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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15408/2026

Testo disponibile della fonte

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egale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLiguria n. 1444/2017, depositata il 9 ottobre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11513/2018Numero sezionale 3970/2026Numero di raccolta generale 15408/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Delfinoe bevande con annesso intrattenimento, veniva sottoposta adprovinciale di Genova, conclusasi con processo verbale diconstatazione, relativo all’anno d’imposta 2009, nel quale venivanocontestate violazioni in materia di IVA e imposte dirette, oltre aviolazioni dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI).

Sulla base di talel’ISI e, in data 18 novembre 2014, un atto di contestazione con ilquale veniva irrogata alla società la sanzione amministrativa dieuro 12.513,33 per l’omesso versamento di tale imposta.Avverso l'avviso di accertamento riguardante le sanzioni lasocietà proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Genova.Con sentenza n. 702/04/2016, la Commissione tributariaprovinciale rigettava il ricorso.2. - La società proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Liguria.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di secondogrado.Con sentenza n. 1444/02/2017, depositata il 9 ottobre 2017,la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello.3. – Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. di DelfinoAlessandro e [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo posta in liquidazione,ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 11513/2018Numero sezionale 3970/2026Numero di raccolta generale 15408/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso la società deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché degli artt. 101, 156, comma 2, e 159 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., come richiamatodall’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Si lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale abbia comunicato l’avviso ditrattazione dell’udienza di appello fissata per il 12 settembre 2017con un preavviso inferiore ai trenta giorni liberi previsti dall’art. 31del d.lgs. n. 546 del 1992, computato tenendo conto dellasospensione feriale dei termini.

Tale violazione avrebbe inciso suldiritto di difesa della ricorrente, impedendole sia il depositotempestivo di memorie e documenti sia la partecipazioneall’udienza di discussione, che si sarebbe svolta con la solapresenza della difesa dell’Amministrazione finanziaria.

Si denuncia,pertanto, la nullità del procedimento di appello e, in via derivata,della sentenza impugnata.1.1. – Il motivo è fondato.Nel processo tributario, la comunicazione alle parti dell'avvisodi fissazione dell'udienza di discussione, almeno trenta giorniprima, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 - applicabileanche al giudizio di appello in virtù del richiamo operato dalsuccessivo art. 61 -, assolve a un'essenziale funzione di garanziadel diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché la suaomissione determina la nullità della decisione comunquepronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione dellacausa nel merito da parte della Suprema Corte, quando non sononecessari ulteriori accertamenti in fatto e deve essere risolta unaquestione di mero diritto (Cass. n. 32434/2025; Cass. n.27837/2018).Numero registro generale 11513/2018Numero sezionale 3970/2026Numero di raccolta generale 15408/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nel caso di specie, non è stato rispettato il termine di 30 giorniintercorrente tra la comunicazione, in data 26 luglio 2017, tenutoconto del periodo di sospensione feriale, e l’udienza di trattazionedel 12 settembre 2017, circostanze invero non oggetto dicontestazione, ritenendo la controricorrente – in contrasto con lagiurisprudenza richiamata – che il termine non sia perentorio.2. – Gli ulteriori motivi restano assorbiti (con il secondo motivodi ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 60, comma 1, lett. a), e dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973, nonché degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza haritenuto sanata la notificazione dell’atto di contestazione perraggiungimento dello scopo.

Con il terzo motivo si deduce, in viasubordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma1, della l. n. 212 del 2000, dell’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600del 1973 e dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,richiamato dall’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 sulla mancataallegazione, all’atto di contestazione delle sanzioni, del processoverbale di constatazione e dei relativi allegati).3. – Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso, lacassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria, in diversa composizione anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 11513/2018Numero sezionale 3970/2026Numero di raccolta generale 15408/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 maggio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLiguria n. 1444/2017, depositata il 9 ottobre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11513/2018Numero sezionale 3970/2026Numero di raccolta generale 15408/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Delfinoe bevande con annesso intrattenimento, veniva sottoposta adprovinciale di Genova, conclusasi con processo verbale diconstatazione, relativo all’anno d’imposta 2009, nel quale venivanocontestate violazioni in materia di IVA e imposte dirette, oltre aviolazioni dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI). Sulla base di talel’ISI e, in data 18 novembre 2014, un atto di contestazione con ilquale veniva irrogata alla società la sanzione amministrativa dieuro 12.513,33 per l’omesso versamento di tale imposta.Avverso l'avviso di accertamento riguardante le sanzioni lasocietà proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Genova.Con sentenza n. 702/04/2016, la Commissione tributariaprovinciale rigettava il ricorso.2. - La società proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Liguria.L’Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di secondogrado.Con sentenza n. 1444/02/2017, depositata il 9 ottobre 2017,la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello.3. – Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. di DelfinoAlessandro e [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo posta in liquidazione,ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 11513/2018Numero sezionale 3970/2026Numero di raccolta generale 15408/2026Data pubblicazione 20/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso la società deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché degli artt. 101, 156, comma 2, e 159 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., come richiamatodall’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale abbia comunicato l’avviso ditrattazione dell’udienza di appello fissata per il 12 settembre 2017con un preavviso inferiore ai trenta giorni liberi previsti dall’art. 31del d.lgs. n. 546 del 1992, computato tenendo conto dellasospensione feriale dei termini. Tale violazione avrebbe inciso suldiritto di difesa della ricorrente, impedendole sia il depositotempestivo di memorie e documenti sia la partecipazioneall’udienza di discussione, che si sarebbe svolta con la solapresenza della difesa dell’Amministrazione finanziaria. Si denuncia,pertanto, la nullità del procedimento di appello e, in via derivata,della sentenza impugnata.1.1. – Il motivo è fondato.Nel processo tributario, la comunicazione alle parti dell'avvisodi fissazione dell'udienza di discussione, almeno trenta giorniprima, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992 - applicabileanche al giudizio di appello in virtù del richiamo operato dalsuccessivo art. 61 -, assolve a un'essenziale funzione di garanziadel diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché la suaomissione determina la nullità della decisione comunquepronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione dellacausa nel merito da parte della Suprema Corte, quando non sononecessari ulteriori accertamenti in fatto e deve essere risolta unaquestione di mero diritto (Cass. n. 32434/2025; Cass. n.27837/2018).Numero registro generale 11513/2018Numero sezionale 3970/2026Numero di raccolta generale 15408/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nel caso di specie, non è stato rispettato il termine di 30 giorniintercorrente tra la comunicazione, in data 26 luglio 2017, tenutoconto del periodo di sospensione feriale, e l’udienza di trattazionedel 12 settembre 2017, circostanze invero non oggetto dicontestazione, ritenendo la controricorrente – in contrasto con lagiurisprudenza richiamata – che il termine non sia perentorio.2. – Gli ulteriori motivi restano assorbiti (con il secondo motivodi ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 60, comma 1, lett. a), e dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del1973, nonché degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza haritenuto sanata la notificazione dell’atto di contestazione perraggiungimento dello scopo. Con il terzo motivo si deduce, in viasubordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma1, della l. n. 212 del 2000, dell’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600del 1973 e dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,richiamato dall’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 sulla mancataallegazione, all’atto di contestazione delle sanzioni, del processoverbale di constatazione e dei relativi allegati).3. – Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso, lacassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione. Il giudice del rinvio provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria, in diversa composizione anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Numero registro generale 11513/2018Numero sezionale 3970/2026Numero di raccolta generale 15408/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 maggio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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