CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 15126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 16 ottobre 1971 o- Ed-c-10 C41-"PiR avverso l'ordinanza del 20 settembre 2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato la dichiarazione di ricusazione dallo stesso proposta nei confronti del dottor [OSCURATO:PERSONA], componente del Collegio della V^ sezione penale della Corte di appello di Milano n chiamato a decidere del gravame interposto dal ricorrente avverso la confisca di prevenzione resa ai suoi danni dal Tribunale di Milano con decreto del 22 giugno 2016; rilevato, in particolare, che con la decisione gravata è stata negata la sussistenza dell'ipotesi di ricusazione prospettata dal ricorrente- ai sensi dell'art 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.- per avere la Corte del merito escluso che il Giudice ricusato, esitando negativamente, quale componente del citato collegio, due diverse istanze istruttorie proposte dalla difesa del Lampada, abbia operato alcuna anticipata valutazione della futura definizione del merito del relativo giudizio; rilevato, ancora, che il ricorso - dopo una lunga premessa imposta dal complesso iter processuale che ha riguardato e riguarda la trattazione, in primo e secondo grado, della misura di prevenzione applicata in danno del Lampada ( iter caratterizzato dalla proposizione di numerose dichiarazioni di ricusazione, alcune delle quali accolte all'esito di appositi ricorsi di legittimità all'uopo interposti nei confronti di alcuni dei componenti dei Collegi di volta in volta chiamati a statuire sulle diverse istanze- anche di matrice cautelare e relative alla persistente efficacia del sequestro all'uopo disposto- articolate dal proposto)- si fonda su tre diversi motivi di doglianza, il primo dei quali manifestamente infondato e gli altri due in radice inammissibili; ritenuto in particolare che con il primo motivo si denunzia la mancata notifica al Lampada dell'avviso relativo alla udienza di trattazione camerale della dichiarazione di ricusazione, aspetto smentito dalla disamina degli atti trasmessi alla Corte che danno invece conto della rituale notifica resa al ricorrente per l'udienza del 15 settembre 2022, alla quale il Lampada non ebbe a presenziare, (udienza) poi rinviata a quella di definizione della richiesta di ricusazione che occupa (20 settembre 2022) per l'impedimento del difensore in quella occasione addotto, senza che fosse necessario rinnovare l'avviso al Lampada, non comparso all'udienza originariamente fissata malgrado, per quanto già detto, la rituale instaurazione del relativo contraddittorio; ritenuto che con il secondo motivo si prospettano situazioni in fatto, non considerate dal provvedimento gravato, inerenti alla dinamica di concreta definizione delle istanze istruttorie prospettate dalla difesa del proposto e rigettate dal Collegio della Corte di appello di Milano competente a trattare l'appello proposto dal Lampada alla udienza del 6 novembre 2021 (che ad avviso del ricorrente sarebbero state decise il giorno prima con preventiva redazione anche della relativa motivazione, a conferma dell'assunto sotteso alla dichiarazione di ricusazione), situazioni che non trovano alcun conforto documentale - perchè solo affermate in modo suggestivo- e che in ogni caso non risultano prospettate con la dichiarazione di ricusazione, sicchè non possono essere veicolate per la prima volta in sede di legittimità; ritenuto, infine, che il terzo motivo è inammissibile perché generico e aspecifico in quanto si risolve in una apodittica contestazione delle ragioni valorizzate dal provvedimento gravato a sostegno della ritenuta insussistenza degli estremi dell'ipotesi di ricusazione prospettata, senza operare alcun confronto critico e diretto con le puntuali, coerenti e corrette argomentazioni spese dalla Corte del merito; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui al primo comma dell'art. 616, cod. proc. pen., determinare come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore d