CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 29970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4066-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1804 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1057/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 950/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.4066/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Parma, ha condannato l'INPS a ricalcolare la pensione di vecchiaia corrisposta a [OSCURATO:PERSONA], comandante di Jet di linea iscritto al Fondo per la previdenza del personale dipendente da aziende di navigazione aerea (d'ora in avanti "[OSCURATO:PERSONA]") dal maggio 1988; la Corte territoriale ha affermato che il "tetto pensionistico" contemplato dall'art. 24 della legge n. 859 del 1965, così come modificato dall'art. 8 della legge 480 del 1988, avesse ad applicarsi sulla sola quota di pensione maturata fino al 31.12.1996, calcolata col sistema retributivo, ma non anche sulla quota calcolata col sistema contributivo, maturata dall' [OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di conseguimento del diritto alla pensione; ha accertato nel merito che [OSCURATO:PERSONA], che al raggiungimento dei requisiti per il trattamento di quiescenza ancora non possedeva un'anzianità contributiva di diciotto anni e, pertanto, era soggetto al sistema di calcolo cd. misto (ex art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995), avrebbe avuto diritto ad un ammontare complessivo della pensione pari a C 11.104,35 qualora l'INPS avesse applicato il cd. tetto pensionistico sulla sola quota calcolata con il sistema retributivo, pari a C 8.269,73 e non anche sulla quota calcolata con il sistema contributivo pari a C 2.834,62, mentre in virtù di tale errore il pensionato aveva illegittimamente subito la drastica riduzione dell'ammontare del trattamento pensionistico in godimento, il cui valore si attesta sulla ben inferiore somma di C 7.936,56; il presupposto da cui origina la decisione della Corte d'appello è che, pur dovendo la pensione liquidarsi col sistema misto, il tetto massimo avrebbe dovuto comunque applicarsi alla sola quota calcolata col criterio retributivo, mentre la rimanente quota, liquidata in regime contributivo avrebbe dovuto essere corrisposta per intero; la decisione è dichiaratamente ancorata a un criterio interpretativo di tipo sia letterale sia sistematico, attraverso il quale si afferma che il criterio reddituale può farsi valere solo per la quota calcolata con il metodo retributivo, determinata con riferimento alla retribuzione "pensionabile"; rileva la Corte che se così non fosse, si perverrebbe ad una interpretazione confliggente con l'art 38 della Costituzione atteso che il principio di corrispettività può sì trovare una sua attenuazione in virtù del principio solidaristico ma non una integrale elisione; conclude che nella diversa ipotesi in cui volesse ritenersi che il tetto pensionistico vada applicato anche alla quota contributiva maturata successivamente al t01.1996, i versamenti effettuati sotto tale regime si rivelerebbero inutiliter dati in ordine alla determinazione del quantum della prestazione; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente deduce "Violazione o falsa applicazione dell'art 24 commi 5 e seguenti della legge 13 luglio 1965 n. 859"; prospetta una diversa interpretazione della disciplina in materia di "tetto pensionistico", sostenendo che la pensione costituisce un trattamento unitario, sebbene, per le prestazioni maturate sotto il regime del sistema di calcolo cd. misto, quest'ultimo debba essere effettuato con differenti modalità in relazione ai due periodi che vanno a costituire nella sua interezza l'anzianità contributiva; il tetto non potrebbe perciò non essere applicato sulla complessiva pensione risultante dalla somma della quota retributiva e della quota contributiva; che sarebbe inaccettabile che con il passaggio al regime contributivo introdotto per rendere più sostenibile il sistema previdenziale, il sistema misto fosse reso più conveniente (per la neutralizzazione del "tetto" sulla quota contributiva) rispetto alla pensione interamente liquidata in base al solo criterio retributivo previgente; il motivo merita accoglimento; la Legge n. 859 del 1965, contenente "Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea" all'art. 24 co.1, ha introdotto il cd. tetto pensionistico costituito da una misura della pensione calcolata sulla media annuale delle retribuzioni assoggettabili a contribuzione percepite negli ultimi 5 anni di servizio;la stessa norma, nel determinare le modalità di calcolo della misura, al co.5, individua tre tetti pensionistici basati sull'anzianità aziendale (fra 15 e 20 anni - fra 20 e 25 anni - oltre i 25 anni); introdotto il sistema contributivo con Legge n. 335 del 1995, per coloro che, come [OSCURATO:PERSONA], al 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di 18 anni di contribuzione, la pensione deve essere calcolata col cd. sistema misto; nel caso in esame l'introduzione del nuovo sistema contributivo va raccordato alla specifica disciplina pensionistica degli iscritti al cd. [OSCURATO:PERSONA] gestito dall'INPS contenuta nel d.lgs. n. 164 del 1997 rubricato "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea"; tale norma, all'art. 14, co.2, sancisce che per gli iscritti a detto fondo la pensione è determinata in base al sistema del pro quota di cui all'art.1, co. 12 della I. n. 335 del 1995; si tratta, come correttamente deduce la difesa dell'istituto ricorrente, di una pensione che resta unica, in virtù dell'esplicito richiamo alla I. n. 335 del 1995, sebbene sia resa per legge suscettibile di due differenti criteri sul piano del calcolo; quanto poi al cd. "tetto pensionistico" per gli iscritti al [OSCURATO:PERSONA], di cui qui si controverte, lo stesso d.lgs. n. 164 del 1997, non soltanto non lo ha abolito, ma ha provveduto ad inasprirne il peso (fino al 10% entro il 2000 e fino al 20% per gli anni successivi al 2000) a carico dei trattamenti soggetti alla precedente disciplina (in seguito sostituita dall'art. 8 della L. n. 480 del 1988 "Modificazioni della normativa relativa al Fondo di Previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea": va precisato, per completezza, che la legge del 1988 sopra richiamata non incideva sulla misura del tetto massimo pensionabile, ma solo sulla retribuzione annuale parametro da considerarsi ai suesposti fini); la materia sembra essere giunta ad un definitivo assestamento con l'entrata in vigore della Legge n. 291 del 2004 di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante "Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali" ove si prevede che "A decorrere dal 10 gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere 180 per cento della retribuzione pensionabile, determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite"; il legislatore prosegue, perciò, nel proprio intento di mantenere il cd. "tetto pensionistico" per gli iscritti al [OSCURATO:PERSONA], modificandone la sola modalità di attuazione, che passa dalla mera previsione di una percentuale definita in misura fissa, sebbene variata nel tempo (10%, 20%), all'elaborazione di un meccanismo di fissazione del tetto alle rispettive quote (retributiva e contributiva) che concorrono a determinare l'intero trattamento pensionistico secondo il sistema misto, in base ai rispettivi tassi di rendimento prefissati; in definitiva, il sistema normativo non ha mai contraddetto l'intento di porre un limite reddituale alla pensione degli iscritti al [OSCURATO:PERSONA]; anche gli interventi susseguenti all'introduzione del sistema di calcolo cd. misto, prevedono che la riduzione (il cd. tetto) sia parametrata alla complessiva retribuzione pensionabile, senza nessun riferimento al regime di calcolo in concreto applicabile; pertanto, non riscontrandosi nessun distinguo nella legge tra quote di pensione calcolate col sistema retributivo e contributivo in relazione alla determinazione del tetto pensionistico, deve ritenersi, diversamente da quanto argomentato dalla Corte territoriale, che quanto alle pensioni calcolate col sistema misto il legislatore abbia voluto mantenere il tetto di riduzione sull'ammontare del trattamento pensionistico considerato nella sua unitarietà, e non unicamente sulla quota calcolata col sistema retributivo; in conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, la quale provvede