CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 30528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 19/1/2023, ha disposto la rettifica del provvedimento di sospensione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto e revocato la misura degli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato. 3. Il ricorso è inammissibile. L'atto, costituito da una mera dichiarazione con riserva per la redazione dei motivi al difensore di fiducia, è stato presentato personalmente dal condannato presso l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Terni in data 25 gennaio 2023. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci