CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 28942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (6 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 230 L. Fall.; [OSCURATO:PERSONA] che i due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici per indeterminatezza e privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e (arversament'q della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente