CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 marzo 2025
Cassazione n. 21230/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso Corte di appello di Sassari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15 aprike 2024 dai Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]>che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per I rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I! Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ricorre per cassazione avverso !a sentenza del Tribunale di Sassari che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod pen, perché ;I fatto non sussiste, deducendo sia la mancanza di motivazione sulla insussistenza della violenza esercitata nei confronti dei pubblici ufficiali (circostanza risultante dalla deposizione dei teste di polizia giudiziaria che ha riferito che l'imputato si era rifiutato di consegnare i documenti e che solo con l'intervento di una seconda pattuglia gli operanti erano riusciti ad impedirgli di scappare e a condurlo presso i loro uffici per l'identificazione), nonché la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, accordando preferenza alla versione difensiva, ha escluso la sussistenza di una condotta violenta dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che l'imputato si rifiutò di consegnare i documenti ed insultò gli operanti che, con la forza e l'intervento di una seconda pattuglia, riuscirono a portarlo in ufficio per l'identificazione, impedendogli la fuga. Correttamente, dunque, a fronte di una condotta certamente censurabile, ma non qualificabile come forma di violenza o di minaccia, il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (cfr. con riferimento alla inidoneità ad integrare il reato del comportamento espressivo di volgarità ingiuriosa, Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 253813). P.Q.M. Dichiara inammissibile 1 ricorso. Così deciso il 20 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensare Il