CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la prescrizione del reato Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 23/03/2022 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale che il 05/07/2012 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per ricettazione attenuata di una bicicletta da donna marca mondial, risultata provento di furto, commesso il 26 agosto 2029, con le attenuanti prevalenti sulla ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale. 2. Deduce il ricorrente: 2.1. nullità della sentenza per violazione delle disposizioni attinenti la procedura camerale non partecipata ex articolo 23 bis L. n. 176/2020 per omessa valutazione delle conclusioni della difesa, seppure consegnate entro i termini stabiliti, con conseguente violazione del diritto di difesa; 2.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato; 2.3. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo; 2.4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena 2.5. violazione dell'articolo 597 cod.proc.pen. quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta del procuratore generale di escludere la recidiva. Omessa motivazione in ordine al mancato esercizio dei poteri ufficiosi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato Deve preliminarmente rilevarsi che diversamente da quanto indicato nella intestazione della sentenza e nel corpo della motivazione nel verbale dell'udienza in camera di consiglio del 23/03/2022 la Corte territoriale ha dato atto che il 14/03/2022 sono pervenute le conclusioni del Procuratore generale e il 16/03/2022 le conclusioni della difesa dell'imputato. Conclusioni che sono state allegate agli atti con le quali il Procuratore generale ha chiesto che, esclusa la recidiva, il reato fosse dichiarato estinto per prescrizione e la difesa dell'imputato ha chiesto l'accoglimento dei motivi d'appello in principalità e in subordine declaratoria di prescrizione. Trattasi pertanto di mero errore materiale che nessuna incidenza ha avuto nella decisione, a fronte del fatto che nel verbale è stato dato atto della produzione delle conclusioni da parte della difesa e a fronte di un completo esame di tutti í motivi di appello. Deve aggiungersi che affinché l'atto di cui si lamenta l'omessa valutazione sia concretamente riconducibile alla categoria delle "conclusioni scritte", che il giudice deve necessariamente esaminare ai fini della decisione, occorre che questo abbia un effettivo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni che hanno determinato l'impugnazione del provvedimento e, eventualme:ìte, anche a "contrastare" le difformi conclusioni del pubblico ministero. L'atto, dunque, al di là della mera ed apparente autodefinizione in termini di "conclusione, deve costituire effettivo esercizio del diritto difensivo. Solo in tal caso, dunque, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte determina una lesione del diritto di intervento dell'imputato. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che l'atto trasmesso dalla difesa, contenga delle conclusioni meramente apparenti, ma in realtà prive di un autonomo contenuto valutabile ai fini dell'esame dell'atto di impugnazione, in relazione a1 quale non appare configurabile alcuna omessa valutazione da parte della Cote territoriale avendo questa compiutamente esaminato tutti i motivi di appello. Né a diversa conclusione può giungersì in considerazione dell'omessa attestarone in sentenza della trasmissione di un atto privo di un concreto contenuto difensivo 9lutabile, trattandosi di una mera irregolarità inidonea a viziare il provvedimento. 2. Con i motivi sub 2, 3 e 4 il ricorrente, reiterando analoghe doglianze avanzate in sede d'appello, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che pòssa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il riCorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processualì. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico- giuridico con le quali il ricorrente non si confronta. Così come con motivazione coerente e logica è stato dato atto delle ragioni che impedivano la concessione del beneficio la sospensione condizionale. 3. Con riguardo al quinto motivo deve osservarsi che il potere ex art. 597 cod.proc.pen che il ricorrente sollecita costituisce una deroga al principio devolutivo. La peculiarità della deroga, disciplinata dal quinto comma, al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo, secondo il quale l'ambito della cognizione del giudice di appello è limitato ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, risiede proprio nella sua eccezionalità che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen., avuto riguardo, in entrambi i casi, alle circostanze indicate nell'art.133 cod. pen., e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti -comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione. Questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n.225533 del 2019, Salerno) ha ritenuto corretto riconoscere l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge (o di una o più attenuanti), come un "dovere", in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se divenuti attuali proprio nel giudizio di appello. Tale potere-dovere, essendo espressamente attribuito al giudice, "di ufficio", dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello. E, tuttavia, l'esercizio di esso va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito. E' di tutta evidenza come l'esclusione della recidiva non rientri tra i poteri officiosi previsti dall'articolo 597 comma 5. Nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata in sede di appello dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che trattasi di motivo nuovo che investe questioni di fatto non valutabile in questa sede. Considerato che il giudizio di bilanciamento non può essere preso in considerazione ai fini di stabilire il tempo necessario per prescrivere (articolo 157 comma due) deve darsi atto che, alla data della pronuncia d'appello e anche alla data odierna, a prescindere dalla inammissibilità del ricorso, il reato non è prescritto. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile il ricorso e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 i