Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 38699/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. N.137/20 15-6423/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 37077 del 30 giugno 2021, la Sesta sezione di questa Corte annullava con rinvio, nei confronti di entrambi gli imputati oggi ricorrenti, la sentenza emessa in grado di appello dalla Corte di Firenze che aveva qualificato il fatto (concorso in detenzione finalizzata alla cessione e cessione in concorso di sostanze stupefacenti eterogenee per tipo) ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 309/90, rigettando il motivo di gravame con il quale era stata chiesta la qualificazione lieve del fatto (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).

La Corte di rinvio -fissata l'udienza, ascoltate le parti, la difesa insisteva chiedendo qualificarsi il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 - confermava la qualificazione giuridica dei fatti ad offensività piena, rigettando nuovamente il motivo di gravame reviviscente a seguito dell'intervento rescindente del primo giudice di legittimità.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione violazione della legge penale, sostanziale e processuale e vizio di motivazione, con riguardo alla disposta conferma della qualificazione dei fatti non caratterizzati da lievità della condotta.

Aspetti questi ripresi ed illustrati con la memoria da ultimo depositata in data 16 giugno 2023 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che espone alla Corte una serie di elementi di fatto chiedendo un differente apprezzamento delle circostanze esposte. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

1.1. La Corte di rinvio ha escluso che i fatti (numerosi e ripetuti nel breve periodo) potessero qualificarsi in termini di lieve entità, giacché la condotta concorsuale, complessivamente considerata e pur non potendo rientrare nel paradigma sociologico della c.d.

"piazza di spaccio" (come aveva suggerito il giudice di legittimità autore del rinvio) manifestasse comunque i caratteri della offensività "piena", giacché la ripetizione delle condotte nel periodo di osservazione e le modalità separate dello spaccio adottate tra concorrenti tradivano capacità di approvvigionamento, canali di collegamento con le organizzazioni fornitrici, capacità organizzativa e assiduità di "clienti".

Il giudice del rinvio valorizzava quindi una analisi complessiva dei fatti posti in continuazione, per escludere il connotato lieve delle condotte.

In ciò, la Corte di merito, pur tenendo conto dei principi espressi nella sede rescindente, ha inteso uniformarsi alla giurisprudenza espressa nella massima espressione di collegialità (Sez.

U., n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01).

La giurisprudenza di legittimità ha infatti maturato e consolidato nel tempo un percorso interpretativo per cui il giudizio sulla lievità dei fatti «è il frutto di una valutazione complessiva degli elementi fattuali selezionati dalla norma»: soluzione che la Corte ha ritenuto «aderente al dettato normativo, posto che .,/ / i 15-6423/2023 il comma 5 dell'art. 73 elenca in. maniera indistinta i .diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico», nonché meglio rispettosa dell'intenzione perseguita dal legislatore, che è quella di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge».

Dunque, hanno concluso le Sezioni unite, è «escluso che una singola circostanza possa assumere a priori ed in astratto carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità»: «ritenere che la valutazione degli indici [...] debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo.

Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici.

All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite.

Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri nornnativizzati e non già il suo presupposto».

La sentenza citata ha affermato il principio in relazione all'ipotesi, frequentemente ricorrente, di condotta illecita che abbia avuto contestualmente ad oggetto sostanze stupefacenti di specie diversa; dunque, mentre ad avviso della risalente giurisprudenza di legittimità la disponibilità di diversi tipi di stupefacente doveva esser ritenuta, di per sé sola, sintomatica di una più accentuata pericolosità, ostando ad una valutazione del fatto in termini di lieve entità , è oramai consolidato il principio in base al quale il dato della eterogeneità delle sostanze deve essere valutato unitamente a tutti gli altri peculiari elementi del caso concreto : principio, peraltro, maggiormente rispettoso della lettera della lettera della legge che, per un verso, essendo declinata al plurale, riferendosi alla qualità «delle sostanze», pare evidentemente riferirsi anche ai casi in cui la condotta concerna tipologie diverse di droga , e, per altro verso, non contenendo più alcun riferimento al tipo k ./ 15-6423/2023 di sostanza prodotta o trafficata, induce a ritenere improponibile, oltre che, contrario al principio di legalità, che se ne possa escludere l'applicazione sulla base di una presunzione assoluta che fa perno su un parametro pretermesso dal legislatore.

1.2. La motivazione della Corte di rinvio, che ha valorizzato sul punto devolutole la complessiva, rudimentalmente organizzata e continuativa -nel breve periodo di osservazione- attività di spaccio, appare completa, logica ed esente da censure di legittimità o illogicità manifesta.

2. Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. N.137/20 15-6423/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 37077 del 30 giugno 2021, la Sesta sezione di questa Corte annullava con rinvio, nei confronti di entrambi gli imputati oggi ricorrenti, la sentenza emessa in grado di appello dalla Corte di Firenze che aveva qualificato il fatto (concorso in detenzione finalizzata alla cessione e cessione in concorso di sostanze stupefacenti eterogenee per tipo) ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 309/90, rigettando il motivo di gravame con il quale era stata chiesta la qualificazione lieve del fatto (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La Corte di rinvio -fissata l'udienza, ascoltate le parti, la difesa insisteva chiedendo qualificarsi il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 - confermava la qualificazione giuridica dei fatti ad offensività piena, rigettando nuovamente il motivo di gravame reviviscente a seguito dell'intervento rescindente del primo giudice di legittimità. 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione violazione della legge penale, sostanziale e processuale e vizio di motivazione, con riguardo alla disposta conferma della qualificazione dei fatti non caratterizzati da lievità della condotta. Aspetti questi ripresi ed illustrati con la memoria da ultimo depositata in data 16 giugno 2023 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che espone alla Corte una serie di elementi di fatto chiedendo un differente apprezzamento delle circostanze esposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati. 1.1. La Corte di rinvio ha escluso che i fatti (numerosi e ripetuti nel breve periodo) potessero qualificarsi in termini di lieve entità, giacché la condotta concorsuale, complessivamente considerata e pur non potendo rientrare nel paradigma sociologico della c.d. "piazza di spaccio" (come aveva suggerito il giudice di legittimità autore del rinvio) manifestasse comunque i caratteri della offensività "piena", giacché la ripetizione delle condotte nel periodo di osservazione e le modalità separate dello spaccio adottate tra concorrenti tradivano capacità di approvvigionamento, canali di collegamento con le organizzazioni fornitrici, capacità organizzativa e assiduità di "clienti". Il giudice del rinvio valorizzava quindi una analisi complessiva dei fatti posti in continuazione, per escludere il connotato lieve delle condotte. In ciò, la Corte di merito, pur tenendo conto dei principi espressi nella sede rescindente, ha inteso uniformarsi alla giurisprudenza espressa nella massima espressione di collegialità (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha infatti maturato e consolidato nel tempo un percorso interpretativo per cui il giudizio sulla lievità dei fatti «è il frutto di una valutazione complessiva degli elementi fattuali selezionati dalla norma»: soluzione che la Corte ha ritenuto «aderente al dettato normativo, posto che .,/ / i 15-6423/2023 il comma 5 dell'art. 73 elenca in. maniera indistinta i .diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico», nonché meglio rispettosa dell'intenzione perseguita dal legislatore, che è quella di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge». Dunque, hanno concluso le Sezioni unite, è «escluso che una singola circostanza possa assumere a priori ed in astratto carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità»: «ritenere che la valutazione degli indici [...] debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici. All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri nornnativizzati e non già il suo presupposto». La sentenza citata ha affermato il principio in relazione all'ipotesi, frequentemente ricorrente, di condotta illecita che abbia avuto contestualmente ad oggetto sostanze stupefacenti di specie diversa; dunque, mentre ad avviso della risalente giurisprudenza di legittimità la disponibilità di diversi tipi di stupefacente doveva esser ritenuta, di per sé sola, sintomatica di una più accentuata pericolosità, ostando ad una valutazione del fatto in termini di lieve entità , è oramai consolidato il principio in base al quale il dato della eterogeneità delle sostanze deve essere valutato unitamente a tutti gli altri peculiari elementi del caso concreto : principio, peraltro, maggiormente rispettoso della lettera della lettera della legge che, per un verso, essendo declinata al plurale, riferendosi alla qualità «delle sostanze», pare evidentemente riferirsi anche ai casi in cui la condotta concerna tipologie diverse di droga , e, per altro verso, non contenendo più alcun riferimento al tipo k ./ 15-6423/2023 di sostanza prodotta o trafficata, induce a ritenere improponibile, oltre che, contrario al principio di legalità, che se ne possa escludere l'applicazione sulla base di una presunzione assoluta che fa perno su un parametro pretermesso dal legislatore. 1.2. La motivazione della Corte di rinvio, che ha valorizzato sul punto devolutole la complessiva, rudimentalmente organizzata e continuativa -nel breve periodo di osservazione- attività di spaccio, appare completa, logica ed esente da censure di legittimità o illogicità manifesta. 2. Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 38699/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris