CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 01/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, assunto d'ufficio, il G.i.p. del Tribunale di Napoli riduceva di un sesto, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con antecedente sentenza del medesimo Ufficio, resa in rito abbreviato e divenuta irrevocabile per mancata interposizione di gravame. 2. Ricorre per cassazione, mediante identici atti, distintamente riferibili a ciascun condannato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale, negando che il giudice a quo potesse attivarsi d'ufficio per concedere la riduzione di pena in discorso. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con cui invoca la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il disposto combinato degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso la decisione del giudice dell'esecuzione in materia di riduzione di un sesto della pena a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen - correttamente assunta senza formalità di procedura - è ammessa opposizione davanti allo stesso giudice, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento; in sede di opposizione si segue il procedimento regolato dall'art. 666 del codice di rito ed è assicurato il contraddittorio camerate. Non è possibile, avverso l'iniziale decisione de plano, il ricorso diretto per cassazione, ammesso solo avverso l'ordinanza che definisce l'opposizione. In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il proposto ricorso deve essere qualificato come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Napoli per la decisione al riguardo. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione quale opposizione, dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l'ulteriore c