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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06347/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha invece esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura con il gravame di merito - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso in Ro 12/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] ere esten [OSCURATO:PERSONA]--- ,,, ,r 70 !N C "L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha invece esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura con il gravame di merito - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro 12/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] ere esten [OSCURATO:PERSONA]--- ,,, ,r 70 !N C "L
Sentenza Cassazione n. 06347/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris