CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 1980
Cassazione n. 27743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/05/1980 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha disposto la revoca della misura della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'avvenuto arresto in flagranza per il delitto di evasione effettuato il 30 marzo 2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione cli legge e vizio di motivazione in ordine al travisamento del fatto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente è stato affidato al servizio sociale in data 17 agosto 2021. Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (vedi Cass. Sez. 3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, [OSCURATO:PERSONA]). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente