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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47110/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pronunciando in sede di reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 35bis Ord. Pen. avverso il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha autorizzato la riduzione del tempo di consultazione degli atti processuali da quattro ore (concesse dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale) ad un'ora giornaliera, ha rigettato l'impugnazione.

2. Il Tribunale ha posto, inizialmente, la premessa, affermata dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la "permanenza all'aperto" non può essere confusa con la socialità, trattandosi di istituti tra loro diversi diretti, il primo, alla tutela della salute e ad assicurare un benessere psicofisico ed il secondo a garantire il soddisfacimento delle esigenze e degli interessi culturali, relazionali e di trattamento e che i due istituti non possono essere sovrapposti non potendo l'ora di socialità essere considerata come ora di permanenza all'aperto.

Ha precisato che il provvedimento di autorizzazione alla permanenza fuori dalla camera di detenzione può essere giustificato con l'esigenza della consultazione degli atti processuali per garantire il diritto di difesa di cui all'art.24 Cost. e che lo stesso deve essere rapportato alla specificità del caso concreto, in relazione alle esigenze difensive.

Ha quindi affermato che, anche in ragione dell'allocazione della strumentazione necessaria alla consultazione degli atti processuali, il tempo necessario per la consultazione degli stessi deve essere fruito da [OSCURATO:PERSONA] «in alternativa all'ora dedicata alla permanenza all'esterno della camera di detenzione» E' stata ritenuta giustificata la riduzione da quattro ad un'ora del tempo dedicato alla consultazione degli atti, in ragione del fatto che il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], al quale gli stessi atti ineriscono, non si trova più nella fase dell'udienza preliminare ma in quella del dibattimento ove i tempi di trattazione sono di gran lunga più dilatati.

Inoltre, nel caso di specie, la riduzione è stata giustificata anche con l'ulteriore peculiarità costituita dal fatto che, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], erano confluiti diversi altri, conseguendone la superfluità dell'esame degli atti non riguardanti la posizione dello stesso reclamante.

3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Francesco I [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con il quale ha eccepito «violazione di legge ex art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 35 bis 0.P., 69 0.P., art.3 Cost., 6 CEDU, art. 36 Reg.

Es.

D.P.R. 230/2000».

Ha così lamentato la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione delle ore concesse per la consultazione degli atti processuali.

In particolare, ha rilevato che il Tribunale ha omesso di considerare la possibilità di utilizzare il computer per la consultazione degli atti processuali quale «piccolo gesto di normalità quotidiana» liberamente esercitabile dal detenuto e la sovrapposizione sostanziale, secondo l'impostazione del Tribunale, dell'ora dedicata alla consultazione degli atti all'ora di socialità.

Nel caso di specie, il giudicante avrebbe omesso di considerare la particolare condizione del detenuto che necessita anche di espletare attività fisica durante l'ora di socialità, oltre al tempo necessario per la consultazione degli atti processuali.

Infine, ha segnalato la pendenza di numerosi procedimenti presso il Tribunale di Sorveglianza di Perugia e l'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, oltre ad un procedimento davanti al Tribunale di Messina e l'esigenza di consultare atti relativi a procedimenti per i quali potrebbe avanzare richiesta di revisione; da ciò deriverebbe l'insufficienza della sola ora prevista dal Tribunale.

4. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Benchè il ricorrente abbia rubricato il motivo di ricorso con riferimento alla violazione di legge, la censura è stata articolata come vizio di motivazione asseritamente illogica e contraddittoria per avere il giudicante, in primo luogo, ridotto il tempo messo a disposizione per la consultazione degli atti processuali.

La censura è generica, per come correttamente rilevato dal Procuratore generale.

Il Tribunale ha argomentato in termini assolutamente logici la riduzione dell'orario messo a disposizione per le esigenze difensive del ricorrente supportando la decisione con il richiamo alla specificità della fase processuale nella quale si trova il detenuto, ossia il dibattimento.

A fronte di tale logica argomentazione, si rivelano del tutto ipotetiche (siccome prive di supporto probatorio di alcun genere) le allegazioni dl ricorrente riferite all'esigenza di studiare ulteriore documentazione riferita ad altri, non meglio identificati, procedimenti penali, oltre che a, altrettanto generiche, istanze di revisione.

La correttezza del percorso argomentativo svolto dal Tribunale conduce a ritenere infondato anche l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui si sarebbe determinata una sostanziale sovrapposizione dell'ora di socialità con quella di consultazione della documentazione processuale con conseguente preclusione dello svolgimento di attività di natura ricreativa, comunque elemento qualificante del trattamento penitenziario.

Il passaggio indispensabile attraverso il quale avrebbe dovuto passare la formulazione della censura era quello della esiguità del tempo di un'ora al giorno per la consultazione della documentazione giudiziaria da parte del ricorrente.

Non essendo stata fornita nelle fasi di merito la prova della insufficienza del tempo concesso a modifica di quanto originariamente statuito dal Giudice per le indagini preliminari, l'affermazione difensiva si risolve in una mera ipotesi che non influisce in alcun modo sulla logicità e sulla linearità della motivazione.

Il Tribunale, come correttamente segnalato dal Procuratore generale, ha operato una sorta di "bilanciamento" degli interessi in termini assolutamente congrui e logici segnalando l'impossibilità di estendere il periodo di permanenza fuori dalla camera di detenzione oltre i limiti imposti dalla legge.

In sostanza, la previsione dell'ora per lo studio degli atti processuali "in alternativa" alla socialità, non implica, nel caso concreto ed in assenza di allegazioni specifiche del ricorrente, il dedotto vizio motivazionale.

3. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna deG- ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pronunciando in sede di reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 35bis Ord. Pen. avverso il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha autorizzato la riduzione del tempo di consultazione degli atti processuali da quattro ore (concesse dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale) ad un'ora giornaliera, ha rigettato l'impugnazione. 2. Il Tribunale ha posto, inizialmente, la premessa, affermata dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la "permanenza all'aperto" non può essere confusa con la socialità, trattandosi di istituti tra loro diversi diretti, il primo, alla tutela della salute e ad assicurare un benessere psicofisico ed il secondo a garantire il soddisfacimento delle esigenze e degli interessi culturali, relazionali e di trattamento e che i due istituti non possono essere sovrapposti non potendo l'ora di socialità essere considerata come ora di permanenza all'aperto. Ha precisato che il provvedimento di autorizzazione alla permanenza fuori dalla camera di detenzione può essere giustificato con l'esigenza della consultazione degli atti processuali per garantire il diritto di difesa di cui all'art.24 Cost. e che lo stesso deve essere rapportato alla specificità del caso concreto, in relazione alle esigenze difensive. Ha quindi affermato che, anche in ragione dell'allocazione della strumentazione necessaria alla consultazione degli atti processuali, il tempo necessario per la consultazione degli stessi deve essere fruito da [OSCURATO:PERSONA] «in alternativa all'ora dedicata alla permanenza all'esterno della camera di detenzione» E' stata ritenuta giustificata la riduzione da quattro ad un'ora del tempo dedicato alla consultazione degli atti, in ragione del fatto che il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], al quale gli stessi atti ineriscono, non si trova più nella fase dell'udienza preliminare ma in quella del dibattimento ove i tempi di trattazione sono di gran lunga più dilatati. Inoltre, nel caso di specie, la riduzione è stata giustificata anche con l'ulteriore peculiarità costituita dal fatto che, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], erano confluiti diversi altri, conseguendone la superfluità dell'esame degli atti non riguardanti la posizione dello stesso reclamante. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Francesco I [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con il quale ha eccepito «violazione di legge ex art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 35 bis 0.P., 69 0.P., art.3 Cost., 6 CEDU, art. 36 Reg. Es. D.P.R. 230/2000». Ha così lamentato la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione delle ore concesse per la consultazione degli atti processuali. In particolare, ha rilevato che il Tribunale ha omesso di considerare la possibilità di utilizzare il computer per la consultazione degli atti processuali quale «piccolo gesto di normalità quotidiana» liberamente esercitabile dal detenuto e la sovrapposizione sostanziale, secondo l'impostazione del Tribunale, dell'ora dedicata alla consultazione degli atti all'ora di socialità. Nel caso di specie, il giudicante avrebbe omesso di considerare la particolare condizione del detenuto che necessita anche di espletare attività fisica durante l'ora di socialità, oltre al tempo necessario per la consultazione degli atti processuali. Infine, ha segnalato la pendenza di numerosi procedimenti presso il Tribunale di Sorveglianza di Perugia e l'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, oltre ad un procedimento davanti al Tribunale di Messina e l'esigenza di consultare atti relativi a procedimenti per i quali potrebbe avanzare richiesta di revisione; da ciò deriverebbe l'insufficienza della sola ora prevista dal Tribunale. 4. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Benchè il ricorrente abbia rubricato il motivo di ricorso con riferimento alla violazione di legge, la censura è stata articolata come vizio di motivazione asseritamente illogica e contraddittoria per avere il giudicante, in primo luogo, ridotto il tempo messo a disposizione per la consultazione degli atti processuali. La censura è generica, per come correttamente rilevato dal Procuratore generale. Il Tribunale ha argomentato in termini assolutamente logici la riduzione dell'orario messo a disposizione per le esigenze difensive del ricorrente supportando la decisione con il richiamo alla specificità della fase processuale nella quale si trova il detenuto, ossia il dibattimento. A fronte di tale logica argomentazione, si rivelano del tutto ipotetiche (siccome prive di supporto probatorio di alcun genere) le allegazioni dl ricorrente riferite all'esigenza di studiare ulteriore documentazione riferita ad altri, non meglio identificati, procedimenti penali, oltre che a, altrettanto generiche, istanze di revisione. La correttezza del percorso argomentativo svolto dal Tribunale conduce a ritenere infondato anche l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui si sarebbe determinata una sostanziale sovrapposizione dell'ora di socialità con quella di consultazione della documentazione processuale con conseguente preclusione dello svolgimento di attività di natura ricreativa, comunque elemento qualificante del trattamento penitenziario. Il passaggio indispensabile attraverso il quale avrebbe dovuto passare la formulazione della censura era quello della esiguità del tempo di un'ora al giorno per la consultazione della documentazione giudiziaria da parte del ricorrente. Non essendo stata fornita nelle fasi di merito la prova della insufficienza del tempo concesso a modifica di quanto originariamente statuito dal Giudice per le indagini preliminari, l'affermazione difensiva si risolve in una mera ipotesi che non influisce in alcun modo sulla logicità e sulla linearità della motivazione. Il Tribunale, come correttamente segnalato dal Procuratore generale, ha operato una sorta di "bilanciamento" degli interessi in termini assolutamente congrui e logici segnalando l'impossibilità di estendere il periodo di permanenza fuori dalla camera di detenzione oltre i limiti imposti dalla legge. In sostanza, la previsione dell'ora per lo studio degli atti processuali "in alternativa" alla socialità, non implica, nel caso concreto ed in assenza di allegazioni specifiche del ricorrente, il dedotto vizio motivazionale. 3. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna deG- ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c
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