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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 30702/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26044-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t. (C.F. e P.I. 01069550521), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente I ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 956 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, relativamente all'anno di imposta 2003, a riprese per I.V.A. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., conseguenti alla rettifica della dichiarazione annuale; che la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di Genova la quale, con sentenza 10/4/10, rigettò il ricorso; che la società contribuente impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 956, depositata il 23.9.2015, accolse parzialmente il gravame, annullando l'avviso impugnato in ordine (a) al disconoscimento del credito I.V.A. per C 11.610,00, relativamente all'anno 2002 ed (b) all'accertamento di una maggiore imposta per C 211.395,00, relativamente ai crediti dì imposta disconosciuti per gli anni 2002 e 2003, confermandolo, al contrario, rispetto alla (c) ritenuta insussistenza (e, quindi, al chiesto rimborso) di credito I.V.A. relativo all'anno 2004 per C 120.000,00 e determinando, infine (e) le sanzioni da applicare alla contribuente (in complessivi C 249.731,25), con compensazione tra le parti delle spese; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con il primo motivo la difesa dell'AGi:NziA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) il "difetto di motivazione, per violazione degli artt. 36, Ric. 2015 n. 26044 sez.

ST - ud. 08-07-2021 -2- comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111, VI comma, Cost." (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. reso una motivazione inintellegibile, non comprendendosi da essa - si opina - "se la pronuncia sia parzialmente favorevole o sfavorevole all'Amministrazione"; che il motivo è infondato; che, infatti, da una semplice lettura della motivazione della impugnata decisione emerge - come già esposto supra - che la C.T.R. ha accolto solo parzialmente l'appello della società contribuente (con una conseguente parziale soccombenza dell'ufficio) annullando l'avviso impugnato in ordine (a) al disconoscimento del credito I.V.A. per C 11.610,00, relativamente all'anno 2002 ed (b) all'accertamento di una maggiore imposta per C 211.395,00, relativamente ai crediti di imposta disconosciuti per gli anni 2002 e 2003, confermandolo, al contrario, rispetto alla (c) ritenuta insussistenza (e, quindi, al chiesto rimborso) di credito I.V.A. relativo all'anno 2004 per € 120.000,00 e determinando, infine (e) le sanzioni da applicare alla contribuente (in complessivi € 249.731,25), con compensazione tra le parti delle spese; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente: a) ritenuto che il credito relativo all'anno di imposta 2002 non potesse essere oggetto di ripresa da parte dell'Ufficio, siccome - diversamente dal credito relativo all'anno di imposta 2003 - non oggetto di richiesta di chiarimenti e documentazione giustificativa laddove, al contrario, "il controllo sul rimborso richiesto nel 2004 (cfr. quadro RX anno 2004) è Ric. 2015 n. 26044 sez.

ST - ud. 08-07-2021 -3- 4( stata la causa della verifica e della rettifica.

Logicamente e necessariamente il controllo e la verifica non potevano non estendersi anche all'anno di imposta 2003, anno in cui la società.., ha indicato un credito complessivo di € 207.652,00 (comprensivo dei 11.610 euro relativi al 2002 - riportati nel VL26 [OSCURATO:PERSONA] 2004 per il periodo di imposta 2003)" (cfr. ricorso, p. 15); b) ritenuto "illegittimo l'agere dell'Ufficio con il quale ha provveduto al recuperare [recte, recupero] del totale del credito non riconosciuto" (cfr. ivi, p. 17); che il motivo è fondato rispetto ad entrambi i profili in cui si articola; che, quanto al disconoscimento del credito IVA relativo all'anno di imposta 2002, osserva il Collegio come, a tutto volere, il mancato inoltro di questionari e richieste al contribuente non preclude certo all'Ufficio di procedere ai relativi controlli e, se del caso, alle conseguenti riprese; avuto, poi, riguardo all'avvenuto recupero del totale del credito non riconosciuto, è consolidato il principio per cui il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta - come nella specie - da un avviso di recupero di siffatto credito o, quanto meno, da un avviso bonario (arg. da Cass., Sez. 5, 8.6.2018, n. 14949, Rv. 649365-01); che con il terzo motivo l'AGENZIA Si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 417 del 1997, nonché dell'art. 9, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 471 del 1997, per non avere la C.T.R. considerato, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che queste Ric. 2015 n. 26044 sez.

ST - ud. 08-07-2021 -4- erano state calcolate dall'Ufficio tenendo conto "della violazione IVA per dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta...e della violazione IVA per mancata o irregolare, tenuta conservazione, rifiuto di esibire i registri..." (cfr. ricorso, p. 19); che il motivo è inammissibile; che, nel silenzio della decisione impugnata quanto a quest'ultima violazione quale parametro di riferimento sotteso dall'Ufficio alla determinazione delle sanzioni in questione, va anzitutto osservato che il motivo pecca di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non avendo l'AGENZIA trascritto il contenuto, in parte qua, dell'avviso di accertamento, sì da precludere al Collegio ogni valutazione in relazione alla lamentata omessa sua considerazione.

In ogni caso, poi, il mezzo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza gravata, la quale (cfr. pp. 5, ult. cpv. e 6 della motivazione) ha rideterminato le sanzioni applicate alla contribuente per effetto della "insufficientemente motivata [r]applicazione della maggiorazione di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 472/1997..."; che con il primo motivo di ricorso incidentale la società contribuente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto l'avviso di accertamento legittimo sulla scorta della sola mancata risposta di essa [OSCURATO:SOCIETA] al questionario ed alle richieste di chiarimenti e documentazioni inoltratele dall'Ufficio; che il motivo è inammissibile; che va anzitutto osservato che la difesa della contribuente inammissibilmente cumula, nell'unico motivo in esame un vizio Ric. 2015 n. 26044 sez.

ST - ud. 08-07-2021 -5- di violazione di legge ed uno di omissione di pronuncia (cfr. p. 11 del controricorso, terzultimo cpv.), senza peraltro considerare che, nella stessa collazione del motivo di gravame, è la stessa MISTRALL a precisare che la C.T.R. ebbe a pronunciarsi "sullo specifico e preliminare motivo di censura" (cfr. ivi, p. 10) in questione; che, tanto premesso, non ignora la Corte che ove, il contribuente ometta di rispondere ai questionari previsti dall'art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in tal modo impedendo od ostacolando la verifica dei redditi prodotti, l'Ufficio può effettuare l'accertamento induttivo ex art. art. 39, comma 1, lett. a), del predetto decreto, utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza (arg da Cass., Sez. 5, 2.3.2018, n. 4944, Rv. 647549-01) e, dunque, che, in ultima analisi, l'omessa o intempestiva risposta all'Amministrazione finanziaria non è idonea ad esser sottesa, da sola ed ex se, ad una ripresa fiscale, producendo essa solo una preclusione - amministrativa e processuale - in ordine all'allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, con conseguente deroga all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza (arg. da Cass., Sez. 5, 14.5.2014, n. 10489, Rv. 630815-01); che, tuttavia, il motivo pecca di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non avere la difesa della [OSCURATO:SOCIETA] trascritto (a) il contenuto dell'avviso di accertamento impugnato (così precludendo al Collegio di valutare se, (;L Ric. 2015 n. 26044 sez.

ST - ud. 08-07-2021 -6- effettivamente, l'omessa risposta al questionario ed alle richieste di chiarimenti abbia rappresentato o meno l'unica ragione sottesa alle riprese operate nei confronti di essa contribuente ovvero, piuttosto, abbia rappresentato la ragione del ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973), né (b) se e come la questione (affrontata dalla C.T.R. con una motivazione dal carattere generale ed omnicomprensivo:"Ia questione relativa alla nullità dell'avviso di accertamento per carenza dei presupposti, sollevata dalla società appellante deve ritenersi, con evidenza, destituita di fondamento" - cfr. pp. 3, ult. cpv. e 4) fu effettivamente proposta nei gradi di merito; che con il secondo motivo di ricorso incidentale, la difesa della contribuente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 24 Cost., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non delibabili - quale conseguenza della mancata risposta agli inviti dell'Ufficio a rendere chiarimenti - i documenti prodotti da essa contribuente in sede contenziosa; che il motivo è inammissibile; che va anzitutto osservato come il motivo pecchi di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non essere stato trascritto il contenuto dei documenti de quibus agitur, sì da precludere al Collegio qualsivoglia valutazione, già in astratto, in ordine alla relativa decisività ai fini della definizione del presente giudizio.

A ciò aggiungasi che il mezzo fonda su circostanze (cfr. p. 14 del controricorso) di cui non è fatta menzione nella sentenza impugnata, relativamente alle quali Ric. 2015 n. 26044 sez.

ST - ud. 08-07-2021 -7- parte ricorrente incidentale - ancora una volta in violazione del principio specificità - non ha indicato se e come furono introdotte nei precedenti gradi di merito; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso principale vada accolto limitatamente al secondo motivo e che quello incidentale debba essere rigettato.

Per l'effetto, la gravata decisione va cassata, con rinvio alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un riesame della controversia relativamente al motivo accolto e la liquidazione, altresì, delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un riesame della controversia relativamente al motivo accolto e la liquidazione, altresì, delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26044-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t. (C.F. e P.I. 01069550521), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente I ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 956 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, relativamente all'anno di imposta 2003, a riprese per I.V.A. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., conseguenti alla rettifica della dichiarazione annuale; che la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò detto avviso innanzi alla C.T.P. di Genova la quale, con sentenza 10/4/10, rigettò il ricorso; che la società contribuente impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 956, depositata il 23.9.2015, accolse parzialmente il gravame, annullando l'avviso impugnato in ordine (a) al disconoscimento del credito I.V.A. per C 11.610,00, relativamente all'anno 2002 ed (b) all'accertamento di una maggiore imposta per C 211.395,00, relativamente ai crediti dì imposta disconosciuti per gli anni 2002 e 2003, confermandolo, al contrario, rispetto alla (c) ritenuta insussistenza (e, quindi, al chiesto rimborso) di credito I.V.A. relativo all'anno 2004 per C 120.000,00 e determinando, infine (e) le sanzioni da applicare alla contribuente (in complessivi C 249.731,25), con compensazione tra le parti delle spese; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con il primo motivo la difesa dell'AGi:NziA lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) il "difetto di motivazione, per violazione degli artt. 36, Ric. 2015 n. 26044 sez. ST - ud. 08-07-2021 -2- comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111, VI comma, Cost." (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. reso una motivazione inintellegibile, non comprendendosi da essa - si opina - "se la pronuncia sia parzialmente favorevole o sfavorevole all'Amministrazione"; che il motivo è infondato; che, infatti, da una semplice lettura della motivazione della impugnata decisione emerge - come già esposto supra - che la C.T.R. ha accolto solo parzialmente l'appello della società contribuente (con una conseguente parziale soccombenza dell'ufficio) annullando l'avviso impugnato in ordine (a) al disconoscimento del credito I.V.A. per C 11.610,00, relativamente all'anno 2002 ed (b) all'accertamento di una maggiore imposta per C 211.395,00, relativamente ai crediti di imposta disconosciuti per gli anni 2002 e 2003, confermandolo, al contrario, rispetto alla (c) ritenuta insussistenza (e, quindi, al chiesto rimborso) di credito I.V.A. relativo all'anno 2004 per € 120.000,00 e determinando, infine (e) le sanzioni da applicare alla contribuente (in complessivi € 249.731,25), con compensazione tra le parti delle spese; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente: a) ritenuto che il credito relativo all'anno di imposta 2002 non potesse essere oggetto di ripresa da parte dell'Ufficio, siccome - diversamente dal credito relativo all'anno di imposta 2003 - non oggetto di richiesta di chiarimenti e documentazione giustificativa laddove, al contrario, "il controllo sul rimborso richiesto nel 2004 (cfr. quadro RX anno 2004) è Ric. 2015 n. 26044 sez. ST - ud. 08-07-2021 -3- 4( stata la causa della verifica e della rettifica. Logicamente e necessariamente il controllo e la verifica non potevano non estendersi anche all'anno di imposta 2003, anno in cui la società.., ha indicato un credito complessivo di € 207.652,00 (comprensivo dei 11.610 euro relativi al 2002 - riportati nel VL26 [OSCURATO:PERSONA] 2004 per il periodo di imposta 2003)" (cfr. ricorso, p. 15); b) ritenuto "illegittimo l'agere dell'Ufficio con il quale ha provveduto al recuperare [recte, recupero] del totale del credito non riconosciuto" (cfr. ivi, p. 17); che il motivo è fondato rispetto ad entrambi i profili in cui si articola; che, quanto al disconoscimento del credito IVA relativo all'anno di imposta 2002, osserva il Collegio come, a tutto volere, il mancato inoltro di questionari e richieste al contribuente non preclude certo all'Ufficio di procedere ai relativi controlli e, se del caso, alle conseguenti riprese; avuto, poi, riguardo all'avvenuto recupero del totale del credito non riconosciuto, è consolidato il principio per cui il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta - come nella specie - da un avviso di recupero di siffatto credito o, quanto meno, da un avviso bonario (arg. da Cass., Sez. 5, 8.6.2018, n. 14949, Rv. 649365-01); che con il terzo motivo l'AGENZIA Si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 417 del 1997, nonché dell'art. 9, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 471 del 1997, per non avere la C.T.R. considerato, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che queste Ric. 2015 n. 26044 sez. ST - ud. 08-07-2021 -4- erano state calcolate dall'Ufficio tenendo conto "della violazione IVA per dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta...e della violazione IVA per mancata o irregolare, tenuta conservazione, rifiuto di esibire i registri..." (cfr. ricorso, p. 19); che il motivo è inammissibile; che, nel silenzio della decisione impugnata quanto a quest'ultima violazione quale parametro di riferimento sotteso dall'Ufficio alla determinazione delle sanzioni in questione, va anzitutto osservato che il motivo pecca di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non avendo l'AGENZIA trascritto il contenuto, in parte qua, dell'avviso di accertamento, sì da precludere al Collegio ogni valutazione in relazione alla lamentata omessa sua considerazione. In ogni caso, poi, il mezzo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza gravata, la quale (cfr. pp. 5, ult. cpv. e 6 della motivazione) ha rideterminato le sanzioni applicate alla contribuente per effetto della "insufficientemente motivata [r]applicazione della maggiorazione di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 472/1997..."; che con il primo motivo di ricorso incidentale la società contribuente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto l'avviso di accertamento legittimo sulla scorta della sola mancata risposta di essa [OSCURATO:SOCIETA] al questionario ed alle richieste di chiarimenti e documentazioni inoltratele dall'Ufficio; che il motivo è inammissibile; che va anzitutto osservato che la difesa della contribuente inammissibilmente cumula, nell'unico motivo in esame un vizio Ric. 2015 n. 26044 sez. ST - ud. 08-07-2021 -5- di violazione di legge ed uno di omissione di pronuncia (cfr. p. 11 del controricorso, terzultimo cpv.), senza peraltro considerare che, nella stessa collazione del motivo di gravame, è la stessa MISTRALL a precisare che la C.T.R. ebbe a pronunciarsi "sullo specifico e preliminare motivo di censura" (cfr. ivi, p. 10) in questione; che, tanto premesso, non ignora la Corte che ove, il contribuente ometta di rispondere ai questionari previsti dall'art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in tal modo impedendo od ostacolando la verifica dei redditi prodotti, l'Ufficio può effettuare l'accertamento induttivo ex art. art. 39, comma 1, lett. a), del predetto decreto, utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza (arg da Cass., Sez. 5, 2.3.2018, n. 4944, Rv. 647549-01) e, dunque, che, in ultima analisi, l'omessa o intempestiva risposta all'Amministrazione finanziaria non è idonea ad esser sottesa, da sola ed ex se, ad una ripresa fiscale, producendo essa solo una preclusione - amministrativa e processuale - in ordine all'allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, con conseguente deroga all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza (arg. da Cass., Sez. 5, 14.5.2014, n. 10489, Rv. 630815-01); che, tuttavia, il motivo pecca di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non avere la difesa della [OSCURATO:SOCIETA] trascritto (a) il contenuto dell'avviso di accertamento impugnato (così precludendo al Collegio di valutare se, (;L Ric. 2015 n. 26044 sez. ST - ud. 08-07-2021 -6- effettivamente, l'omessa risposta al questionario ed alle richieste di chiarimenti abbia rappresentato o meno l'unica ragione sottesa alle riprese operate nei confronti di essa contribuente ovvero, piuttosto, abbia rappresentato la ragione del ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973), né (b) se e come la questione (affrontata dalla C.T.R. con una motivazione dal carattere generale ed omnicomprensivo:"Ia questione relativa alla nullità dell'avviso di accertamento per carenza dei presupposti, sollevata dalla società appellante deve ritenersi, con evidenza, destituita di fondamento" - cfr. pp. 3, ult. cpv. e 4) fu effettivamente proposta nei gradi di merito; che con il secondo motivo di ricorso incidentale, la difesa della contribuente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 24 Cost., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non delibabili - quale conseguenza della mancata risposta agli inviti dell'Ufficio a rendere chiarimenti - i documenti prodotti da essa contribuente in sede contenziosa; che il motivo è inammissibile; che va anzitutto osservato come il motivo pecchi di specificità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), per non essere stato trascritto il contenuto dei documenti de quibus agitur, sì da precludere al Collegio qualsivoglia valutazione, già in astratto, in ordine alla relativa decisività ai fini della definizione del presente giudizio. A ciò aggiungasi che il mezzo fonda su circostanze (cfr. p. 14 del controricorso) di cui non è fatta menzione nella sentenza impugnata, relativamente alle quali Ric. 2015 n. 26044 sez. ST - ud. 08-07-2021 -7- parte ricorrente incidentale - ancora una volta in violazione del principio specificità - non ha indicato se e come furono introdotte nei precedenti gradi di merito; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso principale vada accolto limitatamente al secondo motivo e che quello incidentale debba essere rigettato. Per l'effetto, la gravata decisione va cassata, con rinvio alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un riesame della controversia relativamente al motivo accolto e la liquidazione, altresì, delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per un riesame della controversia relativamente al motivo accolto e la liquidazione, altresì, delle spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d
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