CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 32382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il Difensore: è presente l'[OSCURATO:PERSONA] METTA, del Foro di FOGGIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] BARBETTI, che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Bari, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il 27 ottobre - 26 novembre 202, ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bari/ il 1° giugno 2022 (provvedimento integrato il 13 giugno 2022) ha disposto - tra l'altro, per quanto in questa sede rileva - il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di un immobile in Lucera (FG), immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], al quale è pervenuto per successione, con esclusione della facoltà di uso. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per detenzione a fine di cessione di cocaina, in più occasioni, fatti commessi tra il 28 agosto ed 11 13 ottobre 2020. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, quanto, appunto/ al sequestro dell'immobile, che sino al momento dell'esecuzione era adibito a casa familiare (marito, moglie e tre figli), [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge. Il ricorrente sottolinea che l'immobile, che gli è pervenuto per successione ereditaria dal padre, è stato costruito abusivamente nell'anno 1993, che due anni dopo, nel 1995, è stata avanzata richiesta di condono edilizio, sinora \TTO Q. inevasa, come da documentazione del Comune, che allega all'ittpugnazione; che già nella richiesta di riesame si erano evidenziati sia la abusività dell'opera che la pendenza del procedimento per la sanatoria quali elementi ostativi alla sussistenza del periculum in mora, essendo il bene inalienabile. Tale deduzione difensiva è stata superata dal Tribunale con un argomento che si ritiene essere una "forzatura" (così alla p. 2 del ricorso), non potendosi - si sottolinea - sottoporre a sequestro nessun bene in difetto di pericolo nel ritardo, e meno che mai la casa di famiglia, con violazione non solo degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. ma anche del diritto all'abitazione, tutelato dalla Costituzione e da norme sovranazionali. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 17 aprile 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I1 ricorso è infondato e deve essere rigettato, con condanna alle spese (art. 616 cod. proc. pen.), per le seguenti ragioni.2.11 secondo tra i motivi di ricorso al Tribunale per il riesame era incentrato sul periculum in mora, la cui sussistenza si contestava da parte del ricorrente richiamando il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite, che, proprio in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diverso da quello "impeditivo", hanno precisato (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848) che «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff: Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943. Inoltre, nel terzo motivo di ricorso al Tribunale per il riesame si sottolineava, tra l'altro, la inalienabilità dell'immobile in questione, in ragione della sua abusività, confermata anche dalla attestazione del geom. Santoro in data 29 agosto 2022, allegata al ricorso. Ebbene, alla p. 3 dell'ordinanza impugnata si legge che l'argomento della non alienabilità per abusività «non persuade, atteso che - stando alle stesse deduzioni difensive - la pratica per il condono non è completa ma non vi sono ostacoli amministrativi a che venga completata, con conseguente alienabilità dell'immobile». Appare opportuno rammentare che, secondo l'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, «Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 10 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo [...1». L'esatto significato da attribuire alla norma richiamata, in passato oggetto di contrasto interpretativo, è stato precisato da Sez. U civ., n. 8230 del 22/03/2019, Fabricatore vs. A, Rv. 653283, nel senso della sussistente commerciabilità, a certe condizioni, anche dell'immobile abusivo. Non essendovi, dunque, un impedimento di legge alla alienabilità dell'immobile abusivo, la, pur stringata ma non illogica, motivazione che assiste il provvedimento impugnato non è illegittima. 3. Discende la statuizione in dispositivo. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna i