CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11277/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla non punibilità della condotta ex art. 393-bis cod. pen., non è deducibile in quanto solo formalmente denuncia un vizio consentito, risultando invece, articolato in fatto; rilevato inoltre, che il suddetto motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag.4 con riferimento alla condotta dell'imputato, tesa a contrastare l'azione degli operanti, intervenuti per un assembramento di persone in violazione delle misure di prevenzione per l'emergenza da Covid-19, con ripetute minacce e opponendosi all'identificazione, in assenza di qualsiasi motivo che potesse far ritenere illegittimo o arbitrario l'intervento degli operanti; pag. 5 e 8 in ordine alla corretta esclusione della scriminante anche in forma putativa, v. Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estesore [OSCURATO:PERSONA] idente