CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24685/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 16927 /20 20 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 gennaio 1961 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VV), in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 61A03 F537R), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA],e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catanzaro , che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento (indirizzi p.e.c.dei difensori: “[OSCURATO:EMAIL]” e “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente e intimato incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VV) il 7 settembre 1955 e residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 265 ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 55P47 H271C), quale erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], nato aViterbo il 4 settembre 1955 e deceduto in Roma il 10 marzo 2020 , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, giusta procuraspeciale allegata al controricorso notificato in data 20 luglio 2020 n. 16927/2020R.G. Cron. Rep. C.C.29/5/2024 Restituzione di somme date a mutuo - Improcedibilità del ricorsoprincipale - Inefficacia del ricorso incidentale.(indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente e ricorrente incidentale - avversola sentenza della Corte d’appello di Catanzaron. 1944/2019, pubblicata il 10 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] ; lettala memori a illustrativ a depositat a nell’interesse de l ricorrente , ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con atto di citazione notificato il 18 settembre 2008, il sig. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio , d inanz i al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , il sig. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo : 1) che fosse accertat o il debito di quest’ultimo nei confronti dell’istante, per il complessivo importo di €. 13.531,17 (euro tredicimilacinquecentotrentuno/17) , ricevuto , in più riprese,a titolo di mutuo; 2) che, conseguentemente , il convenuto fosse condannato all’immediata restituzione della suddetta somma di denaro, oltre interessi legali, decorrenti dalle date di ciascuna dazione. Si costituivain giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA] , contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva la prescrizione parzialedel credito vantato dall’attore e deduceva di non aver mai richiesto a quest’ultimo alcun prestito, in quanto le somme di denaro gli erano state corrisposte a titolo di mandatoper l’acquisto dei materiali necessari e per il pagamento delle imprese che dovevano occuparsi dell’edificazione di un immobile di proprietà dell’istante, sito in [OSCURATO:PERSONA] di Ricadi (VV) e da adibire a civile abitazione. Il Tribunale adito, con sentenza n. 456/2014, depositatain Cancelleria il 7ottobre 2014, rigettava la domanda giudiziale e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice adito dichiarava l’intervenuta prescrizione di una parte del credito vantato e, quanto alla parte residua, reputava infondata la pretesa affermando che parte attrice non aveva fornito alcuna prova circa l’esistenza di un valido titolo da cui scaturisse l’obbligazione restitutoria fatta valere.2.- Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2015 , p roponeva appelloil sig. [OSCURATO:PERSONA] , lamentando : 1) l ’ errone a declaratoria di prescrizione parziale del credito azionato, stante l’esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione medesima ; 2) l’erronea applicazione della regola di riparto dell’onere probatoriocon riguardo al rapporto di mutuo allegato a sostegnodel menzionato credito restitutorio. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe , in parziale accoglimento dell’appello,condannava il sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore dell’appellante sig. [OSCURATO:PERSONA] , della minor e somma di €. 5.164,57 (euro cinquemilacentosessantaquattro/57),a titolo di restituzione di quanto ricevuto a mutuo, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. 3.-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, il sig. [OSCURATO:PERSONA] . Ha resistito, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA], quale erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto. Quest’ultima ha proposto altresì ricorso incidentale(tardivo), affidato a un unico motivo. 4.-La part e ricorrente ha depositato memori a illustrativ a . [OSCURATO:PERSONA] 1.- Anzitutto deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale, ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c.. 2.-Ed invero, a fronte della notificazione, perfezionatasi in data 10 giugno 2020, talericorso risulta essere stato depositato in Cancelleria solo in data7 luglio 2020 e, dunque, ben oltre il termine di venti giorni previsto, a pena d’improcedibilità, dalla menzionata disposizione normativa. Né, del resto, può assumere rilevanza alcuna la mancata contestazione della parte controricorrente, atteso che, come più volte chiarito da questa Corte, il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo(Cass., Sez. U, sentenza n. 10648 del 2 maggio 2017, Rv. 643945 - 01 , in motivazione, nonché Cass., Sez. 6, ordinanza n. 30918 del 22 dicembre 2017, Rv. 647031-01). 3. -In applicazione dell’art. 334, comma 2, c.p.c., l’improcedibilità del ricorso principale comporta la perdita di efficacia di quello incidentale. 4.- Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, in conclusione, la declaratoria di improcedibilitàdel ricorso principale e di inefficacia di quello incidentale, ravvisandosi altresì la superfluità di dar conto, in dettaglio , dei singoli motivi di censura. 5. - L a reciproca soccombenza delle parti giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente procedimento di legittimità, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.. 6. -Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. Non altrettanto può dirsi con riguardoal ricorso incidentale, giacché, come chiarito da questa Corte, «In tema di impugnazioni, la condanna al pagamento del "doppio" delcontributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrenteincidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.» (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 1343 del 18 gennaio 2019, Rv. 652317-01; nello stesso senso, cfr., altresì, Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 18348 del 25 luglio 2017, Rv. 645149-01, secondo cui «Il controricorrente, il cui ricorsoincidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento deldoppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.»). P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e la perdita di efficacia di quello incidentale; compensa interamente , tra le parti, le spese del presente giudiziodi legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis