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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49909/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:01LMN84 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 116) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita detenzione di stupefacenti è inammissibile, perché contenente censure nc n consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d.

"doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, è stato motivatamente accertato che il prevenuto fu visto e bloccato dagli operanti, dopo un breve inseguimento, in quanto notato nell'atto di ricevere una banconota del valore di 10 euro e di cedere un involucro di cellophane ad un'altra persona.

L'imputato fu trovato in possesso della sostanza stupefacente oggetto di incriminazione, di cui stava tentando di liberarsi prima di essere arrestato.

Le critiche a tale ricostruzione debordano nel merito e sono, pertanto, inammissibili nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:01LMN84 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 116) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita detenzione di stupefacenti è inammissibile, perché contenente censure nc n consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, è stato motivatamente accertato che il prevenuto fu visto e bloccato dagli operanti, dopo un breve inseguimento, in quanto notato nell'atto di ricevere una banconota del valore di 10 euro e di cedere un involucro di cellophane ad un'altra persona. L'imputato fu trovato in possesso della sostanza stupefacente oggetto di incriminazione, di cui stava tentando di liberarsi prima di essere arrestato. Le critiche a tale ricostruzione debordano nel merito e sono, pertanto, inammissibili nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 49909/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris