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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41208/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso.

Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 26.9.2023 la Terza Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalla Quarta Sezione penale che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Musumeci contro la sentenza della Corte di appello di Catania, in data 8 luglio 2021, nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità della suddetta, in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 e l'aveva condannata alla pena di anni undici di reclusione.

1.1. Avverso la sentenza della Terza Sezione penale ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con il quale si denuncia l'errore di fatto consistito nella omessa considerazione delle conclusioni difensive, in relazione alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 74 comma 4 DPR 309/90.

In particolare, si rileva che la Corte di appello aveva omesso di considerare il fatto che la circostanza relativa al "numero di dieci o più persone" fosse stata ritenuta sussistente nonostante l'assoluzione di diversi imputati.

Richiamando giurisprudenza di questa Corte nonché de'lla Corte EDU che censura le ipotesi in cui l'organo giurisdizionale non spieghi le ragioni della propria scelta, la difesa si duole della decisione di inammissibilità del primo ricorso straordinario, asseritamente perché non si sarebbe tenuto conto delle deduzioni difensive in ordine alla mancata esclusione delle contestate aggravanti previste dall'art. 74 DPR 309/90, non motivando adeguatamente.

2. La Procura Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore della Musumeci ha chiesto tempestivamente la trattazione orale.

4. All'udienza il P.G., [OSCURATO:PERSONA], si è riportata alle conclusioni scritte e il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso straordinario proposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone il medesimo motivo di ricorso che la Terza Sezione, nella sentenza n. 46108 del 26 settembre 2023, contrariamente a quanto si sostiene, ha esaminato e dichiarato inammissibile in quanto privo di specificità.n 1.1.

La difesa aveva già contestato in quella sede che nella disamina del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale era stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna nei confronti della Musumeci, pur rideterminando la pena, sarebbero state omesse le considerazioni svolte dal difensore in ordine alla sussistenza della circostanza di cui all'art. 74 comma 3 DPR 309/90.

2. L'assunto difensivo è manifestamente infondato.

Va, innanzitutto rammentato che «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01).

Non è questo il caso.

3. La Terza Sezione di questa Corte, invero, non ha affatto omesso di prendere in esame le considerazioni conclusive difensive in ordine alla circostanza aggravante in parola ma le ha ritenute prive di specificità rilevando che la Corte di legittimità, investita del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, non ha esaminato il tema "ma perché non risulta proposto alcun pertinente motivo in proposito nel ricorso da essa esaminata".

E d'altra parte non può tacersi che alle pagine 9 e 10 della sentenza della Corte territoriale, nella enunciazione dei motivi di appello proposti nell'interesse della Musumeci, si dà atto della richiesta di esclusione delle circostanze aggravanti di cui al comma 4 dell'art. 74 nonché dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e non anche della circostanza di cui al comma 3.

La Terza Sezione penale ha tra l'altro evidenziato a pag. 4 che neppure "il ricorso straordinario esaminato in questa sede contiene allegazioni sulla avvenuta presentazione di motivi in ordine a tale punto nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello".

Nel ricorso oggi proposto, ancora una volta, non viene allegato alcunché da cui possa ricavarsi che era stato proposto motivo specifico sul punto, dal che discende la inammissibilità del ricorso.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che - avuto riguardo al dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 e ai coefficienti di colpa sottesi alle rilevate cause di inammissibilità del ricorso - si reputa conforme a giustizia fissare in misura pari a euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. Udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 26.9.2023 la Terza Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalla Quarta Sezione penale che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Musumeci contro la sentenza della Corte di appello di Catania, in data 8 luglio 2021, nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità della suddetta, in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 e l'aveva condannata alla pena di anni undici di reclusione. 1.1. Avverso la sentenza della Terza Sezione penale ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con il quale si denuncia l'errore di fatto consistito nella omessa considerazione delle conclusioni difensive, in relazione alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 74 comma 4 DPR 309/90. In particolare, si rileva che la Corte di appello aveva omesso di considerare il fatto che la circostanza relativa al "numero di dieci o più persone" fosse stata ritenuta sussistente nonostante l'assoluzione di diversi imputati. Richiamando giurisprudenza di questa Corte nonché de'lla Corte EDU che censura le ipotesi in cui l'organo giurisdizionale non spieghi le ragioni della propria scelta, la difesa si duole della decisione di inammissibilità del primo ricorso straordinario, asseritamente perché non si sarebbe tenuto conto delle deduzioni difensive in ordine alla mancata esclusione delle contestate aggravanti previste dall'art. 74 DPR 309/90, non motivando adeguatamente. 2. La Procura Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore della Musumeci ha chiesto tempestivamente la trattazione orale. 4. All'udienza il P.G., [OSCURATO:PERSONA], si è riportata alle conclusioni scritte e il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso straordinario proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone il medesimo motivo di ricorso che la Terza Sezione, nella sentenza n. 46108 del 26 settembre 2023, contrariamente a quanto si sostiene, ha esaminato e dichiarato inammissibile in quanto privo di specificità.n 1.1. La difesa aveva già contestato in quella sede che nella disamina del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, con la quale era stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna nei confronti della Musumeci, pur rideterminando la pena, sarebbero state omesse le considerazioni svolte dal difensore in ordine alla sussistenza della circostanza di cui all'art. 74 comma 3 DPR 309/90. 2. L'assunto difensivo è manifestamente infondato. Va, innanzitutto rammentato che «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01). Non è questo il caso. 3. La Terza Sezione di questa Corte, invero, non ha affatto omesso di prendere in esame le considerazioni conclusive difensive in ordine alla circostanza aggravante in parola ma le ha ritenute prive di specificità rilevando che la Corte di legittimità, investita del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, non ha esaminato il tema "ma perché non risulta proposto alcun pertinente motivo in proposito nel ricorso da essa esaminata". E d'altra parte non può tacersi che alle pagine 9 e 10 della sentenza della Corte territoriale, nella enunciazione dei motivi di appello proposti nell'interesse della Musumeci, si dà atto della richiesta di esclusione delle circostanze aggravanti di cui al comma 4 dell'art. 74 nonché dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e non anche della circostanza di cui al comma 3. La Terza Sezione penale ha tra l'altro evidenziato a pag. 4 che neppure "il ricorso straordinario esaminato in questa sede contiene allegazioni sulla avvenuta presentazione di motivi in ordine a tale punto nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello". Nel ricorso oggi proposto, ancora una volta, non viene allegato alcunché da cui possa ricavarsi che era stato proposto motivo specifico sul punto, dal che discende la inammissibilità del ricorso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che - avuto riguardo al dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 e ai coefficienti di colpa sottesi alle rilevate cause di inammissibilità del ricorso - si reputa conforme a giustizia fissare in misura pari a euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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