CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], naba,a [OSCURATO:PERSONA] (Na) il 12 gennaio :1938; avverso la sentenza n. 884/21 della Corte di appello di Salerno del 13 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dlella sentenza impugnata senza rinvio quanto alla contravvenzione e con rinvio quanto al resto; sentito, altresì, per tlet.ricorrente l'avv.ssa Genoveffa STANCO, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Napoli, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza pronunziata in data 13 maggio 2021, ha in larga parte confermato la sentenza, emessa il precedente 11 ottobre 2019, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lei ascritti, aventi ad oggetto la violazione dell'art. 5, lettera a), della legge n. 283 del 1962, e degli artt. 515 e 516 cod. pen, previa riqualificazione di tali ultime due imputazioni come reato tentato e non consumato, e la aveva, pertanto, condannata, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre accessori. Come detto la Corte territoriale, nel riformare la sentenza impugnata di fronte ad essa, ha disposto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nella misura di euro 45.000,00 di multa, applicando, peraltro, in favore della condannata, in tal modo chiarendo una discordanza esistente nella sentenza di primo grado fra dispositivo e motivazione della stessa, la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione della sentenza di condanna pronunziata in danno della Caputo. La Corte, rilevato che la imputazione a carico di quella aveva ad oggetto l'avere la medesima, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], etichettato e commercializzato un prodotto alimentare che, per origine, provenienza e qualità, era diverso da quanto dichiarato e pattuito avendo predisposto per la spedizione n. 1260 scatole, ciascuna contenenti 12 bottiglie aventi la capienza di un litro, recanti il marchio della società acquirente, operante negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, che, invece di contenere, come indicato nella etichetta, olio extravergine di oliva, contenevano olio di semi di soia, avente, peraltro, della caratteristiche di irregolarità seppure fosse stato considerato come tale, cioè come olio di semi. Riferiva la Corte di Salerno che, nel corso di un controllo operato presso gli Uffici doganali del porto di Salerno era stato rinvenuto il compendio di n. 15.120 bottiglie, recanti il marchio Borrellì, operatore commerciale nordamericano che aveva commissionato il prodotto alla AGA Sri, con sede in Sarno, etichettate come olio extravergine di oliva; eseguiti dei controlli a campione, secondo le norme del regolamento n. 2568 del 1991, era risultato che si trattava di olio di semi di soia e non di olio di oliva; esso era peraltro risultato irregolare, alla luce di ulteriori controlli, anche come olio di semi.Aggiunge la Corte che le doglianze mosse in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado non avevano fondamento in quanto la procedura analitica che aveva condotto all'accertamento della difformità del prodotto rispetto a quello indicato nella etichettatura era stata correttamente condotta; ricorreva, peraltro, a carico della Caputo il necessario elemento soggettivo, essendo emerso che l'olio era stato imbottigliato e prodotto presso lo stabilimento di Sarno della AGA, della quale la Caputo è la legale rappresentante, e che la stessa era certamente consapevole della non conformità di esso alla normativa vigente, essendosi inserita in un importante passaggio commerciale della filiera che avrebbe portato alla commercializzazione presso il pubblico del prodotto in questione, confezionato in quantità rilevantissime. Riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte salernitana, ricordati i più salienti passi della giurisprudenza formatasi in materia, ha osservato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato in ordine alla loro esclusione, avendo evidenziato la gravità dei fatti commessi, giudizio cui la Corte territoriale si è pienamente uniformata. Come detto il medesimo giudice ha, invece, ritenuto concedibili sia la sospensione condizionale della pena che il beneficio della non menzione, in ragione della incensuratezza della prevenuta; egli ha, anche, aderito alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, determinata, come accennato, in euro 45.000,00 di multa. Avverso la sentenza emessa in sede di appello ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio avvocato fiduciario, la imputata, articolando a sostegno della propria documentata impugnazione tre motivi di censura. Con il primo motivo parte ricorrente si è doluta, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, del fatto che la responsabilità della imputata, in particolare la non conformità del prodotto di cui al capo di imputazione alle caratteristiche proprie del prodotto commercializzato, fosse stata accertata, diversamente da quanto rilevato dalla Corte di merito, che aveva esaminato solo un aspetto della impugnazione presentata di fronte ad essa, a seguito di controlli effettuati in spregio alle regole dettate dalla legge che, sebbene denunziati in sede di ricorso in appello da parte della ricorrente difesa, non avevano trovato, nella motivazione della sentenza ora impugnata una adeguata risposta alle segnalate irregolarità.Il secondo motivo di ricorso attiene il vizio di motivazione che segnerebbe la sentenza in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo proprio dei due reati per quali è stata ritenuta la fattispecie tentata; infatti la motivazione della sentenza sarebbe incentrata sulla consapevolezza della difformità della merce rispetto alle qualità che la stessa avrebbe dovuto avere sul presupposto che essa sia stata materialmente prodotta dalla AGA, laddove è, invece, documentalmente dimostrato che la AGA lo ha acquistata da una ditta terza e si è limitata alla procedura di imbottigliamento. Infine, con il terzo motivo si lamenta la omessa motivazione in ordine alla eccezione di prescrizione sollevata in sede di conclusioni rassegnate di fronte alla Corte di appello con riferimento alla imputazione avente ad oggetto la violazione dell'art. 5, lettera a), della legge n. 283 del 1962, in merito alla quale la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. Giova prendere le mosse dalla eccezione avente ad oggetto la omessa motivazione in punto di prescrizione del reato contravvenzionale. Tale eccezione, come documentato dai verbali di udienza, è stata formulata espressamente in sede di precisazione delle conclusioni di fronte alla Corte di appello di Salerno da parte del difensore della ricorrente. In merito a tale doglianza la Corte territoriale nulla ha risposto. Tale omissione potrebbe essere priva di interesse, in funzione dell'inveterato principio di questa Corte secondo il quale la doglianza avente ad oggetto la omessa motivazione su di un motivo di appello è inammissibile, per mancanza di interesse, laddove il motivo di appello in questione si fosse palesato come manifestamente infondato o, addirittura inammissibile (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2019, n. 46588). E', pertanto, opportuno svolgere una rapida valutazione della fondatezza o meno della doglianza a suo tempo introdotta nel giudizio da parte della ricorrente difesa. Per quanto emerge dalla stessa contestazione mossa alla Caputo il reato contravvenzionale alla stessa attribuito, cioè la violazione dell'art. 5, lettera a), della legge n. 283 del 1962, risulta essere stato contestato alla data del 25 giugno 2015 e non del 7 luglio 2015, come la stessa difesa della ricorrente parrebbe ritenere, giorno in cui, secondo la sentenza di primo grado fu eseguito il controllo da parte della Guardia di Finanza che condusse all'accertamento del reato contestato; sulla base di tale dato, anche aggiungendo al termine prescrizionale ordinario massimo, che essendo il reato in questione una contravvenzione è pari a 5 anni, il - dubbio, in quanto nel corso della udienza di provenienza il giudizio è stato regolarmente trattato ed il rinvio in tale occasione disposto era scaturito dalla esigenza del difensore di ufficio in quella occasione nominato di godere di un congruo termine a difesa (si veda, infatti, sulla integrità del termine prescrizionale laddove il rinvio sia stato chiesto quale termine a difesa: Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 luglio 2020, n. 23179) - periodo di sospensione della prescrizione, affermato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decorrente dalla data del 13 maro 2019 sino a quella del 11 ottobre del medesimo anno, pari quindi a 193 giorni, la estinzione della contravvenzione per prescrizione è maturata in data 4 gennaio 2021. Pertanto, già alla data del 29 marzo 2021, in cui la Corte di appello di Salerno aveva accolto una istanza di differimento della trattazione del processo presentata dal difensore della imputata, disponendone il rinvio al successivo 13 maggio, con sospensione (ovviamente non computabile) del termine prescrizionale, il reato era oramai estinto, data la integrale consumazione del termine in questione. Ha, pertanto, errato la Corte territoriale non solo nel non prendere in considerazione la eccezione di prescrizione formulata dalla difesa della Caputo in occasione della precisazione delle conclusioni in grado di appello, né tale omissione può ritenersi irrilevante, applicando alla fattispecie la giurisprudenza dianzi ricordata, posto che, anzi, la stessa eccezione era quanto al caso di specie persino fondata. E', pertanto, a questo punto compito della Corte di cassazione, considerata la non necessità di alcun accertamento o valutazione di merito, provvedere al definitivo proscioglimento della Caputo in relazione alla contravvenzione a lei contestata, essendo la medesima già estinta al momento in cui fu adottata la sentenza ora impugnata. Quanto alle imputazioni aventi ad oggetto la violazione degli artt. 515 e 516 cod. pen., si rileva che anche queste sono fondate.Invero, si osserva che, è fondata la censura avente ad oggetto la omessa motivazione della sentenza di appello in relazione alla doglianza riguardante la correttezza delle modalità di campionatura dei reperti prelevati ai fini dello svolgimento delle analisi qualitative dell'olio sequestrato. Infatti, premesso che il quantitativo complessivo di olio da sottoporre ad analisi, beninteso a campione, era superiore a 15.000 litri, in quanto lo stesso, per come precisato nel capo di imputazione contestato alla Caputo, era contenuto in n. 15.120 bottiglie aventi la capacità di 1 litro ciascuna (e non vi è ragione di ritenere che le bottiglie in questione non fossero integralmente riempite), si osserva che le modalità di prelievo a campione debbono avere ad oggetto n. 3 prelievi elementari effettuati, trattandosi di imballaggio con capienza uguale ad 1 litro, su 6 imballaggi consecutivi. In ordine alla regolarità di tali operazioni di prelevamento dei campioni da esaminare la Corte di merito, pur specificamente compulsata in sede di gravame, nulla ha ritenuto di rispondere, limitandosi ad affrontare uno solo dei diversi aspetti critici di esecuzione delle analisi di laboratorio segnalati dalla ricorrente difesa; aspetto del tutto esulante rispetto alla individuazione dei campioni di prodotto da analizzare. Anche in questo caso la doglianza non sarebbe stata priva di interesse, posto che, dall'esame della documentazione posta a corredo del ricorso per cassazione, è risultato che il prelievo finalizzato al successivo procedimento di analisi è stato eseguito, in apparente contrasto con quanto prescritto, sulla base di n. 2 prelievi elementari, aventi ad oggetto n. 7 imballaggi. Compito della Corte di merito sarebbe stato, quindi, verificare se, essendo state realizzate in tale le operazioni di prelevamento dei campioni, ciò aveva comportato delle irregolarità nell'attività di campionamento dei prelievi elementari e se tali irregolarità, ove sussistenti, erano tali da inficiare la validità della operazione in tale modo eseguita. La assenza di risposte in merito alle doglianze formulate dalla ricorrente difesa al riguardo costituisce un evidente vizio della sentenza impugnata che, pertanto, deve essere sul punto annullata con rinvio. Fondato è, infine, anche il motivo di impugnazione legato alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla prevenuta, legale rappresentante della impresa che ha commercializzato, sotto l'etichetta statunitense, il prodotto contraffatto in questione.Infatti, per come si legge nella sentenza impugnata, la Corte salernitana ha fondato il giudizio di responsabilità della imputata sul rilievo che la impresa commerciale da essa rappresentata non si fosse limitata ad imbottigliare il prodotto in questione, ma ne avesse anche curato fa fase di "produzione" (trattandosi di olio tale fase dovrebbe comprendere sia la selezione delle olive, da cui estrarre il prodotto che la loro molitura che, infine, l'eventuale miscelazione laddove il prodotto commercializzato sia la risultante di diverse qualità di olive). Ma, per quanto emerge, dall'atto di appello presentato a suo tempo dalla difesa della ricorrente, questa aveva già segnalato la circostanza che la impresa da lei rappresentata occupava sola una fase distale della filiera produttiva, essendo interessata al solo imbottigliamento del prodotto finito da quella acquistato presso altro soggetto. Risulta, pertanto, essere evidentemente difettiva la motivazione della sentenza della Corte di Salerno che ha fondato il giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato alla Caputo su di una qualità, l'essere cioè la produttrice della sostanza contraffatta. Che non risulta corrispondere al vero; avendo, in tal modo, i giudici del merito introdotto un elemento di fatto non desumibile dagli elementi istruttori presenti in atti, gli stessi sono incorsi nel vizio di travisamento della prova che, avendo riguardato un fattore ritenuto espressamente determinante ai fini della affermazione della penale responsabilità della imputata, vizia irrimediabilmente l'intero ragionamento accusatorio su cui si fonda l'affermazione della responsabilità di quella. Anche sotto il descritto profilo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata. In questo, come nell'altro immediatamente precedente caso, l'annullamento deve essere disposto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno affinché, emendati i vizi rilevati, sia nuovamente operato il giudizio in ordine alla responsabilità della imputata in merito ai delitti ad essa ascritti, sia pure nella già dichiarata forma solo tentata. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, perché il reato è estinto per prescrizione.Annulla la sentenza impugnata nel resto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) i