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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 07131/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Corte di appello di Lecce lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 5, 8 d.lgs.74/2000.

Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, tontharrii=etcisma,. vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, evidenziando peraltro che la condotta illecita si è protratta e reiterata per diverse annualità.

Risulta, d'altronde, che i precedenti penali dell'imputato si riferiscono a reati specifici, ciò che connota negativamente la personalità del ricorrente conferendole uno specifico rilievo criminologico nel settore in disamina, preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la Corte di appello di Lecce lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 5, 8 d.lgs.74/2000. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, tontharrii=etcisma,. vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, evidenziando peraltro che la condotta illecita si è protratta e reiterata per diverse annualità. Risulta, d'altronde, che i precedenti penali dell'imputato si riferiscono a reati specifici, ciò che connota negativamente la personalità del ricorrente conferendole uno specifico rilievo criminologico nel settore in disamina, preclusivo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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