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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 09219/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 170/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40728/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1975; avverso la sentenza del 18 settembre 2025 del Tribunale di Brescia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due.

La pena è stata applicata per i reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9219/2026 Roma, lì, 10/03/2026

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un unico motivo deduce violazione di legge, per non avere il giudice correttamente applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Più in particolare, dopo aver ritenuto la continuazione tra le due contravvenzioni, il Tribunale ha determinato la durata della sospensione della patente di guida in 2 anni (pari, evidentemente, al minimo edittale previsto dall'art. 187 cod. strada), prendendo in considerazione la durata minima edittale, e raddoppiandola in quanto il veicolo utilizzato apparteneva a soggetto estraneo al reato; invece, avrebbe dovuto applicare la disciplina del cumulo materiale delle sanzioni previste dalle due differenti fattispecie, e determinare quindi anche il periodo di durata della sospensione della patente di guida - per almeno mesi 6 - per l'ulteriore reato commesso dall'imputato, come contestato al capo B, per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667 - 01).

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

4. Osserva il Collegio che la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte del reo, ai sensi dell’art. 150 cod. pen.

Alla comunicazione inviata dal difensore di fiducia dell'imputato, in data 14 gennaio 2026, è allegato certificato dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Gussago da cui si ricava infatti che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 agosto 1975, è deceduto in Gussago il 13 novembre 2025.

4.1. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale - sia penale che civile - ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Santoro, Rv. 286271 – 01; Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206 – 01; Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160 - 01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 2012, F., Rv. 251981 – 01).

L'esistenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale (in questo senso già Sez.

U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245162 – 01).

4.2. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 170/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40728/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1975; avverso la sentenza del 18 settembre 2025 del Tribunale di Brescia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. La pena è stata applicata per i reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9219/2026 Roma, lì, 10/03/2026 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione di legge, per non avere il giudice correttamente applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Più in particolare, dopo aver ritenuto la continuazione tra le due contravvenzioni, il Tribunale ha determinato la durata della sospensione della patente di guida in 2 anni (pari, evidentemente, al minimo edittale previsto dall'art. 187 cod. strada), prendendo in considerazione la durata minima edittale, e raddoppiandola in quanto il veicolo utilizzato apparteneva a soggetto estraneo al reato; invece, avrebbe dovuto applicare la disciplina del cumulo materiale delle sanzioni previste dalle due differenti fattispecie, e determinare quindi anche il periodo di durata della sospensione della patente di guida - per almeno mesi 6 - per l'ulteriore reato commesso dall'imputato, come contestato al capo B, per pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Guizzo, Rv. 248667 - 01). 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Osserva il Collegio che la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte del reo, ai sensi dell’art. 150 cod. pen. Alla comunicazione inviata dal difensore di fiducia dell'imputato, in data 14 gennaio 2026, è allegato certificato dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Gussago da cui si ricava infatti che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 agosto 1975, è deceduto in Gussago il 13 novembre 2025. 4.1. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale - sia penale che civile - ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Santoro, Rv. 286271 – 01; Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206 – 01; Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160 - 01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 2012, F., Rv. 251981 – 01). L'esistenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale (in questo senso già Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245162 – 01). 4.2. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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