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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 41555/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02CEQFA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste rideterminava, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 600.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il difensore di fiducia denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e 111 Cost.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 02/8/2017.

Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 gennaio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02CEQFA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste rideterminava, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 600.000 di multa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il difensore di fiducia denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e 111 Cost.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 02/8/2017. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 gennaio 2023 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 41555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris