CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 22887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Sorveglianza di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza 16 ottobre 2025, ha rigettatol’istanza della semilibertà e dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione delladetenzione domiciliare proposte da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 13 e13-bis ord. pen. e 3 Cedu quanto alla valutazione effettuata sulla base degli elementi emersie acquisiti.3. In data 12 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con laquale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 13 e 13-bis ord. pen.La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che è tesa asollecitare una diversa e non consentita valutazione degli elementi emersi, èmanifestamente infondata.2.1. L’art. 50 ord. pen. stabilisce i requisiti per l’ammissione alla semilibertà.Il quarto comma della norma, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, prevedeche "l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nelcorso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento delsoggetto nella società".In tale prospettiva, come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità «aifini dell'ammissione alla semilibertà sono richieste due distinte indagini, una concernente irisultati del trattamento individualizzato (...) e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni chegarantiscono un graduale reinserimento del condannato nella società, implicanti la presa dicoscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione criticaproiettata verso il ravvedimento» (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv.285550 – 01; Sez. 1, n. 49 del 11/12/2020 dep. 2021, Serpa, Rv. 280211 – 01; Sez. 1, n.843 del 27/02/1993, Domenichini, Rv. 193995 - 01; Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti,Rv. 259622 - 01).Sotto tale profilo, quindi, l'ammissione alla semilibertà – seppure può esseredeliberata anche in difetto di un previo accesso del detenuto a misure extramurarie menoimpegnative attraverso le quali verificare l'esito positivo del percorso dal medesimointrapreso - impone al giudice di compiere una valutazione complessiva della personalità delcondannato e di tenere e rendere conseguentemente conto nella motivazione dei progressicompiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma restando la necessità che ricorranoaltresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società (Sez. 1, n. 49 del11/12/2020 dep. 2021, Serpa, Rv. 280211 – 01).2.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza ha dato conto di essersiconformato conto dei principi indicati.Il giudice della sorveglianza, infatti, con il riferimento alla gravità del reato, al fattoche il condannato è risultato organico a un’organizzazione dedita al traffico di esseri umani(in particolare di donne poi sfruttate) e all’atteggiamento tenuto durante la detenzione (teso aridimensionare le proprie responsabilità), ha dato adeguato e coerente conto delle ragionisulle quali ha fondato il proprio giudizio prognostico, allo stato negativo, quanto alreinserimento sociale del ricorrente.La motivazione, quindi, resa ripercorrendo quanto esposto nei pareri negativiespressi dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] e,soprattutto, evidenziando il contenuto della Relazione di sintesi della [OSCURATO:PERSONA] diNuoro del 3 giugno 2025 - che ha espressamente segnalato alcuni episodi per cui èindispensabile un approfondimento della personalità del condannato – è esente da vizi logicie non è pertanto sindacabile in questa sede.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]