CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22507/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Catania il 21 marzo 2011); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); oltretutto, lo stesso è anche manifestamente infondato, dato che, trattandosi di furto pluri-aggravato consumato, la pena base (pari ad anni tre di reclusione) non è contenuta neppure entro il limite edittale minimo indicato dall'art. 131- bis c.p., nel testo novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pari ad anni due di reclusione; - che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio richiesto alla luce dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli all'appellante - peraltro neppure allegati con i motivi di appello - rispetto a quelli già valutati dal giudice di primo grado atti a giustificare un diverso e più favorevole bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le ritenute, plurime, aggravanti); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] st