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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 01410/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale di Brindisi, con sentenza emessa in data 10 marzo 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ammenda, giusto dispositivo, per le contravvenzioni di cui ai capi a) e b) , in materia di sicurezza del lavoro (D.Igs. n. 81 del 2008), per omessa assicura<ione di lavoratori e omesso invio degli stessi a visita medica di sorveglianza sanitaria, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta AM Costruzioni, fatti commessi in Ostuni il 6 marzo 2019; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta violazione od erronea applicazione di legge, in quanto nel caso di specie erano i lavoratori a non avere ottemperato alle indicazioni del datore di lavoro ed inoltre l'accertamento dei verbalizzanti quanto al reato di cui al capo a) non soddisfa i requisiti di prova; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, non sviluppando nessuna argomentazione specifica, né lo stesso si confronta con nessuna delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, il quale ha argomentato in ordine a quanto accertato con il verbale ispettivo, a fronte della mancata produzione di qualunque documentazione da parte del datore di lavoro, a ciò invitato a fornire eventuali documentazioni in merito ai fatti; che peraltro neppure nella presente sede la difesa illustra elementi concreti a supporto delle proprie affermazioni, che risultano pertanto del tutto apodittiche e prive di una pur minima fondatezza; che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021.

Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale di Brindisi, con sentenza emessa in data 10 marzo 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ammenda, giusto dispositivo, per le contravvenzioni di cui ai capi a) e b) , in materia di sicurezza del lavoro (D.Igs. n. 81 del 2008), per omessa assicura<ione di lavoratori e omesso invio degli stessi a visita medica di sorveglianza sanitaria, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta AM Costruzioni, fatti commessi in Ostuni il 6 marzo 2019; che avverso questa sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta violazione od erronea applicazione di legge, in quanto nel caso di specie erano i lavoratori a non avere ottemperato alle indicazioni del datore di lavoro ed inoltre l'accertamento dei verbalizzanti quanto al reato di cui al capo a) non soddisfa i requisiti di prova; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, non sviluppando nessuna argomentazione specifica, né lo stesso si confronta con nessuna delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, il quale ha argomentato in ordine a quanto accertato con il verbale ispettivo, a fronte della mancata produzione di qualunque documentazione da parte del datore di lavoro, a ciò invitato a fornire eventuali documentazioni in merito ai fatti; che peraltro neppure nella presente sede la difesa illustra elementi concreti a supporto delle proprie affermazioni, che risultano pertanto del tutto apodittiche e prive di una pur minima fondatezza; che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021. Il co
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