CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07217/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25437/2017 R.G. proposto da:055 [OSCURATO:PERSONA] (già 01 [OSCURATO:PERSONA]) SOCIETA’ SPORTIVADILETTANTISTICA a r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana, n. 1288/02/2017, depositata in data 15 maggio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La società sportiva dilettantistica 01 [OSCURATO:PERSONA] impugnavainnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze l’avviso diaccertamento n. T8B071701773 e l’avviso di contestazione n.T8BCO1700838, con i quali l’Agenzia delle Entrate, sulla base di unNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026verbale redatto il 29 maggio 2009 dagli Ispettori di VigilanzaData pubblicazione 25/03/2026dell’ENPALS, recuperava a tassazione le ritenute sui compensierogati dalla società a sedici collaboratori autonomi, non versate perl’anno 2008, per inapplicabilità del regime agevolato proprio delleassociazioni e società sportive dilettantistiche, oltre interessi esanzioni, per un totale di euro 25.029,34.La contribuente proponeva ricorso avverso i detti atti, rigettatodalla Commissione tributaria provinciale di Firenze; i giudici diprossimità ritenevano l’attività svolta dalla società sostanzialmentesimile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attivitàdi fitness; affermavano, quindi, che la ricorrente non potesse goderedelle agevolazioni previste dall’art. 67 t.u.i.r.; i compensi deicollaboratori andavano, per l’effetto, assoggettati a ritenuta, anchein difetto della prova della occasionalità e marginalità delleprestazioni.2. La società (la cui denominazione era nelle more mutata in055 [OSCURATO:PERSONA]) proponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale della Toscana, che respingeva l’appello (ritenuto‘ampolloso e generico’). In particolare, riteneva irrilevante, ai fini delriconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’iscrizione dellacontribuente al CONI ed al registro delle associazioni e societàsportive dilettantistiche. Confermava la natura commercialedell’attività svolta dalla contribuente e la natura continuativa dellaprestazione lavorativa dei 16 collaboratori.3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionaleha proposto ricorso per cassazione (affidato a 97 pagine) lacontribuente, fondato su tre motivi. L’Ufficio ha resistito concontroricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilitàdell’avversa impugnazione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.La ricorrente ha depositato, in data 6 marzo 2026, memoria exart. 380bis1 c.p.c., in cui ha scrutinato lo ius superveniens (d.lgs. n.163/2022) in materia di ‘lavoratore sportivo’ affermando per iNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 01.01.2023 (poiData pubblicazione 25/03/2026prorogato al 01.07.2023) ed inquadrati, ai sensi di quanto previstodall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del t.u.i.r.,l’esenzione da prelievi contributivi e, in generale, fiscali.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, dopo avereevidenziato che esso è proposto «sulla ritenuta fondatezza in puntodi an delle pretese dell'Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], a titolo di ritenute fiscali e relative sanzioni in ordine aicompensi erogati ai propri n. 16 collaboratori autonomi, per l’annod’imposta 2008, in punto di asserita mancata prova, da parte della055 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già 01 ZEROUNO [OSCURATO:PERSONA]), del carattere sportivodilettantistico di essa, del carattere sportivo dilettantistico delleprestazioni rese dai suoi suddetti collaboratori e del caratteresportivo dilettantistico, e non di lavoro, dei compensi ad essipertanto versati», deduce «la violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto in proposito, e in specie il D.P.R. n. 917/1986, art.67, comma 1, lett. m), in forza dell'articolo 360, n. 3, c.p.c.; nonchéomesso e/o errato esame circa fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti, e cioè quelli in base ai qualisi ritiene che sia dimostrata l'assoluta infondatezza in fatto e indiritto delle pretese fiscali avanzate in causa dall'Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in ragione del dimostratocarattere sportivo dilettantistico della 055 [OSCURATO:PERSONA] SocietàSportiva Dilettantistica (già 01 [OSCURATO:PERSONA] Società SportivaDilettantistica), del carattere sportivo dilettantistico delle prestazionidi lavoro autonomo rese dei suoi suddetti collaboratori ed delcarattere sportivo dilettantistico, e certamente non di lavoro, deicompensi ad essi pertanto versati, in forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c.».Nella lunghissima esposizione del motivo (da pag. 42 a pag.75) la ricorrente società assume che la CTR abbia erroneamenteritenuto fondate le pretese avanzate dell'Agenzia delle entrate aNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026titolo di ritenuta fiscale e di relative sanzioni; sostiene, di contro, diNumero di raccolta generale 7217/2026aver fornito la prova di aver svolto un’attività sportiva dilettDatna ptuisbbtliicaazio ne 25/03/2026e, pertanto, dei presupposti per l'applicazione del regime fiscaleagevolato.Deduce, altresì, l'esistenza di una sentenza (del Tribunale dellavoro di Firenze, n. 540 del 2014) con la quale sarebbe statariconosciuta la natura di società dilettantistica della Società. Laricorrente censura la sentenza impugnata anche per la violazionedella normativa fiscale di favore prevista dall'articolo 67, comma 1,t.u.i.r., insistendo circa la rilevanza, a tal fine, dell’oggetto indicatonello statuto della società e del certificato rilasciato dal CONI diriconoscimento di Società sportiva dilettantistica.1.1. Il motivo è in larga parte inammissibile e nella residuaparte infondato.1.2. In particolare, inammissibile è la doglianza relativaall’omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.L’art. 360, comma primo, c.p.c., nella formulazione introdottadal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile rationetemporis, prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse ingrado di appello possono essere impugnate con ricorso percassazione:…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da unlato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione,dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazionedella norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerosequestioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitarel’ambito di applicazione del motivo de quo.In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art.360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo l’anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizioNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalNumero di raccolta generale 7217/2026confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si eDsata puurbibslicaezio ne 25/03/2026nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U.07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass.08/05/2019, n. 12111).Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi deln. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, chesia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non èpiù consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza deldiscorso argomentativo a giustificazione della decisione adottatasulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice dimerito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti orecessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).1.2.1. Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto(inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non unpunto o un profilo giuridico) principale o secondario, che siaprocessualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalleparti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazioneavrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n.9637).Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizioex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzionidifensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile inCassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n. 10525).Numero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/20261.2.2. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processoData pubblicazione 25/03/2026tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorsoper cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fattodecisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per nonavere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedottain giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delledichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte dellacontribuente, di fatture per operazioni inesistenti).1.2.3. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora lesentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd.doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere diallegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.Nella specie, non solo la ricorrente non ha cura di specificarequali siano stati i fatti, il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR(verosimilmente la Circolare n. 1/2016, le indicazioni del Ministerodel Lavoro del 21.2.2014, richiamate plurime volte nel corpo delmotivo, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 540/2014, lapartecipazione alle gare, indicate alle pagine 71 e 72), ma lesentenze di merito sono fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd.doppia conforme), pertanto incombeva alla ricorrente l’onere (nonassolto nella specie) di allegare che, di contro, le due decisioni sifondavano su ragioni diverse.1.3. La doglianza è inammissibile, altresì, nella parte in cui,sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, mira in realtàad una diversa valutazione del materiale probatorio ed a sovvertire,in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice dimerito di secondo grado.Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di uncostante indirizzo (ex multis, Cass. 23/04/2024, n. 10927), che deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelNumero di raccolta generale 7217/2026giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezDzaatam pubebnlictaozio ne 25/03/2026del complesso istruttorio nel suo insieme; in precedenza anche leSezioni Unite (27/12/2019, n. 34476) hanno affermatoesplicitamente che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.Nella specie, il giudice di appello, secondo un criterioragionevole ed esposto con sufficiente coerenza logica (come talenon ulteriormente scrutinabile in questa sede), ha inferito da plurimielementi (gestione di diverse attività di fitness articolate nellagiornata e rivolta alla clientela, la promozione attraverso canalipubblicitari quali il sito internet, la creazione di un VIP center) lafinalità imprenditoriale dell’attività svolta dalla società.1.4. Il motivo è, infine, manifestamente infondato nella partein cui la ricorrente afferma la sufficienza dell’iscrizione al CONI ai finidel riconoscimento dei benefici previsti in favore delle associazioni esocietà sportive dilettantistiche; secondo la pacifica giurisprudenzadi legittimità, di contro, “in tema di IRPEF, ai fini dell’applicazione delregime fiscale di non imponibilità, fino ad euro 7.500,00, dei redditidiversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m. (prima 81) del d.P.R. n.917 del 1986, secondo quanto previsto dal successivo art. 69, neltesto applicabile dal 1° gennaio 2004, i compensi per prestazioni(nella specie, percepiti da un istruttore sportivo) devono essereerogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambitodi tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente ilmero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di societàsportiva dilettantistica in quanto” (così già Cass. 23/11/2016, n.23789).2. Con il secondo motivo di ricorso, sulla premessa che talemezzo è proposto (come il primo) «sulla ritenuta fondatezza in puntoNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026di an delle pretese della Agenzia delle Entrate – Direzione ProvincialeData pubblicazione 25/03/2026di Firenze, a titolo di ritenute fiscali e relative sanzioni in ordine aicompensi erogati ai propri n. 16 collaboratori autonomi, per l’annod’imposta 2008», ma, a differenza del primo mezzo, «anche in puntodi asserita mancata prova, da parte della 055 IL POLICENTROSocietà [OSCURATO:PERSONA] (già 01 [OSCURATO:PERSONA] Società SportivaDilettantistica), del carattere di non abitualità e professionalità delleprestazioni di lavoro autonomo dei suoi suddetti collaboratori e deicompensi ad essi versati», deduce la «violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto in proposito, e in specie il D.P.R. n. 917/1986,art. 67, comma 1, lett. l), in forza dell'articolo 360, n. 3, c.p.c.;nonché omesso e/o errato esame circa fatti decisivi per il giudizioche sono stati oggetto di discussione tra le parti, e cioè quelli in baseai quali si ritiene che sia dimostrata l'assoluta infondatezza in fattoe in diritto delle pretese fiscali avanzate in causa dall'Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in ragione del carattere dinon abitualità e non professionalità delle prestazioni rese dai suddetticollaboratori della 055 [OSCURATO:PERSONA] Società SportivaDilettantistica (già 01 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) edei compensi a essi versati, in forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c.».Nell'esposizione del motivo (da pag. 75 a pag. 89) la ricorrentededuce plurime violazioni di legge per aver la CTR erroneamenteritenuto fondate le pretese avanzate dall'Agenzia delle entrate senzaconsiderare che la società aveva fornito la prova della natura nonabituale e non professionale dell’attività prestata dai collaboratori.Ribadisce che il CONI è l’unico ‘organo deputato a delineare i confinitra professionismo e dilettantismo’ e a rilasciare il certificato diriconoscimento di società sportiva dilettantistica (pag. 81).2.1. Il motivo è inammissibile sia nella parte in cui deducel’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.per le medesime argomentazioni spiegate già in sede di esame delprimo motivo, sia nella parte in cui lamenta la violazione dell’art.2697 c.c. per avere la ricorrente fornito la prova del carattere nonNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026abituale e non professionale dell’attività svolta dai 16 collaboratoriData pubblicazione 25/03/2026della società.2.2. Sotto tale secondo profilo, la Corte rileva come la disaminaoperata dalla C.T.R. escluda la fondatezza della doglianza dellacontribuente, la quale, ancorché proposta in termini di violazione dilegge, si risolve in un'inammissibile istanza di revisione dellevalutazioni e del convincimento del giudice, tesa all'ottenimento diuna nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e aifini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n.24148).2.2.1. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. siconfigura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbiaera gravata in applicazione di detta norma, non anche quando ilricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnataabbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assoltotale onere (Cass., 21/3/2022, n. 9055).2.2.2. La critica che si sostanzi nell'enunciazione di una diversamodalità della ricostruzione del fatto, nel suggerimento di un diversoapprezzamento della questio facti è inammissibile ponendosi al di làdella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., attesoche il giudice di merito, nel porre a fondamento della propriadecisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singoloelemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendoritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Cass., 02/08/2016, n.16056), e che la valutazione del compendio probatorio è preclusa aquesta Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e diData pubblicazione 25/03/2026scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge (cfr. Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass., 04/08/2017, n. 19547;Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass.,07/02/2004 n. 2357).2.2.3. Nella specie la CTR, sulla base dei diversi elementipresuntivi dedotti dall’Ufficio (mancato svolgimento di altra attivitàe modalità di svolgimento di quella presso la società contribuente) edi quelli contrari addotti dalla contribuente, ha ritenuto laprestazione lavorativa svolta dai collaboratori continuativa e nonmeramente occasionale; in tal modo, non ha affatto violato ildisposto dell’art. 2697 c.c., come dedotto dalla ricorrente.3. Con il terzo motivo la contribuente dopo aver premesso cheesso riguarda la «ritenuta fondatezza in punto di an e di quantumdella pretesa fiscale (…) senza prevedere un ambito di esenzionefiscale quantomeno per i compensi ricevuti dai (…) collaboratori (…)al di sotto della soglia dei 7.500,00 euro nel relativo periodo annuod’imposta», deduce «la violazione e falsa applicazione delle normedi diritto in proposito, e cioè del d.p.r. n. 917/1986, art. 69, comma2), in forza dell'articolo 360, n. 3, c.p.c.; nonché omesso e/o erratoesame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti, e cioè quelli in base quali si ritiene che siadimostrata l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto delle pretesefiscali avanzate in causa dall'Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Firenze, per i compensi ricevuti dai suddetticollaboratori della 055 [OSCURATO:PERSONA] (già 01 [OSCURATO:PERSONA] SocietàSortiva Dilettantistica) al di sotto della soglia dei 7.500,00 euro nelrelativo periodo annuo di imposta, in forza dell'articolo 360, n. 5,c.p.c.». La ricorrente espone un elenco nominativo dei collaboratorie dei pagamenti da essi singolarmente ricevuti, nonché richiama laNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze n. 540 del 2014 che haNumero di raccolta generale 7217/2026riconosciuto l'esenzione per i lavoratori che non superino laD satoa gpulbibali cdaziio ne 25/03/2026compensi pari ad euro 7.500,00.3.1. Il motivo è infondato atteso che l’esenzione prevista dallalegge, ovvero la non imponibilità, fino ad euro 7.500,00, dei redditidiversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) (prima 81) del d.P.R. n.917 del 1986, secondo quanto previsto dal successivo art. 69, neltesto applicabile dal 1° gennaio 2004, presuppone che i compensiper prestazioni devono essere erogati da un’associazione di tiposportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quellacommerciale (Cass. 23789/2016 cit.), circostanza nella specieesclusa dalla CTR con decisione confermata da questa Corte.4. Va, infine, precisato che nemmeno è invocabile nella speciela disciplina sopravvenuta (riportata nella memoria ex art. 380bis1c.p.c. depositata dalla ricorrente), atteso che l’esenzione previstadall’art. 35, comma 8quater, d.lgs. n. 36/2021, presuppone losvolgimento, da parte dei lavoratori, di attivitàdilettantistica/sportiva, non già commerciale (come acclaratonell’odierno giudizio).5. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di liteseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo chesegue.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Agevolazioni a favore diassociazioni sportiveMaria [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - dilett antistiche - Presupposti -Iscrizione al CONI - Sufficienza -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - EscluRsi.oGne.N . 4786/2017Danilo Chieca - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25437/2017 R.G. proposto da:055 [OSCURATO:PERSONA] (già 01 [OSCURATO:PERSONA]) SOCIETA’ SPORTIVADILETTANTISTICA a r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana, n. 1288/02/2017, depositata in data 15 maggio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La società sportiva dilettantistica 01 [OSCURATO:PERSONA] impugnavainnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze l’avviso diaccertamento n. T8B071701773 e l’avviso di contestazione n.T8BCO1700838, con i quali l’Agenzia delle Entrate, sulla base di unNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026verbale redatto il 29 maggio 2009 dagli Ispettori di VigilanzaData pubblicazione 25/03/2026dell’ENPALS, recuperava a tassazione le ritenute sui compensierogati dalla società a sedici collaboratori autonomi, non versate perl’anno 2008, per inapplicabilità del regime agevolato proprio delleassociazioni e società sportive dilettantistiche, oltre interessi esanzioni, per un totale di euro 25.029,34.La contribuente proponeva ricorso avverso i detti atti, rigettatodalla Commissione tributaria provinciale di Firenze; i giudici diprossimità ritenevano l’attività svolta dalla società sostanzialmentesimile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attivitàdi fitness; affermavano, quindi, che la ricorrente non potesse goderedelle agevolazioni previste dall’art. 67 t.u.i.r.; i compensi deicollaboratori andavano, per l’effetto, assoggettati a ritenuta, anchein difetto della prova della occasionalità e marginalità delleprestazioni.2. La società (la cui denominazione era nelle more mutata in055 [OSCURATO:PERSONA]) proponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale della Toscana, che respingeva l’appello (ritenuto‘ampolloso e generico’). In particolare, riteneva irrilevante, ai fini delriconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’iscrizione dellacontribuente al CONI ed al registro delle associazioni e societàsportive dilettantistiche. Confermava la natura commercialedell’attività svolta dalla contribuente e la natura continuativa dellaprestazione lavorativa dei 16 collaboratori.3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionaleha proposto ricorso per cassazione (affidato a 97 pagine) lacontribuente, fondato su tre motivi. L’Ufficio ha resistito concontroricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilitàdell’avversa impugnazione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.La ricorrente ha depositato, in data 6 marzo 2026, memoria exart. 380bis1 c.p.c., in cui ha scrutinato lo ius superveniens (d.lgs. n.163/2022) in materia di ‘lavoratore sportivo’ affermando per iNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 01.01.2023 (poiData pubblicazione 25/03/2026prorogato al 01.07.2023) ed inquadrati, ai sensi di quanto previstodall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del t.u.i.r.,l’esenzione da prelievi contributivi e, in generale, fiscali.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, dopo avereevidenziato che esso è proposto «sulla ritenuta fondatezza in puntodi an delle pretese dell'Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], a titolo di ritenute fiscali e relative sanzioni in ordine aicompensi erogati ai propri n. 16 collaboratori autonomi, per l’annod’imposta 2008, in punto di asserita mancata prova, da parte della055 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già 01 ZEROUNO [OSCURATO:PERSONA]), del carattere sportivodilettantistico di essa, del carattere sportivo dilettantistico delleprestazioni rese dai suoi suddetti collaboratori e del caratteresportivo dilettantistico, e non di lavoro, dei compensi ad essipertanto versati», deduce «la violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto in proposito, e in specie il D.P.R. n. 917/1986, art.67, comma 1, lett. m), in forza dell'articolo 360, n. 3, c.p.c.; nonchéomesso e/o errato esame circa fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti, e cioè quelli in base ai qualisi ritiene che sia dimostrata l'assoluta infondatezza in fatto e indiritto delle pretese fiscali avanzate in causa dall'Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in ragione del dimostratocarattere sportivo dilettantistico della 055 [OSCURATO:PERSONA] SocietàSportiva Dilettantistica (già 01 [OSCURATO:PERSONA] Società SportivaDilettantistica), del carattere sportivo dilettantistico delle prestazionidi lavoro autonomo rese dei suoi suddetti collaboratori ed delcarattere sportivo dilettantistico, e certamente non di lavoro, deicompensi ad essi pertanto versati, in forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c.».Nella lunghissima esposizione del motivo (da pag. 42 a pag.75) la ricorrente società assume che la CTR abbia erroneamenteritenuto fondate le pretese avanzate dell'Agenzia delle entrate aNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026titolo di ritenuta fiscale e di relative sanzioni; sostiene, di contro, diNumero di raccolta generale 7217/2026aver fornito la prova di aver svolto un’attività sportiva dilettDatna ptuisbbtliicaazio ne 25/03/2026e, pertanto, dei presupposti per l'applicazione del regime fiscaleagevolato.Deduce, altresì, l'esistenza di una sentenza (del Tribunale dellavoro di Firenze, n. 540 del 2014) con la quale sarebbe statariconosciuta la natura di società dilettantistica della Società. Laricorrente censura la sentenza impugnata anche per la violazionedella normativa fiscale di favore prevista dall'articolo 67, comma 1,t.u.i.r., insistendo circa la rilevanza, a tal fine, dell’oggetto indicatonello statuto della società e del certificato rilasciato dal CONI diriconoscimento di Società sportiva dilettantistica.1.1. Il motivo è in larga parte inammissibile e nella residuaparte infondato.1.2. In particolare, inammissibile è la doglianza relativaall’omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.L’art. 360, comma primo, c.p.c., nella formulazione introdottadal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile rationetemporis, prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse ingrado di appello possono essere impugnate con ricorso percassazione:…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da unlato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione,dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazionedella norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerosequestioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitarel’ambito di applicazione del motivo de quo.In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art.360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo l’anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizioNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalNumero di raccolta generale 7217/2026confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si eDsata puurbibslicaezio ne 25/03/2026nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U.07/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass.08/05/2019, n. 12111).Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi deln. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, chesia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non èpiù consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza deldiscorso argomentativo a giustificazione della decisione adottatasulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice dimerito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti orecessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).1.2.1. Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto(inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non unpunto o un profilo giuridico) principale o secondario, che siaprocessualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalleparti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazioneavrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n.9637).Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizioex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzionidifensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile inCassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n. 10525).Numero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/20261.2.2. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processoData pubblicazione 25/03/2026tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorsoper cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fattodecisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per nonavere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedottain giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delledichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte dellacontribuente, di fatture per operazioni inesistenti).1.2.3. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora lesentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd.doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere diallegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.Nella specie, non solo la ricorrente non ha cura di specificarequali siano stati i fatti, il cui esame sarebbe stato omesso dalla CTR(verosimilmente la Circolare n. 1/2016, le indicazioni del Ministerodel Lavoro del 21.2.2014, richiamate plurime volte nel corpo delmotivo, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 540/2014, lapartecipazione alle gare, indicate alle pagine 71 e 72), ma lesentenze di merito sono fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd.doppia conforme), pertanto incombeva alla ricorrente l’onere (nonassolto nella specie) di allegare che, di contro, le due decisioni sifondavano su ragioni diverse.1.3. La doglianza è inammissibile, altresì, nella parte in cui,sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, mira in realtàad una diversa valutazione del materiale probatorio ed a sovvertire,in modo inammissibile, il giudizio di fatto compiuto dal giudice dimerito di secondo grado.Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di uncostante indirizzo (ex multis, Cass. 23/04/2024, n. 10927), che deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelNumero di raccolta generale 7217/2026giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezDzaatam pubebnlictaozio ne 25/03/2026del complesso istruttorio nel suo insieme; in precedenza anche leSezioni Unite (27/12/2019, n. 34476) hanno affermatoesplicitamente che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.Nella specie, il giudice di appello, secondo un criterioragionevole ed esposto con sufficiente coerenza logica (come talenon ulteriormente scrutinabile in questa sede), ha inferito da plurimielementi (gestione di diverse attività di fitness articolate nellagiornata e rivolta alla clientela, la promozione attraverso canalipubblicitari quali il sito internet, la creazione di un VIP center) lafinalità imprenditoriale dell’attività svolta dalla società.1.4. Il motivo è, infine, manifestamente infondato nella partein cui la ricorrente afferma la sufficienza dell’iscrizione al CONI ai finidel riconoscimento dei benefici previsti in favore delle associazioni esocietà sportive dilettantistiche; secondo la pacifica giurisprudenzadi legittimità, di contro, “in tema di IRPEF, ai fini dell’applicazione delregime fiscale di non imponibilità, fino ad euro 7.500,00, dei redditidiversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m. (prima 81) del d.P.R. n.917 del 1986, secondo quanto previsto dal successivo art. 69, neltesto applicabile dal 1° gennaio 2004, i compensi per prestazioni(nella specie, percepiti da un istruttore sportivo) devono essereerogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambitodi tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente ilmero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di societàsportiva dilettantistica in quanto” (così già Cass. 23/11/2016, n.23789).2. Con il secondo motivo di ricorso, sulla premessa che talemezzo è proposto (come il primo) «sulla ritenuta fondatezza in puntoNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026di an delle pretese della Agenzia delle Entrate – Direzione ProvincialeData pubblicazione 25/03/2026di Firenze, a titolo di ritenute fiscali e relative sanzioni in ordine aicompensi erogati ai propri n. 16 collaboratori autonomi, per l’annod’imposta 2008», ma, a differenza del primo mezzo, «anche in puntodi asserita mancata prova, da parte della 055 IL POLICENTROSocietà [OSCURATO:PERSONA] (già 01 [OSCURATO:PERSONA] Società SportivaDilettantistica), del carattere di non abitualità e professionalità delleprestazioni di lavoro autonomo dei suoi suddetti collaboratori e deicompensi ad essi versati», deduce la «violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto in proposito, e in specie il D.P.R. n. 917/1986,art. 67, comma 1, lett. l), in forza dell'articolo 360, n. 3, c.p.c.;nonché omesso e/o errato esame circa fatti decisivi per il giudizioche sono stati oggetto di discussione tra le parti, e cioè quelli in baseai quali si ritiene che sia dimostrata l'assoluta infondatezza in fattoe in diritto delle pretese fiscali avanzate in causa dall'Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, in ragione del carattere dinon abitualità e non professionalità delle prestazioni rese dai suddetticollaboratori della 055 [OSCURATO:PERSONA] Società SportivaDilettantistica (già 01 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) edei compensi a essi versati, in forza dell'art. 360, n. 5, c.p.c.».Nell'esposizione del motivo (da pag. 75 a pag. 89) la ricorrentededuce plurime violazioni di legge per aver la CTR erroneamenteritenuto fondate le pretese avanzate dall'Agenzia delle entrate senzaconsiderare che la società aveva fornito la prova della natura nonabituale e non professionale dell’attività prestata dai collaboratori.Ribadisce che il CONI è l’unico ‘organo deputato a delineare i confinitra professionismo e dilettantismo’ e a rilasciare il certificato diriconoscimento di società sportiva dilettantistica (pag. 81).2.1. Il motivo è inammissibile sia nella parte in cui deducel’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.per le medesime argomentazioni spiegate già in sede di esame delprimo motivo, sia nella parte in cui lamenta la violazione dell’art.2697 c.c. per avere la ricorrente fornito la prova del carattere nonNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026abituale e non professionale dell’attività svolta dai 16 collaboratoriData pubblicazione 25/03/2026della società.2.2. Sotto tale secondo profilo, la Corte rileva come la disaminaoperata dalla C.T.R. escluda la fondatezza della doglianza dellacontribuente, la quale, ancorché proposta in termini di violazione dilegge, si risolve in un'inammissibile istanza di revisione dellevalutazioni e del convincimento del giudice, tesa all'ottenimento diuna nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e aifini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n.24148).2.2.1. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. siconfigura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbiaera gravata in applicazione di detta norma, non anche quando ilricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnataabbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assoltotale onere (Cass., 21/3/2022, n. 9055).2.2.2. La critica che si sostanzi nell'enunciazione di una diversamodalità della ricostruzione del fatto, nel suggerimento di un diversoapprezzamento della questio facti è inammissibile ponendosi al di làdella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., attesoche il giudice di merito, nel porre a fondamento della propriadecisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singoloelemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendoritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Cass., 02/08/2016, n.16056), e che la valutazione del compendio probatorio è preclusa aquesta Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e diData pubblicazione 25/03/2026scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essesottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge (cfr. Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass., 04/08/2017, n. 19547;Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass.,07/02/2004 n. 2357).2.2.3. Nella specie la CTR, sulla base dei diversi elementipresuntivi dedotti dall’Ufficio (mancato svolgimento di altra attivitàe modalità di svolgimento di quella presso la società contribuente) edi quelli contrari addotti dalla contribuente, ha ritenuto laprestazione lavorativa svolta dai collaboratori continuativa e nonmeramente occasionale; in tal modo, non ha affatto violato ildisposto dell’art. 2697 c.c., come dedotto dalla ricorrente.3. Con il terzo motivo la contribuente dopo aver premesso cheesso riguarda la «ritenuta fondatezza in punto di an e di quantumdella pretesa fiscale (…) senza prevedere un ambito di esenzionefiscale quantomeno per i compensi ricevuti dai (…) collaboratori (…)al di sotto della soglia dei 7.500,00 euro nel relativo periodo annuod’imposta», deduce «la violazione e falsa applicazione delle normedi diritto in proposito, e cioè del d.p.r. n. 917/1986, art. 69, comma2), in forza dell'articolo 360, n. 3, c.p.c.; nonché omesso e/o erratoesame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti, e cioè quelli in base quali si ritiene che siadimostrata l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto delle pretesefiscali avanzate in causa dall'Agenzia delle Entrate – DirezioneProvinciale di Firenze, per i compensi ricevuti dai suddetticollaboratori della 055 [OSCURATO:PERSONA] (già 01 [OSCURATO:PERSONA] SocietàSortiva Dilettantistica) al di sotto della soglia dei 7.500,00 euro nelrelativo periodo annuo di imposta, in forza dell'articolo 360, n. 5,c.p.c.». La ricorrente espone un elenco nominativo dei collaboratorie dei pagamenti da essi singolarmente ricevuti, nonché richiama laNumero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze n. 540 del 2014 che haNumero di raccolta generale 7217/2026riconosciuto l'esenzione per i lavoratori che non superino laD satoa gpulbibali cdaziio ne 25/03/2026compensi pari ad euro 7.500,00.3.1. Il motivo è infondato atteso che l’esenzione prevista dallalegge, ovvero la non imponibilità, fino ad euro 7.500,00, dei redditidiversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) (prima 81) del d.P.R. n.917 del 1986, secondo quanto previsto dal successivo art. 69, neltesto applicabile dal 1° gennaio 2004, presuppone che i compensiper prestazioni devono essere erogati da un’associazione di tiposportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quellacommerciale (Cass. 23789/2016 cit.), circostanza nella specieesclusa dalla CTR con decisione confermata da questa Corte.4. Va, infine, precisato che nemmeno è invocabile nella speciela disciplina sopravvenuta (riportata nella memoria ex art. 380bis1c.p.c. depositata dalla ricorrente), atteso che l’esenzione previstadall’art. 35, comma 8quater, d.lgs. n. 36/2021, presuppone losvolgimento, da parte dei lavoratori, di attivitàdilettantistica/sportiva, non già commerciale (come acclaratonell’odierno giudizio).5. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese di liteseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo chesegue.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società contribuente alpagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00, oltre speseprenotate a debito.Numero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13Data pubblicazione 25/03/2026comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] RosaP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società contribuente alpagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00, oltre speseprenotate a debito.Numero registro generale 25437/2017Numero sezionale 2588/2026Numero di raccolta generale 7217/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13Data pubblicazione 25/03/2026comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]