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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 09306/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2970/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2955/2015 depositata il22/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CSC [OSCURATO:PERSONA] srl propose opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2947/2004, emesso dal Presidente del Tribunale di Verona,con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di euro 24.569,13, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i lavori di ammodernamento di tre impianti elevatori all’interno di tre condomini sitiin Tr ento e Verona, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la quale aveva effettuato le opere di manutenzione straordinaria a lei commissionate dalla [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di mandataria per la gestione del patrimonio immobiliare dell’[OSCURATO:PERSONA] (cui è ora subentrato l’INPS [OSCURATO:PERSONA] per la Previdenza sociale) dal 1996 al 2000, data in cui il ramo d’azienda era stato ceduto a GE.FI; Il Tribunale di Verona, con sentenza 3831 del 28/12/2007,confermò il decreto ingiuntivo opposto con condanna della CSC al pagamento delle spese afavore di [OSCURATO:SOCIETA] e condanna di quest’ultima a pagare le spese di lite alla terza chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA].

La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propose appello avverso la suddetta sentenza contestandoin via principale il credito e riproponendo in viasubordinata la domanda (già proposta in primo grado nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo) di essere manlevata da [OSCURATO:PERSONA] degli importi che fosse stata condannata a pagare a [OSCURATO:SOCIETA].

Il giudizio, prima interrotto e poi riassunto, si concluse con sentenza della Corte di Appello di Venezia nr. 2955/2015 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda subordinata della [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarò l’INPS (quale successore di [OSCURATO:PERSONA]) tenuto a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA] quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria, nonché per le spese processuali di ambo i gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’INPS affidato a tre motivi.

La CSC [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:SOCIETA] non hannosvolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.269 e 345 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc, perché la Corte di Appello di Venezia ha accolto la domanda subordinata di [OSCURATO:SOCIETA] di condanna dell’INPS a titolo di manleva al rimborso a [OSCURATO:SOCIETA] di quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria,nonché per le spese processuali di ambo i gradi di giudizio.

Infatti, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA] era decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi in quanto aveva omesso di chiedere al Tribunale l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo INPS in violazione di quanto previsto dall’art. 269 cpc.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 156, 345 e 269 cpc,in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc , perché la Corte di Appello di Venezia ha accolto la domanda subordinata di [OSCURATO:SOCIETA] di condanna dell’INPS al rimborso a [OSCURATO:SOCIETA] di quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria, sebbene l’INPS non fosse stata chiamata in causa dalla [OSCURATO:SOCIETA] ma dalla [OSCURATO:SOCIETA], grazie all’autorizzazione data dal giudice di primo grado in calce alla richiesta formulata daquest’ultima, per una domanda diversa per petitume causa petendi.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.18 legge 55/90 e degli artt.1325 e 1350 cc, nonché degli artt. 16 e 17 R.D. 18/11/1923 r. 2440,in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc, perché la Corte di Appello di Venezia ha accolto la domanda subordinata di [OSCURATO:SOCIETA] di condanna dell’INPS al rimborso a [OSCURATO:SOCIETA] di quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria in violazione delle disposizioni sulla contabilità pubblica in tema di forma scritta degli atti negoziali della [OSCURATO:PERSONA], nonché delle disposizioni che regolano il subappalto negli appalti pubblici, in quanto la sentenza impugnata motiva unicamente in ordine alle norme in tema di mandato senza considerare che il titolo sul quale si fonda la domanda di CSC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-INPS è un appalto pubblico di servizi e che i lavori sono stati eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] in assenza di un valido titolo contrattuale.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

I primi due motivi di ricorso sono diretti ad impugnare la sentenza di secondo grado che ha irritualmente accolto la domanda subordinata di manleva di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’INPS al rimborso a [OSCURATO:SOCIETA] di quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria sebbene l’INPS non fosse stata chiamata in causa dalla [OSCURATO:SOCIETA] ma dalla [OSCURATO:SOCIETA], grazie all’autorizzazione data dal giudice di primo grado in calce alla richiesta formulata da [OSCURATO:SOCIETA], per una domanda diversa per petitume causa petendi.

Si pone dunque il problema se il chiamato in causa nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla parte opposta ([OSCURATO:SOCIETA] attore sostanziale) possa essere oggetto di una condanna a favore della parte opponente (convenuto sostanziale) per una domanda diversa da quella che ha proposto la chiamante in causa, e per un titolo (garanzia e manleva) diverso per causa petendi.

La risposta si rinviene nel consolidato principio secondo cui, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400e 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).

A tal riguardo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516del 15/01/2020 (Rv. 656810 – 01 ) afferma: “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unicoprocesso”.

Nella fattispecie, come illustrato da INPS nel ricorso, la CSC nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ometteva di chiedere al Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo INPS, pur formulando nei suoi confronti una domanda subordinata, e cioè dichiarare l’INPS tenuta a sollevare e garantire [OSCURATO:SOCIETA] dalle pretese avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti.

Nel medesimo giudizio la opposta [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva ed otteneva l’autorizzazione del giudice a chiamare in causa l’INPS formulando nei suoi confronti la domanda di condanna di quest’ultima al pagamento, quale destinataria ultima , delle opererealizzate a suo favore, tanto che l’Inps nel costituirsi in giudizio eccepiva l’assenza in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] di un titolo contrattuale a fondamento di dette domande.

Nell’atto di appello la [OSCURATO:SOCIETA], soccombente, nuovamente formulava la domanda subordinata non accolta inprimo grado di dichiarare l’INPS tenuta a sollevare e garantire [OSCURATO:SOCIETA] dalle pretese avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti, domanda che veniva accolta dalla Corte distrettuale senza tuttavia alcun cenno alla circostanza che la chiamata in causa dell’INPS era stata effettuata nonda [OSCURATO:SOCIETA], ma da [OSCURATO:SOCIETA] per un titolo diverso con differente causa petendi.

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata è cassata in riferimento ai primi due motivi accolti, assorbito il terzo, senza rinvio,con condanna della CSC [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio in riferimento ai motivi accolti e condanna la CSC [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2970/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2955/2015 depositata il22/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CSC [OSCURATO:PERSONA] srl propose opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2947/2004, emesso dal Presidente del Tribunale di Verona,con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di euro 24.569,13, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i lavori di ammodernamento di tre impianti elevatori all’interno di tre condomini sitiin Tr ento e Verona, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la quale aveva effettuato le opere di manutenzione straordinaria a lei commissionate dalla [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di mandataria per la gestione del patrimonio immobiliare dell’[OSCURATO:PERSONA] (cui è ora subentrato l’INPS [OSCURATO:PERSONA] per la Previdenza sociale) dal 1996 al 2000, data in cui il ramo d’azienda era stato ceduto a GE.FI; Il Tribunale di Verona, con sentenza 3831 del 28/12/2007,confermò il decreto ingiuntivo opposto con condanna della CSC al pagamento delle spese afavore di [OSCURATO:SOCIETA] e condanna di quest’ultima a pagare le spese di lite alla terza chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA]. La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propose appello avverso la suddetta sentenza contestandoin via principale il credito e riproponendo in viasubordinata la domanda (già proposta in primo grado nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo) di essere manlevata da [OSCURATO:PERSONA] degli importi che fosse stata condannata a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudizio, prima interrotto e poi riassunto, si concluse con sentenza della Corte di Appello di Venezia nr. 2955/2015 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda subordinata della [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarò l’INPS (quale successore di [OSCURATO:PERSONA]) tenuto a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA] quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria, nonché per le spese processuali di ambo i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’INPS affidato a tre motivi. La CSC [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:SOCIETA] non hannosvolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.269 e 345 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc, perché la Corte di Appello di Venezia ha accolto la domanda subordinata di [OSCURATO:SOCIETA] di condanna dell’INPS a titolo di manleva al rimborso a [OSCURATO:SOCIETA] di quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria,nonché per le spese processuali di ambo i gradi di giudizio. Infatti, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA] era decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi in quanto aveva omesso di chiedere al Tribunale l’autorizzazione a chiamare in causa il terzo INPS in violazione di quanto previsto dall’art. 269 cpc. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 156, 345 e 269 cpc,in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc , perché la Corte di Appello di Venezia ha accolto la domanda subordinata di [OSCURATO:SOCIETA] di condanna dell’INPS al rimborso a [OSCURATO:SOCIETA] di quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria, sebbene l’INPS non fosse stata chiamata in causa dalla [OSCURATO:SOCIETA] ma dalla [OSCURATO:SOCIETA], grazie all’autorizzazione data dal giudice di primo grado in calce alla richiesta formulata daquest’ultima, per una domanda diversa per petitume causa petendi. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.18 legge 55/90 e degli artt.1325 e 1350 cc, nonché degli artt. 16 e 17 R.D. 18/11/1923 r. 2440,in riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc, perché la Corte di Appello di Venezia ha accolto la domanda subordinata di [OSCURATO:SOCIETA] di condanna dell’INPS al rimborso a [OSCURATO:SOCIETA] di quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria in violazione delle disposizioni sulla contabilità pubblica in tema di forma scritta degli atti negoziali della [OSCURATO:PERSONA], nonché delle disposizioni che regolano il subappalto negli appalti pubblici, in quanto la sentenza impugnata motiva unicamente in ordine alle norme in tema di mandato senza considerare che il titolo sul quale si fonda la domanda di CSC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-INPS è un appalto pubblico di servizi e che i lavori sono stati eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA] in assenza di un valido titolo contrattuale. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. I primi due motivi di ricorso sono diretti ad impugnare la sentenza di secondo grado che ha irritualmente accolto la domanda subordinata di manleva di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell’INPS al rimborso a [OSCURATO:SOCIETA] di quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria sebbene l’INPS non fosse stata chiamata in causa dalla [OSCURATO:SOCIETA] ma dalla [OSCURATO:SOCIETA], grazie all’autorizzazione data dal giudice di primo grado in calce alla richiesta formulata da [OSCURATO:SOCIETA], per una domanda diversa per petitume causa petendi. Si pone dunque il problema se il chiamato in causa nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla parte opposta ([OSCURATO:SOCIETA] attore sostanziale) possa essere oggetto di una condanna a favore della parte opponente (convenuto sostanziale) per una domanda diversa da quella che ha proposto la chiamante in causa, e per un titolo (garanzia e manleva) diverso per causa petendi. La risposta si rinviene nel consolidato principio secondo cui, diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n. 5400e 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28novembre 2019, n. 31066, e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516). A tal riguardo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516del 15/01/2020 (Rv. 656810 – 01 ) afferma: “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unicoprocesso”. Nella fattispecie, come illustrato da INPS nel ricorso, la CSC nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ometteva di chiedere al Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo INPS, pur formulando nei suoi confronti una domanda subordinata, e cioè dichiarare l’INPS tenuta a sollevare e garantire [OSCURATO:SOCIETA] dalle pretese avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti. Nel medesimo giudizio la opposta [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva ed otteneva l’autorizzazione del giudice a chiamare in causa l’INPS formulando nei suoi confronti la domanda di condanna di quest’ultima al pagamento, quale destinataria ultima , delle opererealizzate a suo favore, tanto che l’Inps nel costituirsi in giudizio eccepiva l’assenza in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] di un titolo contrattuale a fondamento di dette domande. Nell’atto di appello la [OSCURATO:SOCIETA], soccombente, nuovamente formulava la domanda subordinata non accolta inprimo grado di dichiarare l’INPS tenuta a sollevare e garantire [OSCURATO:SOCIETA] dalle pretese avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti, domanda che veniva accolta dalla Corte distrettuale senza tuttavia alcun cenno alla circostanza che la chiamata in causa dell’INPS era stata effettuata nonda [OSCURATO:SOCIETA], ma da [OSCURATO:SOCIETA] per un titolo diverso con differente causa petendi. Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata è cassata in riferimento ai primi due motivi accolti, assorbito il terzo, senza rinvio,con condanna della CSC [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio in riferimento ai motivi accolti e condanna la CSC [OSCURATO:PERSONA] srl al pagamento delle sp
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