CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 46044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 30/9/2022 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica, depositata nell'interesse del ricorrente, con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Terni il 5 marzo 2014. 2. Avverso la suindicata ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per essersi il procedimento dinanzi al Tribunale di Terni svolto senza che l'imputato ne fosse a conoscenza e fossero rispettate le disposizioni poste dall'ordinamento a tutela della conoscenza del procedimento penale da parte dell'imputato. Nonostante fosse latitante, l'imputato era stato dichiarato libero contumace e il Tribunale di Terni aveva provveduto a notificare l'estratto contumaciale al difensore di ufficio, ritenendo erroneamente che da quel momento l'imputato dovesse ritenersi messo validamente a conoscenza del procedimento a suo carico. Inoltre, già l'atto di appello presentato il 28 gennaio 2022, ovvero quasi 8 anni di distanza dalla sentenza di primo grado, doveva essere qualificato come richiesta di rimessione in termini ovvero di rescissione del giudicato. In applicazione delle regole della contumacia, non potrebbe ritenersi perfezionata l'effettiva conoscenza del procedimento in capo all'imputato neanche alla data del 30 dicembre 2021, richiamata nell'ordinanza impugnata, e, quindi, dovrebbe ritenersi permanente la possibilità del medesimo di fare richiesta di essere rimesso nelle condizioni di vedere celebrato un nuovo processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondate le censure proposte. 2. Giova premettere che questa Corte, con la sentenza del 3 maggio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Perugia aveva a sua volta dichiarato inammissibile l'appello presentato dal medesimo Verbofshi contro la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Terni il 5 marzo 2014. Nella menzionata precedente sentenza, questa Corte ha affermato che il Collegio di appello di Perugia aveva preliminarmente rilevato che la firmataria dell'atto di appello, avv. [OSCURATO:PERSONA], si era qualificata difensore del Verbofshi "giusta nomina fatta dal detenuto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]" ma che tale nomina non risultava versata in atti, non essendo così possibile comprendere se riguardasse il presente o altro procedimento, atteso che l'appellante era gravato anche da altre pendenze. Questa Corte ha, quindi, rilevato che a tale rilievo nulla aveva opposto la difesa del ricorrente, sicché già questo rendeva inammissibile l'impugnazione per violazione del disposto degli artt. 571 e 591, lett. a) cod. proc. pen., in quanto proposta da soggetto non legittimato. Nella precedente sentenza di questa Corte si è rilevato, inoltre, che a tale preliminare rilievo occorreva aggiungere che quel che in realtà la difesa lamentava (ribadita anche fra le righe dei motivi aggiunti) è che il ricorrente non aveva mai avuto cognizione del procedimento a suo carico, "con la conseguenza, però, che avrebbe dovuto proporre istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 625-ter (disciplina previgente) o 629-bis (disciplina attuale) cod. proc. pen., personalmente o a mezzo difensore munito di procura speciale (art. 625- ter, comma 2, abrogato o art. 629-bis, comma 2), in tal caso risaltando ancor più la mancanza di legittimazione del difensore che lo assiste nella presente procedura". Dala lettura della sentenza, come sopra riportata, emerge evidente che la precedente impugnazione non poteva essere qualificata come istanza di rescissione e, ad ogni modo, che il difensore era carente di legittimazione. 3. Deve poi rilevarsi che la Corte di appello, con l'ordinanza del 30 settembre 2022, nel disattendere la richiesta di rescissione, ha evidenziato che l'imputato, nella relativa richiesta, aveva dichiarato che, appena avuta conoscenza del giudizio celebratosi innanzi al Tribunale di Terni, il giorno del suo arresto, avvenuto il 30 dicembre 2021, immediatamente, nei termini di legge, aveva interposto atto di appello alla suddetta sentenza per il tramite del difensore. Secondo la Corte di appello, dunque, con tali affermazioni il difensore aveva attestato che Verbofshi era a conoscenza del processo il 30 dicembre 2021, così che la richiesta di rimessione in termini o di rescissione del giudicato doveva essere presentata entro 30 giorni da tale data mentre è stata spedita a mezzo posta il 15 settembre 2022 e, quindi, tardivamente. 4. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette, sfuggono a ogni rilievo censorio. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dekla Cassa delle ammende. Così decis