CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla richiesta d'ufficio di correzione dell'errore materiale contenuto nell' incipit del dispositivo steso in calce alla sentenza di questa Sezione della Corte di Cassazione del 3 giugno 2022 n. 35183, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e il provvedimento indicato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che nell' incipit del dispositivo redatto in calce alla sentenza n. 35183 del 3 giugno 2022, risulta dopo l'espressione " P.Q.M." un refuso estraneo al corpo della decisione e del tutto irrilevante rispetto al contenuto della stessa e che, pertanto, deve essere espunto mediante la procedura dell'oscuramento; P.Q.M. Dispone espungersi mediante oscuramento dal dispositivo redatto in calce alla sentenza n.35183 del 3 giugno 2022 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, il termine riportato dopo l'acronimo "P.Q.M." Manda alla cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso il 13