver svolto un ruolo apicale all'interno del sodalizio ed assol- vendo il secondo per non averne preso in alcun modo parte.

2.3. Deduce con il terzo motivo, il vizio di omessa valutazione di una prova decisiva e travisamento probatorio ex art. 606 co. 1 lett. d) ed e) c.p.p.

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la difesa eccepisce l'omessa valu- tazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, costituita dalla constatazione notarile dell'inesistenza sul passaporto dell'odierno imputato di timbri di uscita e di ingresso da o verso la Repubblica di Cuba.

In particolare, tale prova documen- tale era stata prodotta per la prima volta nell'ambito del giudizio di appello, all'udienza svoltasi il 3 maggio 2019, ed era idonea ad assumere valore decisivo in quanto volta ad incidere sull'attendibilità del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], e delle sue dichiarazioni valorizzate in termini di riscontro della responsa- bilità dell'attuale ricorrente.

Ciononostante, la Corte di Appello avrebbe omesso di effettuare qualsivoglia considerazione sulla rilevanza di tale documentazione, in- correndo, così, nel vizio del travisamento probatorio censurabile in sede di legitti- mità.

3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 5.11.2021, il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

In particolare, va evidenziato che la sentenza di secondo grado conferma integralmente quella di primo grado.

La doppia con- formità delle decisioni di condanna ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti di de- ducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova.

Sul punto il PG ri- chiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione, anche recentemente ribadito (Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018 Ud., dep. 05/02/2018, rv. 272018; Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud., dep. 26/11/2019, rv. 277758).

Fatte queste premesse la Corte ha offerto ampia motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato anche in ragione delle criticità sollevate in sede di appello, e riproposte integralmente in questa sede, con la conseguenza che deve escludersi che "entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento di risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non cor- rispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al com- pendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti".

Ed infatti nell'impugnata sentenza, richiamandosi la motivazione della sen- tenza di primo grado, si evidenzia l'infondatezza delle censure contenute nell'ap- pello con riferimento alla sua partecipazione, con ruolo apicale, all'associazione dedita al narcotraffico oggetto del presente procedimento, anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza deve ritenersi, secondo il PG, che la sentenza impugnata si sottragga alle censure contenute nel ricorso, posto che la relativa motivazione, unitamente a quella della sentenza di primo grado, risulta adeguata e coerente e non è censurabile in sede di legittimità.

4. La difesa del ricorrente, con conclusioni depositate in data 16.11.2021, ha chiesto: 1) annullare la sentenza impugnata in quanto viziata da motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui condanna l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo con riconoscimento di un ruolo apicale, assol- vendo completamente dal medesimo reato associativo il socio [OSCURATO:PERSONA]- berto, pur avendo quest'ultimo riportato le medesime condanne e le medesime assoluzioni del primo per i reati fine contestati ad entrambi; 2) annullare la sen- tenza impugnata per assenza di motivazione nella parte in cui non offre alcuna motivazione sul perché al [OSCURATO:PERSONA] sia stato riconosciuto un ruolo apicale all'in- terno dell'associazione a delinquere e non, invece, un ruolo di mera partecipa- zione; 3) annullare la sentenza impugnata per evidente travisamento delle risul- tanze istruttorie, essendo stata completamente omessa la valutazione di una nuova prova, prodotta per la prima volta in fase di appello e idonea a incidere sull'iter logico argomentativo alla base della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, esaminato in assenza di istanza di trattazione orale ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 105 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], conv. con modd. con la

I. n. 126 del 16 settembre 2021, è inammissibile.

2. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, è necessario integrare quanto argomentato dalla sentenza impugnata con la pronuncia del giudice di prime cure, in quanto la Corte territoriale, ritenendo il provvedimento del primo 4 Q,, giudice immune da censure ed esaustivamente giustificato nella parte motiva, ha operato una ricostruzione sintetica degli eventi.

Quanto sopra si rende necessario al fine di valutare le censure di vizio mo- tivazionale mosse alla sentenza impugnata da parte della difesa dell'odierno ricor- rente.

Il caso oggetto del presente giudizio trae origine da una complessa attività investigativa svolta dagli operatori di polizia della Sezione Anticrimine di Catan- zaro, dalla quale era emersa la scoperta di un imponente traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Ruolo chiave nella ricostruzione dell'intera vicenda è rico- nosciuto da entrambi i giudici di merito alle deposizioni del collaboratore di giusti- zia, [OSCURATO:PERSONA], il quale rivestiva un ruolo di vertice nell'ambito del narcotraffico internazionale a causa di problematiche legate al fenomeno usurario.

Ed invero, quest'ultimo, in qualità di imprenditore nel settore della lavorazione dei marmi, dapprima con la società [OSCURATO:SOCIETA]. e, in seguito, dopo il fallimento della Fu- dulitus, con altra società denominata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., aveva ricevuto plurime richieste estorsive, nonché subìto diversi danneggiamenti tali da condurlo al falli- mento.

A causa della situazione di difficoltà in cui versava, il Fuduli aveva richiesto ed ottenuto un prestito usurario di circa due miliardi di lire con tassi rilevanti da [OSCURATO:PERSONA], personaggio molto legato ai cartelli colombiani produttori cocaina, il quale, approfittando della posizione del debitore, gli aveva presentato la possibilità di operare nel narcotraffico.

Una volta conseguito un ruolo di rilievo all'interno del sodalizio criminale, il collaboratore di giustizia aveva assunto la qualità di agente sotto copertura, impegnandosi a rivelare agli ufficiali di polizia operanti presso la Sezione Anticrimine di Catanzaro le identità e le linee telefoniche dei propri con- tatti, così da consentire lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche.

Valoriz- zando le dichiarazioni rese dal Fuduli ed evidenziando come le stesse siano state oggetto di attenta verifica con gli altri elementi probatori acquisiti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è giunto a ritenere comprovata l'esistenza di una struttura stabile, gerarchicamente ordinata ed articolata in più gruppi, dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, emerge, tra gli altri, la figura dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], identificato come una figura di spicco all'in- terno dell'organizzazione delittuosa, in particolare per il ruolo svolto in relazione al canale di importazione di sostanze stupefacenti dal Sudamerica alla Spagna.

Ed infatti, l'attuale ricorrente era titolare di una società sita in Ecuador, la cui attività era finalizzata al confezionamento di scatole di tonno, all'interno dei cui imballaggi veniva inserita la cocaina da inviare ad una ditta spagnola facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce dell'attendibile ricostruzione fattuale delineata dai giudici 5 (Q, di merito, il Fuduli aveva conosciuto personalmente entrambi i coimputati in occa- sione di un incontro a Cuba organizzato dal fornitore delle sostanze stupefacenti, [OSCURATO:PERSONA] alias Ramiro.

Successivamente, in occasione di un secondo incontro svoltosi a Madrid, debitamente monitorato attraverso le inter- cettazioni ambientali, il collaboratore di giustizia si era nuovamente imbattuto nell'odierno ricorrente, con il proposito di accordarsi per l'organizzazione di una nuova importazione che avrebbe visto come destinataria non già l'azienda di [OSCURATO:PERSONA], bensì una diversa ditta italiana.

A tal fine, l'attuale prevenuto si era premurato di spiegare come si sarebbe svolto il confezionamento, il trasporto e la transazione commerciale, fornendo al Fuduli un apposito manoscritto conte- nente tutte le informazioni necessarie.

In considerazione dei plurimi elementi pro- batori emersi in sede dibattimentale, nonché valorizzando le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia a carico del [OSCURATO:PERSONA], entrambi i giudici di merito hanno ritenuto l'odierno ricorrente colpevole del reato associativo in contestazione.

Ed invero, pur essendo stato assolto dagli altri reati di cui ai capi di imputazione, l'attuale ricorrente rivestiva un ruolo di vertice all'interno del sodalizio criminale e, come tale, risultava sistematicamente dedito al traffico illecito di sostanze stupe- facenti.

3. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei motivi di ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente in- fondato, nonché meramente reiterativo delle medesime censure sollevate in sede di gravame.

4.1. Al riguardo, giova rilevare che, in sede di ricorso di legittimità, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua man- canza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali e tali ad imporre diversa conclusione del giudizio.

Pertanto, risultano inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di pun- tualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come le deduzioni volte a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero ad evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, Rv. 262965).

Ne consegue che il vizio di motiva- zione non può essere utilmente dedotto dinnanzi alla Suprema Corte solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso 6 Ar della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, in quanto ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto, come tale preclusa in sede di legittimità (Cass. pen., Sez.

I, sent. n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

Ebbene, il sindacato di legittimità sul percorso giustificativo del provvedimento è, per espressa disposizione legislativa, rigorosa- mente racchiuso nella verifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essen- ziali, da argomentazioni non viziate da errori nell'applicazione delle regole della logica ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze.

Ed infatti, il controllo svolto dalla Suprema Corte investe esclusivamente la coerenza strutturale interna della decisione, di cui va accertata la tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando, pertanto, preclusi il riesame o la rivisitazione degli elementi ovvero l'au- tonoma adozione di nuovi o diversi parametri di valutazione dei fatti.

4.2. Occorre ulteriormente precisare che la vicenda processuale in esame - quanto all'accertamento dei reati - costituisce un caso di "doppia conforme", costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censura- bile in sede di legittimità sia essenzialmente quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello, e trascurati in quella sede (Cass. pen., Sez.

V, sent. n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Cass. pen., Sez.

V, sent. n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967) ovvero manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

Al di fuori di tali evenienze, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme in entrambi i gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

4.3. Nel caso di specie, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove.

Sul punto, giova altresì rammentare che in una situazione di "doppia conforme" ed a seguito della riproposizione delle medesime doglianze, le motivazioni delle due sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), fornendo una giustificazione condivisa della decisione e dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili.Pertanto, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando fre- quenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

Peraltro, in tali evenienze, va rilevata l'ammissibilità della motivazione del provvedimento resa dai giudici di seconde cure per relationem rispetto a quella della decisione impugnata (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929), sempre che le censure formulate contro il provvedimento di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel vagliare la fondatezza degli elementi su cui si regge il provvedimento impugnato, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi lo- gici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motiva- zioni dei due provvedimenti di merito si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di seconde cure abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. n. 197250; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Foggetti, Rv. 252615).

4.4. Tanto considerato in diritto, nel caso di specie, la motivazione del prov- vedimento impugnato deve ritenersi approfondita, nonché priva di aporie logiche ed incongruenze.

Né tantomeno vale, a confutazione di tali argomentazioni, operarne letture frazionate - come in più punti del ricorso si tenta di fare - dovendo, piuttosto, eseguirsi una valutazione complessiva ed unitariamente volta a scrutinarne la por- tata dimostrativa.

Ed invero, la Corte territoriale ha reputato la sentenza di primo grado im- mune dalle censure denunziate in sede di gravame, atteso che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha compiutamente valorizzato una pluralità di elementi posti a carico dell'odierno imputato che, congiuntamente ponderati, consentono di ritenerlo membro dell'associazione dedita al narcotraffico oggetto del presente giudizio.

In particolare, i giudici di prime cure hanno rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] sia stato artefice di un'importazione di quasi 1.700 kg di sostanza stupefacente fornita, in parte, da 8 4, altri coimputati, ovvero i fratelli Castillo.

Già tale circostanza depone, di per sé, a favore dell'esistenza di una trama di rapporti pregressa e stabile con detti fornitori.

Tale conclusione risulta ancor più avvalorata dalle dichiarazioni rese dal collabo- ratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva identificato l'odierno ricorrente quale soggetto dedito all'importazione di grosse partite di cocaina e, conseguentemente, impegnato sistematicamente al narcotraffico condotto con lo stesso cartello di for- nitori colombiani.

Alla luce del quadro probatorio appena delineato, non può non considerarsi logica, nonché congruamente argomentata, la conclusione cui per- vengono entrambi i giudici di merito, ritenendo che la vicenda relativa all'impor- tazione dei 1.698 kg di cocaina presso il porto di Vigo non rappresenti un episodio unico ed isolato, bensì costituisca espressione dell'attività delittuosa sistematica- mente esercitata dal [OSCURATO:PERSONA].

4.5. Quanto alla posizione processuale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare come il giudice di prime cure abbia adeguatamente differenziato la posizione dei due soci.

Ed infatti, il [OSCURATO:PERSONA], sottoponendosi ad esame dibattimentale, aveva dichia- rato che i suoi rapporti con il Gonzales erano di carattere puramente commerciale, avendo il primo rilevato la titolarità di un'impresa per la commercializzazione del tonno precedentemente amministrata dall'odierno ricorrente.

Orbene, a carico del [OSCURATO:PERSONA] insisteva la sola vicenda relativa alla cocaina sequestrata presso il porto di Vigo, essendo stato assolto dalle altre importazioni oggetto di contestazione.

Tut- tavia, contrariamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], quella del [OSCURATO:PERSONA] resta sfumata e non attinta da altri elementi di prova in senso stretto.

Quest'ultimo, infatti, è stato ritenuto compartecipe di un solo reato fine, né tale circostanza può essere reputata di per sé sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità anche in relazione al reato associativo di cui all'art. 73 DPR 309/1990.

Pertanto, considerata l'insuffi- cienza del materiale probatorio a suo carico in relazione alla vicenda in contesta- zione, appare allo stesso modo congrua e conforme a giustizia la statuizione as- solutoria del [OSCURATO:PERSONA] condivisa da entrambi i giudici di merito.

5. Il secondo motivo di ricorso risulta meramente assertivo e, come tale, generico, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento specifico in grado di scardinare la valutazione, corretta in diritto, dei giudici di merito.

5.1. A fronte di tali rilievi difensivi, occorre ribadire - in linea generale - i limiti in cui incorre il giudice di legittimità nel sindacare la motivazione dei prov- vedimenti adottati dai giudici di merito.

Ebbene, l'ordinamento giuridico consente alla Suprema Corte la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ra- gioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, e non anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Cass. pen., Sez.

I, sent. n. 5885 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Cass. pen., Sez.

IV, sent. n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

In altri termini, è precluso il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende in contestazione, ivi compreso lo spessore degli indizi, né è consentito alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rien- tranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

Pertanto, il controllo di legittimità sui punti devoluti risulta circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impu- gnato, al fine di verificare che il testo sia rispondente a due requisiti, uno di carat- tere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomenta- zioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex multis Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840).

In definitiva, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro di- sposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente appli- cato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustifi- cato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 930 del 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428).

5.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, il vizio denunciato non ricorre, atteso che entrambi i giudici di merito hanno ricostruito la posizione rivestita dall'odierno ricorrente nell'ambito del sodalizio criminale in termini ineccepibili e congruenti rispetto al quadro probatorio valorizzato.

In particolare, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - con argomentazioni intera- mente condivise dai giudici di seconde cure - ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di spessore nell'esercizio dell'attività di importazione di cocaina all'interno del terri- torio spagnolo, così come illustrato chiaramente dalle dichiarazioni rese da Espi- nosa Hernandez 3airo Gabriel (pag. 33 sentenza di primo grado).

Tale conclusione risulta ancor più avvalorata alla luce delle affermazioni del collaboratore di giusti- zia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva identificato l'attuale ricorrente quale titolare di una società in Ecuador che provvedeva ad effettuare plurime spedizioni di cocaina verso la Spagna, occultandole in confezioni di tonno in scatola (pagg. 42-43 sen- tenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva incontrato personalmente il Gonza- lez a Madrid e, in tale occasione, quest'ultimo gli aveva fornito tutte le informazioni necessarie per concludere figuratamente la transazione commerciale destinata a dissimulare l'importazione di sostanza stupefacente.

Peraltro, il suddetto incontro era stato integralmente monitorato mediante un'intercettazione ambientale e l'agente sotto copertura aveva immediatamente consegnato all'autorità di polizia il manoscritto consegnatogli dall'odierno ricorrente contenente tutte le istruzioni opportune.

5.3. Valorizzando i plurimi elementi probatori emersi in sede dibattimen- tale, i giudici di prime cure sono giunti a ritenere adeguatamente comprovata l'esi- stenza di una complessa associazione finalizzata ad importare rilevanti quantitativi di cocaina dal Sudamerica verso l'Europa.

Nell'ambito dell'attività di tale organizzazione, il [OSCURATO:PERSONA] è stato artefice di un'importazione di quasi 1.700 kg di sostanze stupefacenti fornite, in parte, dai fratelli Castillo.

Tale circostanza depone, già di per sé, per l'esistenza di una trama di rapporti pregressa e stabile con detti fornitori.

L'odierno ricorrente, inoltre, era stato identificato dagli altri sodali quale soggetto sistematicamente dedito al traf- fico di rilevanti quantità di cocaina condotto con lo stesso cartello dei fornitori colombiani.

Ed infatti, dalle dichiarazioni rese dal Ramiro (pag. 75 sentenza di primo grado) è ragionevole desumere che il [OSCURATO:PERSONA] organizzava spedizioni di sostanze stupefacenti rivolgendosi anche ad altri fornitori e conducendo plurimi affari anche incrociati.

Sulla base delle considerazioni che precedono, è evidente come le argo- mentazioni del primo giudice di merito - accolte e condivise anche dalla Corte territoriale - appaiano assolutamente congrue, prive di frizioni logico-giuridiche, nonché mancanti di qualsiasi profilo di contraddittorietà tale da poter giustificare la deduzione del vizio denunciato.

6. Prive di pregio risultano le deduzioni difensive prospettate con il terzo motivo di ricorso.6.1.

È opportuno ulteriormente precisare che il sindacato del giudice di le- gittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a ve- rificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "ma- nifestamente illogica", in quanto sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomen- tazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa con- tenute; non risulti logicamente "incompatibile" con altri atti del processo in misura tale da risultarne vanificata ovvero radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. pen., Sez.

I, sent. n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv. 251516).

Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno della dedotta censura non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valu- tazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza espli- cativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disartico- lare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno ra- dicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass. pen., Sez.

V, sent. n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801).

Pertanto, il vizio di travisamento della prova risulta configurabile quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Peraltro, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ri- corrente - concernenti punti decisivi ed assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente ed univocamente la nega- zione dell'altra e viceversa (Cass. pen., Sez.

I, sent. n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635).

Se tale è la portata del vizio denunziato, il ricorso per Cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non cor- rettamente od adeguatamente interpretati dal giudicante.

Al contrario, è necessa- rio: identificare l'atto processuale cui si fa riferimento, individuare l'elemento fat- tuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, dare la prova della verità dell'elemento fat- tuale o del dato probatorio invocato nonché dell'effettiva esistenza dell'atto pro- cessuale su cui tale prova si fonda, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e com- promette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomenta- tivo del provvedimento impugnato (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816).

6.2. Quanto al dedotto vizio del travisamento della prova, non va trascurato come l'orientamento consolidatosi in sede di legittimità ritiene che, in presenza di una c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio del travisa- mento probatorio può essere rilevato soltanto nel caso in cui il ricorrente rappre- senti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio assenta mente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motiva- zione del provvedimento di secondo grado.

Ed invero, alla luce della modifica nor- mativa riguardante l'art. 606 co. 1 lett e) c.p.p., risulta sindacabile il vizio di tra- visamento della prova - che si verifica quando nella motivazione si fa uso di un'in- formazione rilevante che non esiste nel processo ovvero quando si omette la va- lutazione di una prova decisiva - nell'esclusiva ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso inverso di "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità (Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Cass. pen., Sez.

IV, sent. n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Cass. pen., Sez.

IV, sent. n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 269217).

Pertanto, la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 20 febbraio 2006 e con la quale si è riconosciuta la possibilità di dedurre il vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità.

Conseguentemente, gli atti eventualmente indi- cati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di auto- sufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria.

In ogni caso, resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effet- tuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa lo- gica, dei dati processuali ovvero una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

6.3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la conferma dell'accertamento di responsabilità effettuato nel primo grado di giudizio è stata eseguita sulla base di un percorso argomentativo persuasivo, razionale e coerente sia con le prove raccolte che con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione delle testimonianze provenienti da persone coinvolte nella vicenda per cui si procede.

Nel condividere le argomentazioni del giudice di prime cure, la Corte di Appello ha rilevato come il primo giudice abbia esaustivamente motivato su tutti gli elementi probatori a carico del [OSCURATO:PERSONA], valorizzando, tra l'altro, le dichiara- zioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], al fine di differenziare il ruolo apicale rivestito dall'odierno imputato rispetto alla mera partecipazione del coim- putato [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, dal punto di vista della struttura probatoria, il giudizio in esame risulta caratterizzato da una pluralità di elementi diretti e convergenti tra di loro.

Ed infatti, le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, corrobo- rate dai puntuali accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria operante, si coniugano in maniera estremamente concludente con gli apporti dichiarativi di tenore colla- borativo resi dal [OSCURATO:PERSONA], con le altre deposizioni testimoniali rese in sede dibattimentale, nonché con gli ingenti sequestri di sostanza stupefacente.

Quanto al contributo probatorio fornito dal collaboratore di giustizia, i giudici di merito evidenziano come quest'ultimo fosse già inserito nell'ambito del narcotraffico in- ternazionale ed avesse assunto anche formalmente la qualità di agente sotto co- pertura fin dal marzo del 2003.

Ebbene, al Fuduli si deve il merito di aver svelato agli ufficiali della Sezione Anticrimine di Catanzaro l'identità e le utenze telefoniche dei propri contatti, con- sentendo, così, di effettuare numerose intercettazioni telefoniche e di conversa- zioni tra presenti che hanno condotto al sequestro di rilevanti quantità di sostanza stupefacente.

In ogni caso, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia sono state verificate quasi in ogni passaggio mediante riscontri estrinseci ed individua- lizzati di concludente portata probatoria.

I

6.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente come gli ap- prezzamenti dei giudici di merito circa l'attendibilità delle fonti, la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio siano sorretti da una motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Conseguentemente, i rilievi difensivi non risultano dotati di una valenza esplicativa e dimostrativa tale da inficiare l'interno ragionamento svolto dagli or- gani giudicanti in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno imputato.

7. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SPAGNA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette - essendo il ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 - le conclusioni scritte dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, pronunciata il 5 luglio 2019, è stata confermata la statuizione di condanna di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ed è stata irrogata nei confronti dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la pena principale di ventiquattro anni di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 co. 1, 2, 3 e 4 DPR 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) perché, in associazione con altri, prendeva parte al trasporto di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina che, fornitegli dai cartelli colombiani, giungevano sul territorio nazio- nale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2.1. Deduce con il primo motivo, il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. risultante dal testo del provvedimento impugnato. Con il primo motivo di ricorso, la difesa eccepisce la manifesta contraddit- torietà ed illogicità delle argomentazioni con cui la Corte di Appello ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno imputato per il reato in contestazione. In particolare, nell'ambito del giudizio di merito, la posizione processuale del Gonza- lez sarebbe risultata sovrapponibile a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che entrambi erano stati condannati per il solo reato di cui al capo 8) della rubrica relativo alla spedizione di 1.698 kg di cocaina ed ugualmente assolti per le altre importazioni contestate. Ciononostante, la Corte territoriale, in modo del tutto illogico e contraddittorio, avrebbe giudicato diversamente la responsabilità penale per il reato associativo dei due soci, ascrivendo al [OSCURATO:PERSONA] la sola comparteci- pazione ad un reato fine, reputata di per sé insufficiente ad affermare la respon- sabilità anche in relazione al delitto associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e negando, invece, per l'attuale ricorrente che quella medesima vicenda delittuosa potesse costituire un episodio unico ed isolato. 2.2. Deduce con il secondo motivo, il vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa si duole delle carenti argomen- tazioni con cui la Corte territoriale ha inteso attribuire all'odierno ricorrente un ruolo apicale all'interno del sodalizio criminale, nonostante gli abbia preso parte ad un solo reato-fine. Ed invero, i giudici di seconde cure, pur essendo stati spe- cificamente investiti della questione, non avrebbero sufficientemente ed adegua- tamente motivato le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato per aver ri- vestito all'interno dell'associazione delittuosa un ruolo di vertice. Anche in tal caso - prosegue la difesa - la Corte di Appello avrebbe irragionevolmente differenziato la posizione dell'attuale prevenuto rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], condan- nando il primo per aver svolto un ruolo apicale all'interno del sodalizio ed assol- vendo il secondo per non averne preso in alcun modo parte. 2.3. Deduce con il terzo motivo, il vizio di omessa valutazione di una prova decisiva e travisamento probatorio ex art. 606 co. 1 lett. d) ed e) c.p.p. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la difesa eccepisce l'omessa valu- tazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, costituita dalla constatazione notarile dell'inesistenza sul passaporto dell'odierno imputato di timbri di uscita e di ingresso da o verso la Repubblica di Cuba. In particolare, tale prova documen- tale era stata prodotta per la prima volta nell'ambito del giudizio di appello, all'udienza svoltasi il 3 maggio 2019, ed era idonea ad assumere valore decisivo in quanto volta ad incidere sull'attendibilità del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], e delle sue dichiarazioni valorizzate in termini di riscontro della responsa- bilità dell'attuale ricorrente. Ciononostante, la Corte di Appello avrebbe omesso di effettuare qualsivoglia considerazione sulla rilevanza di tale documentazione, in- correndo, così, nel vizio del travisamento probatorio censurabile in sede di legitti- mità. 3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 5.11.2021, il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In particolare, va evidenziato che la sentenza di secondo grado conferma integralmente quella di primo grado. La doppia con- formità delle decisioni di condanna ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti di de- ducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova. Sul punto il PG ri- chiama il consolidato orientamento della Corte di cassazione, anche recentemente ribadito (Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018 Ud., dep. 05/02/2018, rv. 272018; Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud., dep. 26/11/2019, rv. 277758). Fatte queste premesse la Corte ha offerto ampia motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato anche in ragione delle criticità sollevate in sede di appello, e riproposte integralmente in questa sede, con la conseguenza che deve escludersi che "entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento di risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non cor- rispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al com- pendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti". Ed infatti nell'impugnata sentenza, richiamandosi la motivazione della sen- tenza di primo grado, si evidenzia l'infondatezza delle censure contenute nell'ap- pello con riferimento alla sua partecipazione, con ruolo apicale, all'associazione dedita al narcotraffico oggetto del presente procedimento, anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza deve ritenersi, secondo il PG, che la sentenza impugnata si sottragga alle censure contenute nel ricorso, posto che la relativa motivazione, unitamente a quella della sentenza di primo grado, risulta adeguata e coerente e non è censurabile in sede di legittimità. 4. La difesa del ricorrente, con conclusioni depositate in data 16.11.2021, ha chiesto: 1) annullare la sentenza impugnata in quanto viziata da motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui condanna l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo con riconoscimento di un ruolo apicale, assol- vendo completamente dal medesimo reato associativo il socio [OSCURATO:PERSONA]- berto, pur avendo quest'ultimo riportato le medesime condanne e le medesime assoluzioni del primo per i reati fine contestati ad entrambi; 2) annullare la sen- tenza impugnata per assenza di motivazione nella parte in cui non offre alcuna motivazione sul perché al [OSCURATO:PERSONA] sia stato riconosciuto un ruolo apicale all'in- terno dell'associazione a delinquere e non, invece, un ruolo di mera partecipa- zione; 3) annullare la sentenza impugnata per evidente travisamento delle risul- tanze istruttorie, essendo stata completamente omessa la valutazione di una nuova prova, prodotta per la prima volta in fase di appello e idonea a incidere sull'iter logico argomentativo alla base della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, esaminato in assenza di istanza di trattazione orale ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 105 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], conv. con modd. con la I. n. 126 del 16 settembre 2021, è inammissibile. 2. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, è necessario integrare quanto argomentato dalla sentenza impugnata con la pronuncia del giudice di prime cure, in quanto la Corte territoriale, ritenendo il provvedimento del primo 4 Q,, giudice immune da censure ed esaustivamente giustificato nella parte motiva, ha operato una ricostruzione sintetica degli eventi. Quanto sopra si rende necessario al fine di valutare le censure di vizio mo- tivazionale mosse alla sentenza impugnata da parte della difesa dell'odierno ricor- rente. Il caso oggetto del presente giudizio trae origine da una complessa attività investigativa svolta dagli operatori di polizia della Sezione Anticrimine di Catan- zaro, dalla quale era emersa la scoperta di un imponente traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Ruolo chiave nella ricostruzione dell'intera vicenda è rico- nosciuto da entrambi i giudici di merito alle deposizioni del collaboratore di giusti- zia, [OSCURATO:PERSONA], il quale rivestiva un ruolo di vertice nell'ambito del narcotraffico internazionale a causa di problematiche legate al fenomeno usurario. Ed invero, quest'ultimo, in qualità di imprenditore nel settore della lavorazione dei marmi, dapprima con la società [OSCURATO:SOCIETA]. e, in seguito, dopo il fallimento della Fu- dulitus, con altra società denominata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., aveva ricevuto plurime richieste estorsive, nonché subìto diversi danneggiamenti tali da condurlo al falli- mento. A causa della situazione di difficoltà in cui versava, il Fuduli aveva richiesto ed ottenuto un prestito usurario di circa due miliardi di lire con tassi rilevanti da [OSCURATO:PERSONA], personaggio molto legato ai cartelli colombiani produttori cocaina, il quale, approfittando della posizione del debitore, gli aveva presentato la possibilità di operare nel narcotraffico. Una volta conseguito un ruolo di rilievo all'interno del sodalizio criminale, il collaboratore di giustizia aveva assunto la qualità di agente sotto copertura, impegnandosi a rivelare agli ufficiali di polizia operanti presso la Sezione Anticrimine di Catanzaro le identità e le linee telefoniche dei propri con- tatti, così da consentire lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche. Valoriz- zando le dichiarazioni rese dal Fuduli ed evidenziando come le stesse siano state oggetto di attenta verifica con gli altri elementi probatori acquisiti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è giunto a ritenere comprovata l'esistenza di una struttura stabile, gerarchicamente ordinata ed articolata in più gruppi, dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti. In tale contesto, emerge, tra gli altri, la figura dell'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], identificato come una figura di spicco all'in- terno dell'organizzazione delittuosa, in particolare per il ruolo svolto in relazione al canale di importazione di sostanze stupefacenti dal Sudamerica alla Spagna. Ed infatti, l'attuale ricorrente era titolare di una società sita in Ecuador, la cui attività era finalizzata al confezionamento di scatole di tonno, all'interno dei cui imballaggi veniva inserita la cocaina da inviare ad una ditta spagnola facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce dell'attendibile ricostruzione fattuale delineata dai giudici 5 (Q, di merito, il Fuduli aveva conosciuto personalmente entrambi i coimputati in occa- sione di un incontro a Cuba organizzato dal fornitore delle sostanze stupefacenti, [OSCURATO:PERSONA] alias Ramiro. Successivamente, in occasione di un secondo incontro svoltosi a Madrid, debitamente monitorato attraverso le inter- cettazioni ambientali, il collaboratore di giustizia si era nuovamente imbattuto nell'odierno ricorrente, con il proposito di accordarsi per l'organizzazione di una nuova importazione che avrebbe visto come destinataria non già l'azienda di [OSCURATO:PERSONA], bensì una diversa ditta italiana. A tal fine, l'attuale prevenuto si era premurato di spiegare come si sarebbe svolto il confezionamento, il trasporto e la transazione commerciale, fornendo al Fuduli un apposito manoscritto conte- nente tutte le informazioni necessarie. In considerazione dei plurimi elementi pro- batori emersi in sede dibattimentale, nonché valorizzando le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia a carico del [OSCURATO:PERSONA], entrambi i giudici di merito hanno ritenuto l'odierno ricorrente colpevole del reato associativo in contestazione. Ed invero, pur essendo stato assolto dagli altri reati di cui ai capi di imputazione, l'attuale ricorrente rivestiva un ruolo di vertice all'interno del sodalizio criminale e, come tale, risultava sistematicamente dedito al traffico illecito di sostanze stupe- facenti. 3. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei motivi di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente in- fondato, nonché meramente reiterativo delle medesime censure sollevate in sede di gravame. 4.1. Al riguardo, giova rilevare che, in sede di ricorso di legittimità, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua man- canza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali e tali ad imporre diversa conclusione del giudizio. Pertanto, risultano inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di pun- tualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come le deduzioni volte a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero ad evidenziare ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, Rv. 262965). Ne consegue che il vizio di motiva- zione non può essere utilmente dedotto dinnanzi alla Suprema Corte solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso 6 Ar della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, in quanto ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto, come tale preclusa in sede di legittimità (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). Ebbene, il sindacato di legittimità sul percorso giustificativo del provvedimento è, per espressa disposizione legislativa, rigorosa- mente racchiuso nella verifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essen- ziali, da argomentazioni non viziate da errori nell'applicazione delle regole della logica ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze. Ed infatti, il controllo svolto dalla Suprema Corte investe esclusivamente la coerenza strutturale interna della decisione, di cui va accertata la tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando, pertanto, preclusi il riesame o la rivisitazione degli elementi ovvero l'au- tonoma adozione di nuovi o diversi parametri di valutazione dei fatti. 4.2. Occorre ulteriormente precisare che la vicenda processuale in esame - quanto all'accertamento dei reati - costituisce un caso di "doppia conforme", costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censura- bile in sede di legittimità sia essenzialmente quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello, e trascurati in quella sede (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967) ovvero manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali evenienze, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme in entrambi i gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 4.3. Nel caso di specie, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove. Sul punto, giova altresì rammentare che in una situazione di "doppia conforme" ed a seguito della riproposizione delle medesime doglianze, le motivazioni delle due sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), fornendo una giustificazione condivisa della decisione e dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili.Pertanto, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando fre- quenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. Peraltro, in tali evenienze, va rilevata l'ammissibilità della motivazione del provvedimento resa dai giudici di seconde cure per relationem rispetto a quella della decisione impugnata (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929), sempre che le censure formulate contro il provvedimento di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel vagliare la fondatezza degli elementi su cui si regge il provvedimento impugnato, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi lo- gici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motiva- zioni dei due provvedimenti di merito si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di seconde cure abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. n. 197250; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Foggetti, Rv. 252615). 4.4. Tanto considerato in diritto, nel caso di specie, la motivazione del prov- vedimento impugnato deve ritenersi approfondita, nonché priva di aporie logiche ed incongruenze. Né tantomeno vale, a confutazione di tali argomentazioni, operarne letture frazionate - come in più punti del ricorso si tenta di fare - dovendo, piuttosto, eseguirsi una valutazione complessiva ed unitariamente volta a scrutinarne la por- tata dimostrativa. Ed invero, la Corte territoriale ha reputato la sentenza di primo grado im- mune dalle censure denunziate in sede di gravame, atteso che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha compiutamente valorizzato una pluralità di elementi posti a carico dell'odierno imputato che, congiuntamente ponderati, consentono di ritenerlo membro dell'associazione dedita al narcotraffico oggetto del presente giudizio. In particolare, i giudici di prime cure hanno rilevato come il [OSCURATO:PERSONA] sia stato artefice di un'importazione di quasi 1.700 kg di sostanza stupefacente fornita, in parte, da 8 4, altri coimputati, ovvero i fratelli Castillo. Già tale circostanza depone, di per sé, a favore dell'esistenza di una trama di rapporti pregressa e stabile con detti fornitori. Tale conclusione risulta ancor più avvalorata dalle dichiarazioni rese dal collabo- ratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva identificato l'odierno ricorrente quale soggetto dedito all'importazione di grosse partite di cocaina e, conseguentemente, impegnato sistematicamente al narcotraffico condotto con lo stesso cartello di for- nitori colombiani. Alla luce del quadro probatorio appena delineato, non può non considerarsi logica, nonché congruamente argomentata, la conclusione cui per- vengono entrambi i giudici di merito, ritenendo che la vicenda relativa all'impor- tazione dei 1.698 kg di cocaina presso il porto di Vigo non rappresenti un episodio unico ed isolato, bensì costituisca espressione dell'attività delittuosa sistematica- mente esercitata dal [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Quanto alla posizione processuale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare come il giudice di prime cure abbia adeguatamente differenziato la posizione dei due soci. Ed infatti, il [OSCURATO:PERSONA], sottoponendosi ad esame dibattimentale, aveva dichia- rato che i suoi rapporti con il Gonzales erano di carattere puramente commerciale, avendo il primo rilevato la titolarità di un'impresa per la commercializzazione del tonno precedentemente amministrata dall'odierno ricorrente. Orbene, a carico del [OSCURATO:PERSONA] insisteva la sola vicenda relativa alla cocaina sequestrata presso il porto di Vigo, essendo stato assolto dalle altre importazioni oggetto di contestazione. Tut- tavia, contrariamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], quella del [OSCURATO:PERSONA] resta sfumata e non attinta da altri elementi di prova in senso stretto. Quest'ultimo, infatti, è stato ritenuto compartecipe di un solo reato fine, né tale circostanza può essere reputata di per sé sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità anche in relazione al reato associativo di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Pertanto, considerata l'insuffi- cienza del materiale probatorio a suo carico in relazione alla vicenda in contesta- zione, appare allo stesso modo congrua e conforme a giustizia la statuizione as- solutoria del [OSCURATO:PERSONA] condivisa da entrambi i giudici di merito. 5. Il secondo motivo di ricorso risulta meramente assertivo e, come tale, generico, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento specifico in grado di scardinare la valutazione, corretta in diritto, dei giudici di merito. 5.1. A fronte di tali rilievi difensivi, occorre ribadire - in linea generale - i limiti in cui incorre il giudice di legittimità nel sindacare la motivazione dei prov- vedimenti adottati dai giudici di merito. Ebbene, l'ordinamento giuridico consente alla Suprema Corte la sola verifica delle censure inerenti all'adeguatezza delle ra- gioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, e non anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 5885 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In altri termini, è precluso il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende in contestazione, ivi compreso lo spessore degli indizi, né è consentito alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rien- tranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Pertanto, il controllo di legittimità sui punti devoluti risulta circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impu- gnato, al fine di verificare che il testo sia rispondente a due requisiti, uno di carat- tere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomenta- zioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex multis Cass. pen., Sez. II, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). In definitiva, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro di- sposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente appli- cato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustifi- cato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 930 del 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428). 5.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, il vizio denunciato non ricorre, atteso che entrambi i giudici di merito hanno ricostruito la posizione rivestita dall'odierno ricorrente nell'ambito del sodalizio criminale in termini ineccepibili e congruenti rispetto al quadro probatorio valorizzato. In particolare, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - con argomentazioni intera- mente condivise dai giudici di seconde cure - ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di spessore nell'esercizio dell'attività di importazione di cocaina all'interno del terri- torio spagnolo, così come illustrato chiaramente dalle dichiarazioni rese da Espi- nosa Hernandez 3airo Gabriel (pag. 33 sentenza di primo grado). Tale conclusione risulta ancor più avvalorata alla luce delle affermazioni del collaboratore di giusti- zia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva identificato l'attuale ricorrente quale titolare di una società in Ecuador che provvedeva ad effettuare plurime spedizioni di cocaina verso la Spagna, occultandole in confezioni di tonno in scatola (pagg. 42-43 sen- tenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva incontrato personalmente il Gonza- lez a Madrid e, in tale occasione, quest'ultimo gli aveva fornito tutte le informazioni necessarie per concludere figuratamente la transazione commerciale destinata a dissimulare l'importazione di sostanza stupefacente. Peraltro, il suddetto incontro era stato integralmente monitorato mediante un'intercettazione ambientale e l'agente sotto copertura aveva immediatamente consegnato all'autorità di polizia il manoscritto consegnatogli dall'odierno ricorrente contenente tutte le istruzioni opportune. 5.3. Valorizzando i plurimi elementi probatori emersi in sede dibattimen- tale, i giudici di prime cure sono giunti a ritenere adeguatamente comprovata l'esi- stenza di una complessa associazione finalizzata ad importare rilevanti quantitativi di cocaina dal Sudamerica verso l'Europa. Nell'ambito dell'attività di tale organizzazione, il [OSCURATO:PERSONA] è stato artefice di un'importazione di quasi 1.700 kg di sostanze stupefacenti fornite, in parte, dai fratelli Castillo. Tale circostanza depone, già di per sé, per l'esistenza di una trama di rapporti pregressa e stabile con detti fornitori. L'odierno ricorrente, inoltre, era stato identificato dagli altri sodali quale soggetto sistematicamente dedito al traf- fico di rilevanti quantità di cocaina condotto con lo stesso cartello dei fornitori colombiani. Ed infatti, dalle dichiarazioni rese dal Ramiro (pag. 75 sentenza di primo grado) è ragionevole desumere che il [OSCURATO:PERSONA] organizzava spedizioni di sostanze stupefacenti rivolgendosi anche ad altri fornitori e conducendo plurimi affari anche incrociati. Sulla base delle considerazioni che precedono, è evidente come le argo- mentazioni del primo giudice di merito - accolte e condivise anche dalla Corte territoriale - appaiano assolutamente congrue, prive di frizioni logico-giuridiche, nonché mancanti di qualsiasi profilo di contraddittorietà tale da poter giustificare la deduzione del vizio denunciato. 6. Prive di pregio risultano le deduzioni difensive prospettate con il terzo motivo di ricorso.6.1. È opportuno ulteriormente precisare che il sindacato del giudice di le- gittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a ve- rificare che quest'ultima sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "ma- nifestamente illogica", in quanto sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomen- tazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa con- tenute; non risulti logicamente "incompatibile" con altri atti del processo in misura tale da risultarne vanificata ovvero radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno della dedotta censura non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valu- tazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza espli- cativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disartico- lare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno ra- dicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801). Pertanto, il vizio di travisamento della prova risulta configurabile quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499). Peraltro, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ri- corrente - concernenti punti decisivi ed assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente ed univocamente la nega- zione dell'altra e viceversa (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Se tale è la portata del vizio denunziato, il ricorso per Cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non cor- rettamente od adeguatamente interpretati dal giudicante. Al contrario, è necessa- rio: identificare l'atto processuale cui si fa riferimento, individuare l'elemento fat- tuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, dare la prova della verità dell'elemento fat- tuale o del dato probatorio invocato nonché dell'effettiva esistenza dell'atto pro- cessuale su cui tale prova si fonda, indicare le ragioni per cui l'atto inficia e com- promette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomenta- tivo del provvedimento impugnato (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816). 6.2. Quanto al dedotto vizio del travisamento della prova, non va trascurato come l'orientamento consolidatosi in sede di legittimità ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio del travisa- mento probatorio può essere rilevato soltanto nel caso in cui il ricorrente rappre- senti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio assenta mente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motiva- zione del provvedimento di secondo grado. Ed invero, alla luce della modifica nor- mativa riguardante l'art. 606 co. 1 lett e) c.p.p., risulta sindacabile il vizio di tra- visamento della prova - che si verifica quando nella motivazione si fa uso di un'in- formazione rilevante che non esiste nel processo ovvero quando si omette la va- lutazione di una prova decisiva - nell'esclusiva ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso inverso di "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità (Cass. pen., Sez. II, sent. n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 269217). Pertanto, la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 20 febbraio 2006 e con la quale si è riconosciuta la possibilità di dedurre il vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità. Conseguentemente, gli atti eventualmente indi- cati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di auto- sufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria. In ogni caso, resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effet- tuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa lo- gica, dei dati processuali ovvero una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. 6.3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la conferma dell'accertamento di responsabilità effettuato nel primo grado di giudizio è stata eseguita sulla base di un percorso argomentativo persuasivo, razionale e coerente sia con le prove raccolte che con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione delle testimonianze provenienti da persone coinvolte nella vicenda per cui si procede. Nel condividere le argomentazioni del giudice di prime cure, la Corte di Appello ha rilevato come il primo giudice abbia esaustivamente motivato su tutti gli elementi probatori a carico del [OSCURATO:PERSONA], valorizzando, tra l'altro, le dichiara- zioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], al fine di differenziare il ruolo apicale rivestito dall'odierno imputato rispetto alla mera partecipazione del coim- putato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, dal punto di vista della struttura probatoria, il giudizio in esame risulta caratterizzato da una pluralità di elementi diretti e convergenti tra di loro. Ed infatti, le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, corrobo- rate dai puntuali accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria operante, si coniugano in maniera estremamente concludente con gli apporti dichiarativi di tenore colla- borativo resi dal [OSCURATO:PERSONA], con le altre deposizioni testimoniali rese in sede dibattimentale, nonché con gli ingenti sequestri di sostanza stupefacente. Quanto al contributo probatorio fornito dal collaboratore di giustizia, i giudici di merito evidenziano come quest'ultimo fosse già inserito nell'ambito del narcotraffico in- ternazionale ed avesse assunto anche formalmente la qualità di agente sotto co- pertura fin dal marzo del 2003. Ebbene, al Fuduli si deve il merito di aver svelato agli ufficiali della Sezione Anticrimine di Catanzaro l'identità e le utenze telefoniche dei propri contatti, con- sentendo, così, di effettuare numerose intercettazioni telefoniche e di conversa- zioni tra presenti che hanno condotto al sequestro di rilevanti quantità di sostanza stupefacente. In ogni caso, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia sono state verificate quasi in ogni passaggio mediante riscontri estrinseci ed individua- lizzati di concludente portata probatoria. I 6.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, è evidente come gli ap- prezzamenti dei giudici di merito circa l'attendibilità delle fonti, la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio siano sorretti da una motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Conseguentemente, i rilievi difensivi non risultano dotati di una valenza esplicativa e dimostrativa tale da inficiare l'interno ragionamento svolto dagli or- gani giudicanti in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno imputato. 7. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili
Sentenza Cassazione n. 00504/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris