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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 45049/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIelato avviso alle parti —udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza in data 19/04/2021 della Corte di appello di Napoli che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599- bis, cod.proc.pen. 1.1.

Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 69, cod.pen., in ragione al mancato bilanciamento delle circostanze aggravanti generiche con la circostanza aggravante della recidiva reiterata e specifica.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

3. Tanto importa che l'odierno ricorso, in quanto presentato personalmente dall'imputato è inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A9 - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIelato avviso alle parti —udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza in data 19/04/2021 della Corte di appello di Napoli che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599- bis, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 69, cod.pen., in ragione al mancato bilanciamento delle circostanze aggravanti generiche con la circostanza aggravante della recidiva reiterata e specifica. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. 3. Tanto importa che l'odierno ricorso, in quanto presentato personalmente dall'imputato è inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A9 - [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45049/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris