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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32479/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. allargata dell'autovettura Golf tg. [OSCURATO:TARGA]; detta autovettura, formalmente appartenente a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe in realtà riconducibile all'indagato [OSCURATO:PERSONA], marito della Giorgi.

Strangio, raggiunto da ordinanza cautelare coercitiva personale, è indagato per una serie di reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.2.1.

Con il primo si deduce violazione di legge e omessa motivazione quanto al requisito della ragionevolezza temporale ai fini del giudizio di sproporzione; Il Tribunale, piuttosto che prendere in considerazione un arco temporale prossimo all'acquisto del bene - avvenuto nel 2021- avrebbe fatto riferimento ad un periodo dal 1997 al 2021: il reato spia "risulterebbe commesso dal 2020 al 2022".

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge; il Tribunale avrebbe omesso di motivare sul motivo di appello con il quale era stata evidenziata la sussistenza, secondo gli indici Istat, della proporzione tre redditi e beni nell'arco temporale 2017 - 2021, cioè nel periodo prossimo a quello in cui il bene è stato acquistato.

In detto periodo i redditi dell'indagato e del suo nucleo familiare sarebbero stati "in linea con gli indici Istat del costo della vita".

2.3. Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione quanto al motivo di gravame con cui era stato devoluto il profilo del periculum in mora; il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che su detto profilo nulla fosse stato dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità.

2. Va innanzitutto evidenziato che il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. è limitato dal primo comma dell'art. 325 all'esclusivo vizio di "violazione di legge"; può ritenersi infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge" (a norma, ad esempio, degli artt. 311, comma 2, per il ricorso "per saltum" in materia di misure cautelari personali e 325, comma 1, cod. proc. pen. per il ricorso in tema di misure cautelari reali), esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.

Nelle ipotesi indicate, il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso per cassazione il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che è configurabile quando la motivazione manchi o sia, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

In tali casi, si afferma, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.(Sez.

U., n. 5876 del 28/4/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez.

U., n.25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv.239692).

3. Alla luce di tali principi il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.

Il Tribunale, con una congrua motivazione, ha spiegato come: a) pur volendo ragionare con la difesa e ritenere di dover fare riferimento al periodo di accumulazione illecita dal 2020 al 2022 al fine del giudizio di sproporzione e di ragionevolezza temporale, nondimeno sussisterebbero i presupposti previsti dall'art.240 bis cod. pen., in quanto tutti i capi di imputazione relativi ai reati spia attengono a fatti commessi dal gennaio del 2020 al gennaio del 2022 e il bene per cui si procede è stato acquistato nel 2021, dunque all'interno del periodo di rilievo; b) per tutto il periodo dal 1997 al 2021 il nucleo familiare di Strangio, e, quindi, anche l'odierna ricorrente, aveva evidenziato una costante sproporzione per un valore pari di euro 490.584,61; c) l'assunto difensivo, secondo cui l'autovettura in sequestro sarebbe stata acquistata con i proventi economici derivanti dalla permuta di un'altra autovettura - a sua volta acquistata con il denaro proveniente da un risarcimento di danni, da un'indennità civile e dal versamento della somma di 11.000 - non avrebbe decisiva valenza ben potendo, diversamente dagli assunti difensivi, il denaro giacente sul conto avere qualsiasi provenienza, tenuto conto, da una parte, della sproporzione di cui si è detto e, dall'altra, della obiettiva circostanza che proprio la sproporzione in questione renderebbe non giustificabile la destinazione di quelle somme non al soddisfacimento dei bisogni familiari, quanto, piuttosto, all'acquisto dell'autovettura.

Rispetto a tale quadro di riferimento, non è obiettivamente chiaro perché, secondo il ricorrente, quella indicata sarebbe una motivazione apparente, tenuto conto peraltro della genericità degli assunti difensivi che nulla di specifico hanno spiegato e dedotto.

4. È invece infondato il terzo motivo.

Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, con l'atto di appello vi era stato un brevissimo riferimento alla insussistenza del periculum in mora, avendo la ricorrente affermato nell'occasione che il veicolo avrebbe dovuto essere restituito perché funzionale ad assicurare gli spostamenti necessari per le condizioni di salute della stessa Giorgi.

Si trattava, obiettivamente, di un motivo sin dall'origine inammissibile, atteso che nulla era stato dedotto sul perché le originarie esigenze cautelari avrebbero dovuto essere ritenute cessate in ragione delle necessità di salute della ricorrente.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. allargata dell'autovettura Golf tg. [OSCURATO:TARGA]; detta autovettura, formalmente appartenente a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe in realtà riconducibile all'indagato [OSCURATO:PERSONA], marito della Giorgi. Strangio, raggiunto da ordinanza cautelare coercitiva personale, è indagato per una serie di reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e omessa motivazione quanto al requisito della ragionevolezza temporale ai fini del giudizio di sproporzione; Il Tribunale, piuttosto che prendere in considerazione un arco temporale prossimo all'acquisto del bene - avvenuto nel 2021- avrebbe fatto riferimento ad un periodo dal 1997 al 2021: il reato spia "risulterebbe commesso dal 2020 al 2022". 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge; il Tribunale avrebbe omesso di motivare sul motivo di appello con il quale era stata evidenziata la sussistenza, secondo gli indici Istat, della proporzione tre redditi e beni nell'arco temporale 2017 - 2021, cioè nel periodo prossimo a quello in cui il bene è stato acquistato. In detto periodo i redditi dell'indagato e del suo nucleo familiare sarebbero stati "in linea con gli indici Istat del costo della vita". 2.3. Con il terzo motivo si deduce omessa motivazione quanto al motivo di gravame con cui era stato devoluto il profilo del periculum in mora; il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che su detto profilo nulla fosse stato dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità. 2. Va innanzitutto evidenziato che il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. è limitato dal primo comma dell'art. 325 all'esclusivo vizio di "violazione di legge"; può ritenersi infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge" (a norma, ad esempio, degli artt. 311, comma 2, per il ricorso "per saltum" in materia di misure cautelari personali e 325, comma 1, cod. proc. pen. per il ricorso in tema di misure cautelari reali), esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Nelle ipotesi indicate, il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso per cassazione il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che è configurabile quando la motivazione manchi o sia, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. In tali casi, si afferma, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.(Sez. U., n. 5876 del 28/4/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U., n.25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv.239692). 3. Alla luce di tali principi il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. Il Tribunale, con una congrua motivazione, ha spiegato come: a) pur volendo ragionare con la difesa e ritenere di dover fare riferimento al periodo di accumulazione illecita dal 2020 al 2022 al fine del giudizio di sproporzione e di ragionevolezza temporale, nondimeno sussisterebbero i presupposti previsti dall'art.240 bis cod. pen., in quanto tutti i capi di imputazione relativi ai reati spia attengono a fatti commessi dal gennaio del 2020 al gennaio del 2022 e il bene per cui si procede è stato acquistato nel 2021, dunque all'interno del periodo di rilievo; b) per tutto il periodo dal 1997 al 2021 il nucleo familiare di Strangio, e, quindi, anche l'odierna ricorrente, aveva evidenziato una costante sproporzione per un valore pari di euro 490.584,61; c) l'assunto difensivo, secondo cui l'autovettura in sequestro sarebbe stata acquistata con i proventi economici derivanti dalla permuta di un'altra autovettura - a sua volta acquistata con il denaro proveniente da un risarcimento di danni, da un'indennità civile e dal versamento della somma di 11.000 - non avrebbe decisiva valenza ben potendo, diversamente dagli assunti difensivi, il denaro giacente sul conto avere qualsiasi provenienza, tenuto conto, da una parte, della sproporzione di cui si è detto e, dall'altra, della obiettiva circostanza che proprio la sproporzione in questione renderebbe non giustificabile la destinazione di quelle somme non al soddisfacimento dei bisogni familiari, quanto, piuttosto, all'acquisto dell'autovettura. Rispetto a tale quadro di riferimento, non è obiettivamente chiaro perché, secondo il ricorrente, quella indicata sarebbe una motivazione apparente, tenuto conto peraltro della genericità degli assunti difensivi che nulla di specifico hanno spiegato e dedotto. 4. È invece infondato il terzo motivo. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, con l'atto di appello vi era stato un brevissimo riferimento alla insussistenza del periculum in mora, avendo la ricorrente affermato nell'occasione che il veicolo avrebbe dovuto essere restituito perché funzionale ad assicurare gli spostamenti necessari per le condizioni di salute della stessa Giorgi. Si trattava, obiettivamente, di un motivo sin dall'origine inammissibile, atteso che nulla era stato dedotto sul perché le originarie esigenze cautelari avrebbero dovuto essere ritenute cessate in ragione delle necessità di salute della ricorrente.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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