CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 16929/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Ancona ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, con sentenza del 20/12/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 630 e 628 cod. pen. per avere, in concorso con altri, privato della libertà personale [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di conseguire, quale prezzo della sua liberazione, l'ingiusto profitto rappresentato da sostanze stupefacenti di tipo hashish o, in alternativa, della somma pari ad euro 6.600,00, nonché per avergli nell'occorso sottratto con violenza il portafoglio contenente denaro contante. La sentenza ha confermato anche le statuizioni civili, condannando l'imputato alla refusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, sulla base di tre motivi di impugnazione: 2.1. violazione della legge penale e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento al riconoscimento dell'ingiusto profitto di cui all'art. 630 cod. pen.; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento operato ex art.81 cpv. cod. pen., alla luce della sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale, dovendosi riconoscere, invece, la lieve entità del fatto in considerazione dell'importo di soli 90 euro, oggetto della rapina contestata. 3. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, con requisitoria scritta del 27/12/2024 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con atto depositato il 20/1/2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ì motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. Il primo motivo dì ricorso, in particolare, è inammissibile, in quanto il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01): nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie, atteso che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto dell'ingiustizia del profitto a cui era finalizzata l'azione criminosa, rappresentato dalla sostanza stupefacente del tipo hashish, la cui scomparsa dal terreno ove era occultata il Mourai ed il suo coimputato attribuivano alla persona offesa o, in alternativa, da una somma di denaro del valore corrispondente a quanto sottratto. Si tratta di finalità desunta senza alcun vizio logico evidente sia dalla partecipazione del Mourai, in condizioni di parità, ai traffici di stupefacenti del coimputato, così come risultante anche da conversazioni captate, sia dalle espressioni utilizzate dai correi durante il pestaggio della persona offesa ed il successivo sequestro di questa. A fronte di tali elementi il ricorrente, lungi dal prospettare la non corrispondenza delle argomentazioni dei giudici di merito rispetto a specifiche risultanze probatorie, si limita a qualificare come travisamento della prova quella che, in realtà, è una mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, sollecitando così, genericamente, una non consentita "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, in via esclusiva riservata al giudice di merito (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). 1.2. E' manifestamente infondata anche la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che, lungi dall'evidenziare un ruolo del tutto marginale del ricorrente nella vicenda di cui si tratta, tale da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (cfr., Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771-01), hanno portato a riconoscere, invece, il ruolo di primo piano svolto dal Mourai in tutta l'azione criminosa, essendosi il predetto recato insieme al complice presso l'abitazione della persona offesa, minacciandola di morte e colpendola poi più volte non solo a mani nude, ma anche con l'uso di forbici rinvenute nella stessa abitazione, poi costringendolo a salire su due vetture diverse, una delle quali nella sua disponibilità, e partecipando alle telefonate alla zia della persona offesa finalizzate al conseguimento del profitto in cambio della liberazione di questa. 1.3. Manifestamente infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, atteso che la sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art.628 cod. pen., laddove non prevede una diminuzione di pena quando il fatto risulti di lieve entità, non incide sulla pena riconosciuta congrua dalla Corte territoriale (pena determinata, peraltro, quanto all'estorsione, come mero aumento della pena base ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e, pertanto, prescindendo dalla forbice edittale di cui all'art. 628 cod. pen.), in quanto la sentenza impugnata ha comunque chiaramente escluso la lieve entità del fatto, laddove ha fatto riferimento "alle modalità dell'azione, alla gravità del fatto ed alla personalità criminologica del prevenuto, gravato da precedenti penali". 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 3. La richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, da questa avanzata con atto del 20/01/2025, va rigettata, in quanto la stessa si è limitata ad una generica richiesta di rigetto del ricorso, senza svolgere alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, tale da fornire un utile contributo alla decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886, in motivazione). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Rigetta la richiesta dì liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]