CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 41733/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Ea-to avviso alle par—íiTi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo del difensore, ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen., dep. in data 7 luglio 2021, avverso la pronuncia di Questa Corte di cassazione, in data 23 giugno 2021, che ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze di condanna, pronuncia affetta da nullità per omesso avviso al difensore di fiducia poiché il difensore avvisato era deceduto fin dal mese di agosto 2020. Chiede la declaratoria di nullità della camera di consiglio e la revoca del decreto di esecuzione di pene concorrenti n. 271 del 2021 SIEP della Procura generale della Corte di appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, che deve essere qualificato quale ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto, ex art. 625 bis cod.proc.pen., è inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale e comunque senza l'osservanza dei termini. Sotto il primo profilo è inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, la quale è imprescindibile, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario, riservata ex art. 625 bis, comma secondo, cod. proc. pen., esclusivamente al condannato, con la conseguenza che, in tal caso, è inapplicabile il disposto di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016 Rv. 269186 - 01). Sotto il secondo profilo, il ricorso straordinario deve essere presentato avverso un provvedimento della Corte di cassazione e il termine di cui all'art. 625 bis comma 2 cod.proc.pen. decorre dal deposito di questo, da cui la ovvia conseguenza che il ricorso non può essere presentato prima del deposito del provvedimento che si assume affetto da errore di fatto, come è avvenuto nel caso in esame giacchè al momento della presentazione del ricorso il provvedimento (e comunque ad oggi) non era ancora stato depositato. Il termine di centottanta giorni decorrerà del deposito del provvedimento. Trattasi di un ricorso straordinario presentato fuori dalle condizioni, da difensore privo di procura speciale e dai termini di cui al secondo comma dell'art. 625 bis cod.proc.pen. che, ai sensi dell'art. 625 comma 4 cod.proc.pen., deve essere dichiarato inammissibile. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottob