CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 23773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 17/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Verona in data 07/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 640, commi primo e secondo n. 2 bis e 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; osservato che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa evincendola pertinentemente dalle condizioni di età avanzata della vittima (all'epoca dei fatti di anni 73), la quale viveva sola in casa con problemi di salute da cui era afflitta che la rendevano una persona fragile e vulnerabile, correttamente desumendo la particolare vulnerabilità della p.o. anche dalle modalità della condotta posta in essere della prevenuta consistite nell'aver carpito la fiducia della donna anziana, facendosi credere un'inviata della parrocchia nonché un'amica della madre defunta per farsi consegnare denaro e gioielli grazie a particolari rituali propiziatori e alla condivisione dei ricordi legati alla madre scomparsa (vedi, in particolare, pagg. 5- 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 I