CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano in data 8.3.2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 132,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione con cui deduce la nullità per violazione degli artt. 125, comma 3, 546 comma 1 lett. e), 605 cod.proc.pen., 62 bis, 132 , 133, 163 cod.pen. in relazione all'art. 606 comma 1, lett. b), e) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale senza adeguata motivazione rigettato la richiesta difensiva di applicazione del minimo della pena con il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti nonché di concessione dei benefici di legge. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha diffusamente motivato circa il trattamento sanzionatorio rilevando che già il primo giudice ha applicato la pena nel minimo edittale dando altresì conto delle ragioni per le quali le circostanze attenuanti non sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate ovvero il trattamento particolarmente clemente di cui l'imputato ha già beneficiato (essendogli stata contestata non già l'ipotesi consumata bensì quella tentata). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre