Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22078/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP presso il TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 25/11/2022 il Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], presentata dal difensore ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. con particolare riferimento allo svolgimento di indagini preliminari e al decreto del Pubblico Ministero, che aveva respinto la richiesta di restituzione, oltre che in considerazione dell'assenza di "sentenza non più soggetta ad impugnazione, sì che può trovare applicazione il comma 6 dell'art. 263 cod. proc. pen.", con conferma nel resto delle determinazioni già assunte con provvedimento di rigetto del 18/09/2022.

2. La lavino aveva proposto istanza di dissequestro e di restituzione di alcune confezioni di pellet in giacenza presso i locali deposito della sua ditta ad esito di indagini ed imputazione provvisoria ai sensi degli art. 474 e 648 cod. pen.

La richiesta di dissequestro veniva rigettata con provvedimento del 16/09/2022; avverso il provvedimento di rigetto veniva proposta opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.

Atteso il decorso di oltre un mese dalla opposizione in assenza di fissazione di udienza camerale, la difesa formulava istanza al Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché si determinasse in ordine all'opposizione presentata; ad esito di tale istanza il Gip pronunciava il provvedimento oggetto di ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.; richiamate le diverse fasi del procedimento in corso (indagini, sequestro, documentazione prodotta dalla difesa, richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e successivo provvedimento di archiviazione del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordine di confisca e distruzione del materiale in sequestro), ha evidenziato come fosse stata inoltrata richiesta di dissequestro al Gip quale giudice dell'esecuzione per prelevare un campione del pellet in sequestro al fine di svolgere alcune analisi.

Tale istanza veniva dichiarata inammissibile in data 16/09/2022, richiamata la conclusione delle indagini e la natura di corpo del reato per cui si procedeva ex art. 474 e 648 cod. pen., anche considerato che l'eventuale analisi chimica non avrebbe potuto escludere del tutto profili di pericolosità.

Proprio contro questo provvedimento veniva, quindi, proposta opposizione alla quale il Gip, dopo sollecito, rispondeva con il provvedimento impugnato dichiarandone l'inammissibilità.

4. Sostiene la difesa come il decreto di inammissibilità sia stato emesso in violazione delle disposizioni in materia di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, con erroneo richiamo nel provvedimento al disposto di cui all'art. 263, comma 3 e 4, cod. proc. pen., atteso che nel caso in esame, relativo ad un dissequestro temporaneo e parziale, le norme da applicare dovevano essere individuate negli artt. 676 e 667 cod. proc. pen., proprio al fine di estendere le garanzie del procedimento di esecuzione in tema di restituzione di quanto sequestrato e confiscato anche nel caso in cui sia intervenuto decreto di archiviazione.5.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per il motivo proposto dalla difesa.

Occorre preliminarmente rilevare che, dopo che il giudice per le indagini preliminari ha emesso, in accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, decreto di archiviazione, la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione delle cose in sequestro appartiene al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione.

2. Tale conclusione si fonda sull'interpretazione logico-sistematica dell'art.263 cod. proc. pen. che, pur non prendendo in espressa considerazione, nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione, stabilisce, al comma 6, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell'esecuzione.

3. Tale previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realtà, l'espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato "definito" (ossia non esiste più un giudice che procede alla cognizione), l'interessato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione.

4. Tale regola si applica anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri in materia conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest'ultimo, ma in funzione di giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 12880 del 01/02/2009, Maniego, Rv. 234036-01).

Appare ispirata al medesimo principio l'affermazione secondo cui, avverso il provvedimento di restituzione di cose sequestrate adottato dal giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'accoglimento della richiesta del pubblico ministero di archiviazione, è esperibile esclusivamente il rimedio generale dell'incidente di esecuzione, attivabile anche nella suddetta materia (Sez. 6, n. 3282 del 27/09/1995, Bisteris, Rv. 203293-01).

5. Diversamente, si determinerebbe un'ingiustificata anomalia e differenza di trattamento rispetto alla sentenza di proscioglimento.

Occorre, invero, ricordare che, nel procedimento delineato dall'art. 263 c.p.p., contro la decisione del giudice 3 per le indagini preliminari è esperibile soltanto il ricorso per cassazione, mentre contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è prevista la possibilità di opposizione da trattarsi in contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. 6.

Di conseguenza, una volta intervenuta la definizione della fase delle indagini preliminari mediante l'adozione del decreto di archiviazione, la competenza a provvedere sull'istanza di restituzione della parte spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 34219 del 24706/2010, Longano, Rv. 248223-01 ; Sez. 3, n. 3170 del 11/10/2000, Maggio, Rv. 217812- 01).

Difatti, il codice di rito (art. 676 cod. proc. pen., comma 1 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) prevede che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate siano adottati dal giudice dell'esecuzione senza formalità e, cioè, senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza.

7. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha, dunque, correttamente applicato la disciplina di legge in relazione all'opposizione proposta dalla Iovino.

Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato con rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione Gip per l'ulteriore corso, ovvero la fissazione dell'udienza in contraddittorio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP presso il TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 25/11/2022 il Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], presentata dal difensore ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. con particolare riferimento allo svolgimento di indagini preliminari e al decreto del Pubblico Ministero, che aveva respinto la richiesta di restituzione, oltre che in considerazione dell'assenza di "sentenza non più soggetta ad impugnazione, sì che può trovare applicazione il comma 6 dell'art. 263 cod. proc. pen.", con conferma nel resto delle determinazioni già assunte con provvedimento di rigetto del 18/09/2022. 2. La lavino aveva proposto istanza di dissequestro e di restituzione di alcune confezioni di pellet in giacenza presso i locali deposito della sua ditta ad esito di indagini ed imputazione provvisoria ai sensi degli art. 474 e 648 cod. pen. La richiesta di dissequestro veniva rigettata con provvedimento del 16/09/2022; avverso il provvedimento di rigetto veniva proposta opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. Atteso il decorso di oltre un mese dalla opposizione in assenza di fissazione di udienza camerale, la difesa formulava istanza al Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché si determinasse in ordine all'opposizione presentata; ad esito di tale istanza il Gip pronunciava il provvedimento oggetto di ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen.; richiamate le diverse fasi del procedimento in corso (indagini, sequestro, documentazione prodotta dalla difesa, richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e successivo provvedimento di archiviazione del G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordine di confisca e distruzione del materiale in sequestro), ha evidenziato come fosse stata inoltrata richiesta di dissequestro al Gip quale giudice dell'esecuzione per prelevare un campione del pellet in sequestro al fine di svolgere alcune analisi. Tale istanza veniva dichiarata inammissibile in data 16/09/2022, richiamata la conclusione delle indagini e la natura di corpo del reato per cui si procedeva ex art. 474 e 648 cod. pen., anche considerato che l'eventuale analisi chimica non avrebbe potuto escludere del tutto profili di pericolosità. Proprio contro questo provvedimento veniva, quindi, proposta opposizione alla quale il Gip, dopo sollecito, rispondeva con il provvedimento impugnato dichiarandone l'inammissibilità. 4. Sostiene la difesa come il decreto di inammissibilità sia stato emesso in violazione delle disposizioni in materia di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, con erroneo richiamo nel provvedimento al disposto di cui all'art. 263, comma 3 e 4, cod. proc. pen., atteso che nel caso in esame, relativo ad un dissequestro temporaneo e parziale, le norme da applicare dovevano essere individuate negli artt. 676 e 667 cod. proc. pen., proprio al fine di estendere le garanzie del procedimento di esecuzione in tema di restituzione di quanto sequestrato e confiscato anche nel caso in cui sia intervenuto decreto di archiviazione.5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per il motivo proposto dalla difesa. Occorre preliminarmente rilevare che, dopo che il giudice per le indagini preliminari ha emesso, in accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, decreto di archiviazione, la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione delle cose in sequestro appartiene al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione. 2. Tale conclusione si fonda sull'interpretazione logico-sistematica dell'art.263 cod. proc. pen. che, pur non prendendo in espressa considerazione, nell'ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione, stabilisce, al comma 6, che, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell'esecuzione. 3. Tale previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realtà, l'espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato "definito" (ossia non esiste più un giudice che procede alla cognizione), l'interessato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione. 4. Tale regola si applica anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo sì che tutti i poteri in materia conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest'ultimo, ma in funzione di giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 12880 del 01/02/2009, Maniego, Rv. 234036-01). Appare ispirata al medesimo principio l'affermazione secondo cui, avverso il provvedimento di restituzione di cose sequestrate adottato dal giudice per le indagini preliminari, a seguito dell'accoglimento della richiesta del pubblico ministero di archiviazione, è esperibile esclusivamente il rimedio generale dell'incidente di esecuzione, attivabile anche nella suddetta materia (Sez. 6, n. 3282 del 27/09/1995, Bisteris, Rv. 203293-01). 5. Diversamente, si determinerebbe un'ingiustificata anomalia e differenza di trattamento rispetto alla sentenza di proscioglimento. Occorre, invero, ricordare che, nel procedimento delineato dall'art. 263 c.p.p., contro la decisione del giudice 3 per le indagini preliminari è esperibile soltanto il ricorso per cassazione, mentre contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è prevista la possibilità di opposizione da trattarsi in contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. 6. Di conseguenza, una volta intervenuta la definizione della fase delle indagini preliminari mediante l'adozione del decreto di archiviazione, la competenza a provvedere sull'istanza di restituzione della parte spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 34219 del 24706/2010, Longano, Rv. 248223-01 ; Sez. 3, n. 3170 del 11/10/2000, Maggio, Rv. 217812- 01). Difatti, il codice di rito (art. 676 cod. proc. pen., comma 1 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) prevede che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate siano adottati dal giudice dell'esecuzione senza formalità e, cioè, senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza. 7. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha, dunque, correttamente applicato la disciplina di legge in relazione all'opposizione proposta dalla Iovino. Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato con rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione Gip per l'ulteriore corso, ovvero la fissazione dell'udienza in contraddittorio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tor
Decreto Cassazione n. 22078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris