CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09314/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, con decorrenza ab initio; ritenuto che l'unico motivo, che ha denunciato difetto di motivazione della decisione relativa alla decorrenza della revoca, abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella valorizzazione della regolare condotta antecedente al fatto che aveva determinato la sospensione della misura e della modestia del fatto stesso, dati che il primo giudice ha valutato, nella considerazione complessiva dei dati riguardanti la personalità del condannato, come significativi dell'assenza di un effettivo contenuto risocializzante del periodo trascorso in regime extra murario; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nchi [OSCURATO:PERSONA] C}Nt91 CUA ‘..A3 3 :7