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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1970

ECLI:EU:C:1970:56
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61969C0059

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 18 GIUGNO 1970 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, I ricorsi del sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle CC.EE., contro le decisioni con cui sono stati determinati il suo scatto e la sua anzianità di scatto implicheranno una pronuncia sul senso e sulla portata delle disposizioni piuttosto complesse dell'articolo 46 dello statuto, riguardanti l'inquadramento dei dipendenti promossi e la determinazione del loro stipendio.

1. — La prima. decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 24 gennaio 1969, promuoveva il ricorrente dal grado A 5, 8 o scatto (ultimo del grado) al grado A 4, 4 o scatto, mantenendolo nel posto che occupava e con decorrenza dal 1 o ottobre 1968.

L'anzianità di scatto decorreva dal 1 o novembre 1966, assommava quindi a 23 mesi.

Una lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione lo informava che lo stipendio base del suo nuovo grado (40800 FB) era inferiore di 100 FB allo stipendio percepito nel grado A 5 e, in applicazione dell'articolo 46, n. 2, ultima frase, per il mese di ottobre 1968 gli sarebbe stato corrisposto lo stipendio percepito anteriormente.

Dal 1 o novembre, con il compimento dei due anni d'anzianità nel 4 o scatto, egli sarebbe passato automaticamente al 5 o scatto del grado A 4 con lo stipendio di 42700 FB.

Persuaso che questo criterio di calcolo non rispettasse l'articolo 46 dello statuto, il [OSCURATO:PERSONA] indirizzava dapprima un reclamo al direttore generale del personale e dell'amministrazione e l'11 giugno 1969 si rivolgeva al presidente della [OSCURATO:PERSONA].

Egli voleva essere inquadrato al 5 o scatto del grado A 4 a decorrere dal 1 o ottobre 1968 (data della promozione), con anzianità virtuale in questo scatto, in modo che si tenesse conto dell'anzianità maturata nell'8 o scatto del grado A

5. Non avendo ricevuto risposta, il 15 ottobre 1969 egli impugnava il silenzio-rifiuto in sede giurisdizionale (causa 59-69). — Quando il ricorso era già stato promosso, la [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento generale, stabiliva che le promozioni nell'ambito della stessa carriera, per l'esercizio finanziario 1968 sarebbero decorse dal 1 o luglio 1968. [OSCURATO:PERSONA] veniva informato che l'inquadramento al grado A 4, 4 o scatto, avrebbe implicato un'anzianità di grado dal 1 o luglio 1968 e un'anzianità di scatto dal 1 o agosto 1966.

In forza dell'interpretazione dell'articolo 46 dello statuto fornita dalla prima decisione, nel luglio 1968 egli avrebbe dovuto percepire lo stipendio del grado A 5, passando al 5 o scatto del grado A 4 dal 1 o agosto 1968.

Formalmente, le pretese del [OSCURATO:PERSONA] erano in parte soddisfatte, ma la decisione adottata nei suoi confronti era la conseguenza di un provvedimento generale riguardante tutte le promozioni nell'ambito della carriera e si fondava sempre sulla stessa interpretazione dello statuto.

Il 2 dicembre 1969 il [OSCURATO:PERSONA] presentava il ricorso 71-69, mirante a far stabilire ch'egli doveva venir inquadrato al 5 o scatto del grado A 4, con decorrenza dal 1 o luglio 1968, e che nel calcolo dello stipendio virtuale spettantegli, la [OSCURATO:PERSONA] doveva tener conto dell'anzianità di scatto maturata nel grado A 5, 8 o scatto.

Nonostante un evidente errore materiale commesso nella replica, queste sono le conclusioni che il ricorrente tiene ferme, come ha confermato all'udienza.

2. Anzitutto dovete pronunciarvi su un'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del secondo ricorso.

La decisione cui si riferisce tale eccezione, che si limita a rettificare la data in cui la precedente decisione è entrata in vigore, non è del tutto scindibile da quest'ultima.

Essa conferma in parte la precedente, in quanto non introduce innovazioni rispetto alla situazione giuridica oggettiva creata dall'atto confermato, quindi non può essere validamente impugnata con mezzi che si riferiscono soltanto agli elementi che rientrano già nella decisione precedente. [OSCURATO:PERSONA], a sostegno del suo secondo ricorso, non dimostrerebbe di avere un interesse diverso da quello che lo aveva indotto ad esperire il primo ricorso; il ricorso 71-69 sarebbe quindi irricevibile.

Non mi pare che si possa accogliere quest'eccezione.

Se la seconda decisione conferma parzialmente la prima, inevitabilmente essa la modifica anche parzialmente.

Ciò che rimane ferma è la promozione al grado A 4 e l'inquadramento al 4 o scatto; vengono modificate la data dalla quale ha effetto questa promozione e, quindi, l'anzianità di scatto.

Il ricorrente non era d'accordo proprio su questo punto.

In effetti è il primo ricorso che si è svuotato di contenuto.

Per contro la seconda decisione, che sostituisce la prima sul punto originariamente controverso, può ben essere impugnata, anche se intende applicare ad una situazione diversa (promozione dal 1 o luglio 1968 e non dal 1 o ottobre 1968) la stessa interpretazione dell'articolo 46 dello statuto.

Vi propongo quindi di ammettere la ricevibilità del ricorso 71-69.

3. Vediamo ora se il ricorso è fondato.

Per comprendere le argomentazioni delle parti, bisogna aver presente l'articolo 46 del capitolo 3, titolo III dello statuto : «Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione» che costituisce il nocciolo della controversia.

L'articolo recita : «Il funzionano nominato ad un grado superiore beneficia nel nuovo grado dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale, pari o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto di tale grado.

Per l'applicazione della presente disposizione ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di un ventiquattresimo dell'aumento biennale di scatto di questo grado.

In nessun caso, il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente.

Il funzionario nominato in grado superiore viene inquadrato almeno nel 1 o scatto di tale grado.» Esaminiamo ora le rispettive posizioni delle parti. — In sostanza la [OSCURATO:PERSONA] ha inquadrato il [OSCURATO:PERSONA] con questo sistema : tenuto conto dello stipendio corrispondente all'8 o scatto — ultimo del grado A 5 — maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto in questo grado, cioè 40900+1700 = 42600 FB.

Però la [OSCURATO:PERSONA] non intende tener conto di uno scatto virtuale che l'interessato avrebbe maturato nel vecchio grado, poiché ritiene che gli scatti virtuali vengano meno allorché l'interessato è giunto all'ultimo scatto del suo grado.

Ciò premesso, notiamo che lo stipendio virtuale immediatamente superiore a 42600 FB, nella tabella degli scatti virtuali del grado A4, è di 42620,83 FB corrispondenti al 23 o scatto virtuale successivo al 4 o scatto.

Il ricorrente è stato quindi inquadrato al 4 o scatto di questo grado con un'anzianità virtuale di 23 mesi.

Però lo stipendio base in questo scatto è di 40800 FB, quindi 100 FB di meno rispetto allo stipendio riscosso nel vecchio scatto; la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato allora l'ultima frase del 2 o comma dell'articolo 46, decidendo di corrispondere al ricorrente lo stesso stipendio finché non gli fosse spettato, nel nuovo grado, uno stipendio superiore a quello del vecchio grado, vale a dire per un mese. — La tesi del ricorrente si fonda soprattutto sul fatto che, al momento della promozione, egli aveva maturato più di 24 mesi nell'8 o e ultimo scatto del grado, e quindi poteva pretendere che le 24 mensilità maturate fossero prese in considerazione, il che gli avrebbe dato diritto ad uno stipendio complessivo di 44300 FB.

Egli quindi avrebbe dovuto essere classificato al 5 o scatto del grado A 4 con 21 mesi di anzianità.

In subordine, qualora si stabilisse ch'egli non ha diritto a questo scatto virtuale, gli sarebbe comunque spettato il 5 o scatto del grado A 4, senza anzianità cioè 42700 FB, poiché il 2 o comma, 2 a frase, dell'articolo 46 avrebbe lo scopo di modificare, nell'ipotesi ch'esso contempla, l'inquadramento stabilito sulla base del solo 1 o comma, cui il 2 o comma porterebbe una deroga espressa.

La controversia verte dunque su due punti: lo scatto virtuale e la portata dell'ultima frase del 2 o comma dell'articolo in questione.

4. Premettiamo subito che mi pare certo, come afferma la [OSCURATO:PERSONA], che dopo il raggiungimento dell'ultimo scatto di un grado non si possono più conteggiare scatti virtuali.

Il ricorrente sostiene il contrario, invocando il tenore e lo spirito della disposizione litigiosa.

La formula «… scatti virtuali … progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali» implicherebbe che si considerino tutti gli scatti, ivi compresi il primo e l'ultimo.

Se il legislatore avesse voluto escludere l'ultimo, avrebbe detto «dal primo al penultimo'» oppure «tra il primo e l'ultimo».

Senz' altro la formula è ambigua e, a seconda del testo e della ratio legis, può includere o escludere l'ultimo scatto.

Il punto che ritengo maggiormente interessante sotto il profilo dell'espressione è che, mentre le versioni francese e italiana dell'articolo 46 usano le espressioni «échelons virtuels» e «scatti virtuali», il testo tedesco parla di «Dienstalterszwischenstufen», cioè scatti intermediari.

Ora, questo termine non può indicare gli scatti virtuali successivi all'ultimo scatto effettivo.

Si deve però tener conto soprattutto dello spirito della disposizione litigiosa.

Secondo il ricorrente, l'autore dello statuto avrebbe ritenuto equo tutelare l'andamento «normale» della carriera del dipendente che, assunto al 1 o scatto del suo grado, gode di un aumento di scatto biennale e, due anni dopo aver raggiunto l'ultimo scatto, viene promosso al grado superiore.

Questa concezione non tiene alcun conto della distinzione fatta dallo statuto tra passaggio di grado e aumento di scatto: mentre l'articolo 44 sancisce l'aumento automatico dello scatto ogni due anni di anzianità, la promozione, che comporta per il dipendente la nomina al grado superiore della sua categoria, avviene, a norma dell'articolo 45, solo sulla base di una scelta.

Il dipendente che è giunto all'ultimo scatto del suo grado, non ha quindi alcuna garanzia di ulteriori aumenti di stipendio né di una normale promozione al grado superiore dopo un biennio.

All'ultimo scatto non si applica il 2 o comma dell'articolo 46, che riguarda gli scatti virtuali.

Detti scatti corrispondono all'aumento mensile teorico di stipendio, spettante in virtù della carriera, che si commisura esattamente al tempo trascorso e che si concreta nello scatto biennale di stipendio.

Giunti all'ultimo grado, non è più possibile ottenere aumenti automatici di stipendio e quindi non hanno più senso gli scatti virtuali.

La dottrina su questo punto è divisa.

L'Euler ([OSCURATO:PERSONA], vol.

II, pag. 375) pare escluda la possibilità di scatti virtuali nell'ultimo scatto di grado, l'Holtz (Handbuch des [OSCURATO:PERSONA], pag. 325) invece è di parere contrario.

Facendo un raffronto tra gli articoli 44 e 45 dello statuto, mi pare risulti chiaramente che il 2 o comma dell'articolo 46 va interpretato nel senso che si riferisce a tutti gli scatti effettivi, ad esclusione dell'ultimo.

Applicando quindi rigorosamente questa norma il [OSCURATO:PERSONA] è stato inquadrato nel nuovo grado, senza tener conto «dello scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado» e la tesi principale del ricorrente va quindi disattesa.

5. Resta il secondo punto: l'interpretazione dell'ultima frase del 2 o comma in virtù della quale «in nessun caso il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente». [OSCURATO:PERSONA] ammette che, supponendo che non gli spetti lo scatto virtuale, l'applicazione isolata del 1 o comma dell'articolo 46 si risolverebbe in un inquadramento al 4 o scatto del grado A 4, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA]; egli sostiene però che la [OSCURATO:PERSONA] deve assicuraisi se sussista la garanzia fornita dall'ultima frase del 2 o comma, e, se constata che all'interessato nel nuovo grado spetta uno stipendio base inferiore a quello che egli aveva nel grado precedente, deve attribuirgli lo stipendio base dello scatto immediatamente superiore, senza anzianità; infatti la disposizione litigiosa avrebbe proprio lo scopo di derogare al 1 o comma. [OSCURATO:PERSONA] contesta invece l'interpretazione secondo cui la disposizione può comportare una modifica dell'inquadramento determinato sulla base del 1 o comma (si rileverà d'altro canto che il 2 o comma dà l'impressione di essere stato elaborato per applicare il primo). [OSCURATO:PERSONA] lo considera una clausola di salvaguardia d'indole economica — comune alla disciplina del pubblico impiego di alcuni Stati membri — mirante ad evitare che la promozione implichi in primo tempo una diminuzione delle entrate del dipendente, il che psicologicamente e praticamente sarebbe un errore.

In realtà, questa disposizione, come l'intero articolo 46, non è un esempio di chiarezza.

Pare tuttavia, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], che l'interpretazione che il ricorrente intende dare alla frase litigiosa avrebbe l'effetto di privare di giustificazioni il 3 o comma dello stesso articolo, a norma del quale «il funzionario nominato in un grado superiore viene inquadrato almeno nel 1 o scatto di tale grado».

Volendo conservare una ragion d'essere a questo comma, si deve disattendere l'interpretazione che il [OSCURATO:PERSONA] dà al comma precedente.

In definitiva è il buon senso, cioè il fatto che l'inquadramento si fonda sul 1 o comma dell'articolo 46 e può essere integrato — ma non modificato — da una semplice clausola di salvaguardia, che m'induce ad accogliere il principio cui s'ispira la decisione impugnata e quindi a respingere l'argomento dedotto in subordine nel ricorso.

6. Concludo ribattendo a due argomenti dedotti dal ricorrente, uno di fatto e uno di diritto.

Anzitutto, secondo l'articolo 62, 1 o comma dello statuto «salvo espressa disposizione contraria… la nomina dà diritto al funzionario di percepire… la retribuzione relativa al suo grado e scatto».

Il fatto che per l'ottobre 1968 e poi, modificata la decisione originaria, per il luglio 1968, sia stato corrisposto al [OSCURATO:PERSONA] uno stipendio di grado A 5, 8 o scatto, mentre egli era già stato promosso in A 4, rappresenterebbe una violazione dell'articolo

62. Si può ribattere che lo stipendio, così articolato, è quello che gli spetta in virtù del 1 o comma dell'articolo

46. Il 2 o comma, 2 a frase dello stesso articolo, che in questi casi autorizza a corrispondere al dipendente lo stipendio del vecchio grado, se questo stipendio è superiore allo stipendio del nuovo grado, rappresenta esattamente «l'espressa disposizione contraria» di cui all'articolo

62. L'argomento di tatto è piuttosto irrilevante.

Il ricorrente riferisce che un dipendente che aveva lo stesso suo inquadramento è stato promosso con inquadramento al 5 o scatto, e non al 4 o ed un'anzianità virtuale. [OSCURATO:PERSONA] replica che in quel caso si era dovuto tener conto di un'indennità compensativa concessa all'interessato dall'[OSCURATO:PERSONA] della CECA.

Non disponendo di altri particolari sul caso, non si può sapere quale sia stata l'esatta natura di quest'indennità, né si può dire se se ne dovesse tener conto ai fini dell'inquadramento, poiché ciò implica un'indagine approfondita.

Comunque, anche se in quell'occasione fosse stato male applicato l'articolo 46, il precedente non attribuirebbe alcun diritto al ricorrente.

Vi propongo quindi di dichiarare privo di contenuto il ricorso 59-69 e di respingere il ricorso 71-69.

Quanto alle spese, poiché è in vostro potere il porle a carico dell'una o dell'altra parte in caso di non luogo a provvedere, mi pare giusto, tenuto conto del tenore sibillino della norma controversa, di porre a carico della [OSCURATO:PERSONA] la totalità delle spese della causa 59-69.

Concludo : — Si statuisca che non vi è motivo di pronunciarsi sul ricorso 59-69. — Sia respinto il ricorso 71-69. — Le spese della causa 59-69 siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] e quelle relativa alla causa 71-69 siano ripartite com: previsto dall'articolo 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0059 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 18 GIUGNO 1970 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , I ricorsi del sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle CC.EE., contro le decisioni con cui sono stati determinati il suo scatto e la sua anzianità di scatto implicheranno una pronuncia sul senso e sulla portata delle disposizioni piuttosto complesse dell'articolo 46 dello statuto, riguardanti l'inquadramento dei dipendenti promossi e la determinazione del loro stipendio. 1. — La prima. decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 24 gennaio 1969, promuoveva il ricorrente dal grado A 5, 8 o scatto (ultimo del grado) al grado A 4, 4 o scatto, mantenendolo nel posto che occupava e con decorrenza dal 1 o ottobre 1968. L'anzianità di scatto decorreva dal 1 o novembre 1966, assommava quindi a 23 mesi. Una lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione lo informava che lo stipendio base del suo nuovo grado (40800 FB) era inferiore di 100 FB allo stipendio percepito nel grado A 5 e, in applicazione dell'articolo 46, n. 2, ultima frase, per il mese di ottobre 1968 gli sarebbe stato corrisposto lo stipendio percepito anteriormente. Dal 1 o novembre, con il compimento dei due anni d'anzianità nel 4 o scatto, egli sarebbe passato automaticamente al 5 o scatto del grado A 4 con lo stipendio di 42700 FB. Persuaso che questo criterio di calcolo non rispettasse l'articolo 46 dello statuto, il [OSCURATO:PERSONA] indirizzava dapprima un reclamo al direttore generale del personale e dell'amministrazione e l'11 giugno 1969 si rivolgeva al presidente della [OSCURATO:PERSONA]. Egli voleva essere inquadrato al 5 o scatto del grado A 4 a decorrere dal 1 o ottobre 1968 (data della promozione), con anzianità virtuale in questo scatto, in modo che si tenesse conto dell'anzianità maturata nell'8 o scatto del grado A 5. Non avendo ricevuto risposta, il 15 ottobre 1969 egli impugnava il silenzio-rifiuto in sede giurisdizionale (causa 59-69). — Quando il ricorso era già stato promosso, la [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento generale, stabiliva che le promozioni nell'ambito della stessa carriera, per l'esercizio finanziario 1968 sarebbero decorse dal 1 o luglio 1968. [OSCURATO:PERSONA] veniva informato che l'inquadramento al grado A 4, 4 o scatto, avrebbe implicato un'anzianità di grado dal 1 o luglio 1968 e un'anzianità di scatto dal 1 o agosto 1966. In forza dell'interpretazione dell'articolo 46 dello statuto fornita dalla prima decisione, nel luglio 1968 egli avrebbe dovuto percepire lo stipendio del grado A 5, passando al 5 o scatto del grado A 4 dal 1 o agosto 1968. Formalmente, le pretese del [OSCURATO:PERSONA] erano in parte soddisfatte, ma la decisione adottata nei suoi confronti era la conseguenza di un provvedimento generale riguardante tutte le promozioni nell'ambito della carriera e si fondava sempre sulla stessa interpretazione dello statuto. Il 2 dicembre 1969 il [OSCURATO:PERSONA] presentava il ricorso 71-69, mirante a far stabilire ch'egli doveva venir inquadrato al 5 o scatto del grado A 4, con decorrenza dal 1 o luglio 1968, e che nel calcolo dello stipendio virtuale spettantegli, la [OSCURATO:PERSONA] doveva tener conto dell'anzianità di scatto maturata nel grado A 5, 8 o scatto. Nonostante un evidente errore materiale commesso nella replica, queste sono le conclusioni che il ricorrente tiene ferme, come ha confermato all'udienza. 2. Anzitutto dovete pronunciarvi su un'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del secondo ricorso. La decisione cui si riferisce tale eccezione, che si limita a rettificare la data in cui la precedente decisione è entrata in vigore, non è del tutto scindibile da quest'ultima. Essa conferma in parte la precedente, in quanto non introduce innovazioni rispetto alla situazione giuridica oggettiva creata dall'atto confermato, quindi non può essere validamente impugnata con mezzi che si riferiscono soltanto agli elementi che rientrano già nella decisione precedente. [OSCURATO:PERSONA], a sostegno del suo secondo ricorso, non dimostrerebbe di avere un interesse diverso da quello che lo aveva indotto ad esperire il primo ricorso; il ricorso 71-69 sarebbe quindi irricevibile. Non mi pare che si possa accogliere quest'eccezione. Se la seconda decisione conferma parzialmente la prima, inevitabilmente essa la modifica anche parzialmente. Ciò che rimane ferma è la promozione al grado A 4 e l'inquadramento al 4 o scatto; vengono modificate la data dalla quale ha effetto questa promozione e, quindi, l'anzianità di scatto. Il ricorrente non era d'accordo proprio su questo punto. In effetti è il primo ricorso che si è svuotato di contenuto. Per contro la seconda decisione, che sostituisce la prima sul punto originariamente controverso, può ben essere impugnata, anche se intende applicare ad una situazione diversa (promozione dal 1 o luglio 1968 e non dal 1 o ottobre 1968) la stessa interpretazione dell'articolo 46 dello statuto. Vi propongo quindi di ammettere la ricevibilità del ricorso 71-69. 3. Vediamo ora se il ricorso è fondato. Per comprendere le argomentazioni delle parti, bisogna aver presente l'articolo 46 del capitolo 3, titolo III dello statuto : «Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione» che costituisce il nocciolo della controversia. L'articolo recita : «Il funzionano nominato ad un grado superiore beneficia nel nuovo grado dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale, pari o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto di tale grado. Per l'applicazione della presente disposizione ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di un ventiquattresimo dell'aumento biennale di scatto di questo grado. In nessun caso, il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente. Il funzionario nominato in grado superiore viene inquadrato almeno nel 1 o scatto di tale grado.» Esaminiamo ora le rispettive posizioni delle parti. — In sostanza la [OSCURATO:PERSONA] ha inquadrato il [OSCURATO:PERSONA] con questo sistema : tenuto conto dello stipendio corrispondente all'8 o scatto — ultimo del grado A 5 — maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto in questo grado, cioè 40900+1700 = 42600 FB. Però la [OSCURATO:PERSONA] non intende tener conto di uno scatto virtuale che l'interessato avrebbe maturato nel vecchio grado, poiché ritiene che gli scatti virtuali vengano meno allorché l'interessato è giunto all'ultimo scatto del suo grado. Ciò premesso, notiamo che lo stipendio virtuale immediatamente superiore a 42600 FB, nella tabella degli scatti virtuali del grado A4, è di 42620,83 FB corrispondenti al 23 o scatto virtuale successivo al 4 o scatto. Il ricorrente è stato quindi inquadrato al 4 o scatto di questo grado con un'anzianità virtuale di 23 mesi. Però lo stipendio base in questo scatto è di 40800 FB, quindi 100 FB di meno rispetto allo stipendio riscosso nel vecchio scatto; la [OSCURATO:PERSONA] ha invocato allora l'ultima frase del 2 o comma dell'articolo 46, decidendo di corrispondere al ricorrente lo stesso stipendio finché non gli fosse spettato, nel nuovo grado, uno stipendio superiore a quello del vecchio grado, vale a dire per un mese. — La tesi del ricorrente si fonda soprattutto sul fatto che, al momento della promozione, egli aveva maturato più di 24 mesi nell'8 o e ultimo scatto del grado, e quindi poteva pretendere che le 24 mensilità maturate fossero prese in considerazione, il che gli avrebbe dato diritto ad uno stipendio complessivo di 44300 FB. Egli quindi avrebbe dovuto essere classificato al 5 o scatto del grado A 4 con 21 mesi di anzianità. In subordine, qualora si stabilisse ch'egli non ha diritto a questo scatto virtuale, gli sarebbe comunque spettato il 5 o scatto del grado A 4, senza anzianità cioè 42700 FB, poiché il 2 o comma, 2 a frase, dell'articolo 46 avrebbe lo scopo di modificare, nell'ipotesi ch'esso contempla, l'inquadramento stabilito sulla base del solo 1 o comma, cui il 2 o comma porterebbe una deroga espressa. La controversia verte dunque su due punti: lo scatto virtuale e la portata dell'ultima frase del 2 o comma dell'articolo in questione. 4. Premettiamo subito che mi pare certo, come afferma la [OSCURATO:PERSONA], che dopo il raggiungimento dell'ultimo scatto di un grado non si possono più conteggiare scatti virtuali. Il ricorrente sostiene il contrario, invocando il tenore e lo spirito della disposizione litigiosa. La formula «… scatti virtuali … progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali» implicherebbe che si considerino tutti gli scatti, ivi compresi il primo e l'ultimo. Se il legislatore avesse voluto escludere l'ultimo, avrebbe detto «dal primo al penultimo'» oppure «tra il primo e l'ultimo». Senz' altro la formula è ambigua e, a seconda del testo e della ratio legis, può includere o escludere l'ultimo scatto. Il punto che ritengo maggiormente interessante sotto il profilo dell'espressione è che, mentre le versioni francese e italiana dell'articolo 46 usano le espressioni «échelons virtuels» e «scatti virtuali», il testo tedesco parla di «Dienstalterszwischenstufen», cioè scatti intermediari. Ora, questo termine non può indicare gli scatti virtuali successivi all'ultimo scatto effettivo. Si deve però tener conto soprattutto dello spirito della disposizione litigiosa. Secondo il ricorrente, l'autore dello statuto avrebbe ritenuto equo tutelare l'andamento «normale» della carriera del dipendente che, assunto al 1 o scatto del suo grado, gode di un aumento di scatto biennale e, due anni dopo aver raggiunto l'ultimo scatto, viene promosso al grado superiore. Questa concezione non tiene alcun conto della distinzione fatta dallo statuto tra passaggio di grado e aumento di scatto: mentre l'articolo 44 sancisce l'aumento automatico dello scatto ogni due anni di anzianità, la promozione, che comporta per il dipendente la nomina al grado superiore della sua categoria, avviene, a norma dell'articolo 45, solo sulla base di una scelta. Il dipendente che è giunto all'ultimo scatto del suo grado, non ha quindi alcuna garanzia di ulteriori aumenti di stipendio né di una normale promozione al grado superiore dopo un biennio. All'ultimo scatto non si applica il 2 o comma dell'articolo 46, che riguarda gli scatti virtuali. Detti scatti corrispondono all'aumento mensile teorico di stipendio, spettante in virtù della carriera, che si commisura esattamente al tempo trascorso e che si concreta nello scatto biennale di stipendio. Giunti all'ultimo grado, non è più possibile ottenere aumenti automatici di stipendio e quindi non hanno più senso gli scatti virtuali. La dottrina su questo punto è divisa. L'Euler ([OSCURATO:PERSONA], vol. II, pag. 375) pare escluda la possibilità di scatti virtuali nell'ultimo scatto di grado, l'Holtz (Handbuch des [OSCURATO:PERSONA], pag. 325) invece è di parere contrario. Facendo un raffronto tra gli articoli 44 e 45 dello statuto, mi pare risulti chiaramente che il 2 o comma dell'articolo 46 va interpretato nel senso che si riferisce a tutti gli scatti effettivi, ad esclusione dell'ultimo. Applicando quindi rigorosamente questa norma il [OSCURATO:PERSONA] è stato inquadrato nel nuovo grado, senza tener conto «dello scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado» e la tesi principale del ricorrente va quindi disattesa. 5. Resta il secondo punto: l'interpretazione dell'ultima frase del 2 o comma in virtù della quale «in nessun caso il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente». [OSCURATO:PERSONA] ammette che, supponendo che non gli spetti lo scatto virtuale, l'applicazione isolata del 1 o comma dell'articolo 46 si risolverebbe in un inquadramento al 4 o scatto del grado A 4, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA]; egli sostiene però che la [OSCURATO:PERSONA] deve assicuraisi se sussista la garanzia fornita dall'ultima frase del 2 o comma, e, se constata che all'interessato nel nuovo grado spetta uno stipendio base inferiore a quello che egli aveva nel grado precedente, deve attribuirgli lo stipendio base dello scatto immediatamente superiore, senza anzianità; infatti la disposizione litigiosa avrebbe proprio lo scopo di derogare al 1 o comma. [OSCURATO:PERSONA] contesta invece l'interpretazione secondo cui la disposizione può comportare una modifica dell'inquadramento determinato sulla base del 1 o comma (si rileverà d'altro canto che il 2 o comma dà l'impressione di essere stato elaborato per applicare il primo). [OSCURATO:PERSONA] lo considera una clausola di salvaguardia d'indole economica — comune alla disciplina del pubblico impiego di alcuni Stati membri — mirante ad evitare che la promozione implichi in primo tempo una diminuzione delle entrate del dipendente, il che psicologicamente e praticamente sarebbe un errore. In realtà, questa disposizione, come l'intero articolo 46, non è un esempio di chiarezza. Pare tuttavia, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], che l'interpretazione che il ricorrente intende dare alla frase litigiosa avrebbe l'effetto di privare di giustificazioni il 3 o comma dello stesso articolo, a norma del quale «il funzionario nominato in un grado superiore viene inquadrato almeno nel 1 o scatto di tale grado». Volendo conservare una ragion d'essere a questo comma, si deve disattendere l'interpretazione che il [OSCURATO:PERSONA] dà al comma precedente. In definitiva è il buon senso, cioè il fatto che l'inquadramento si fonda sul 1 o comma dell'articolo 46 e può essere integrato — ma non modificato — da una semplice clausola di salvaguardia, che m'induce ad accogliere il principio cui s'ispira la decisione impugnata e quindi a respingere l'argomento dedotto in subordine nel ricorso. 6. Concludo ribattendo a due argomenti dedotti dal ricorrente, uno di fatto e uno di diritto. Anzitutto, secondo l'articolo 62, 1 o comma dello statuto «salvo espressa disposizione contraria… la nomina dà diritto al funzionario di percepire… la retribuzione relativa al suo grado e scatto». Il fatto che per l'ottobre 1968 e poi, modificata la decisione originaria, per il luglio 1968, sia stato corrisposto al [OSCURATO:PERSONA] uno stipendio di grado A 5, 8 o scatto, mentre egli era già stato promosso in A 4, rappresenterebbe una violazione dell'articolo 62. Si può ribattere che lo stipendio, così articolato, è quello che gli spetta in virtù del 1 o comma dell'articolo 46. Il 2 o comma, 2 a frase dello stesso articolo, che in questi casi autorizza a corrispondere al dipendente lo stipendio del vecchio grado, se questo stipendio è superiore allo stipendio del nuovo grado, rappresenta esattamente «l'espressa disposizione contraria» di cui all'articolo 62. L'argomento di tatto è piuttosto irrilevante. Il ricorrente riferisce che un dipendente che aveva lo stesso suo inquadramento è stato promosso con inquadramento al 5 o scatto, e non al 4 o ed un'anzianità virtuale. [OSCURATO:PERSONA] replica che in quel caso si era dovuto tener conto di un'indennità compensativa concessa all'interessato dall'[OSCURATO:PERSONA] della CECA. Non disponendo di altri particolari sul caso, non si può sapere quale sia stata l'esatta natura di quest'indennità, né si può dire se se ne dovesse tener conto ai fini dell'inquadramento, poiché ciò implica un'indagine approfondita. Comunque, anche se in quell'occasione fosse stato male applicato l'articolo 46, il precedente non attribuirebbe alcun diritto al ricorrente. Vi propongo quindi di dichiarare privo di contenuto il ricorso 59-69 e di respingere il ricorso 71-69. Quanto alle spese, poiché è in vostro potere il porle a carico dell'una o dell'altra parte in caso di non luogo a provvedere, mi pare giusto, tenuto conto del tenore sibillino della norma controversa, di porre a carico della [OSCURATO:PERSONA] la totalità delle spese della causa 59-69. Concludo : — Si statuisca che non vi è motivo di pronunciarsi sul ricorso 59-69. — Sia respinto il ricorso 71-69. — Le spese della causa 59-69 siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] e quelle relativa alla causa 71-69 siano ripartite com: previsto dall'articolo 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1970 — Fons Iuris — Fons Iuris