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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 29090/2024

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23790-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale società mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentate e difese da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e SILVIA D’ALBERTIper procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il DECRETO n. 2949/2019 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 17/10/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto di essere ammessa al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], assumendo di essere creditrice nei confronti della società fallita per la somma di €. 1.793.484,31, oltre interessi, quale “saldo debitore” del Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 rapporto di conto corrente stipulato con la stessa in data 21/10/1997.

1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda rilevando, per un verso, che “risultano nulle” le clausole che prevedono “la commissione di massimo scoperto”e gli “interessi anatocistici”, e, per altro verso, che la banca non aveva documentato “tutti i movimenti operati sul conto dall’inizio del rapporto fino alla chiusura”.

1.3. La banca ha proposto opposizionenella quale, dopo aver debitamente preso atto delle eccezioni di nullità sollevate in merito agli interessi ed alla commissione di massimo scoperto eprovveduto a scorpora re dalla somma inizialmente richiesta gli importi non dovuti e le spese non pattuite, ha, in sostanza, ribadito la legittimità della produzione degli estratti conto solo a far data dal 1/9/1998.

1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cessionaria del credito per cui è causa, ha ritenuto che: - la banca che agisca per ottenere il riconoscimento del suo credito in sede fallimentare ha l ’ onere, a fronte della terzietà del curatore rispetto al fallito, di produrre in giudizio “gli estratti conto a far data dal momento di apertura del conto”, fornendo così l’“integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze”; - la banca, per contro, non può pretendere, solo perché non è in grado di produrl o , l’azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e di avere tra le parti in quanto ciò comporterebbe “l’alterazione Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 sostanziale del rapporto di conto corrente bancario”; - tale rapporto, infatti, unitariamente strutturato, “postula operazioni di prelievo e di versamento non integranti distinti e autonomi rapporti di debito credito tra banca e cliente rispetto ai quali l’azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di una rinuncia”, con la conseguenza che “l’accertamento giudiziale deve considerare tutte le evidenze contabili poiché il saldo del conto presuppone in sé la effettiva e integrale ricostruzione del dare e dell’avere”; - nel caso in esame, pertanto, a fronte dellanullità delle pattuizioni aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto, la rideterminazione del saldo del conto doveva essere eseguita “attraverso i relativi estratti a partire della data della sua apertura, così effettuando l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, essendo inutilizzabili criteri presuntivi o approssimativi, laddove viceversa l’istituto bancario opponente ha omesso di produrre gli estratti conto per l’intera durata del rapporto e/o di documentare con prove diverse dai predetti estratti il proprio credito”.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato (lunedì) 22/7/2019, poi illustrato da memoria, hannochiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con l ’ unico motivo articolato , le r icorrent i , lamentando la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 tribunale harigettato la domanda di ammissione proposta dalla banca sul rilievo che la stessa, non avendo prodotto in giudizio gli estratti conto dalla data di apertura del conto, non aveva fornito in giudizio la prova del proprio credito, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la banca, per l ’ impossibilità di produrre in giudizio tutti gli estratti conto, aveva chiesto, sia pur in via subordinata, di essere ammessa al passivo secondo il criterio del “saldo zero”, e cioè mediante espunzione del saldo negativo risultante in apertura del primo estratto disponibile;- l’assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non è, del resto, astrattamente preclusiva di un’indagine contabile per il periodo successivo, potendo la stessa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante, come l’inesistenza di un saldo debitore alla data dell’estratto conto iniziale,e dando rilievo a tutti i dati circa l’andamento del conto che, come nel caso in esame, portino ad escludere che la contabilizzazione degli interessi ultralegali o anatocistici abbia avuto l’effetto di invertire il segno del saldo relativo al primo periodo del rapporto.

3.2. Il motivo è fondato.

L a giurisprudenza di questa Corte è, in effetti, consolidata nel ritenere che , in linea di principio, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca abbia l’onere di produrre i detti estratti a partire dall’apertura del conto, senza che la stessa possa sottrarsi al relativo assolvimento invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l’obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass.n. 10692 del 2007 ; Cass. n. 23974 del 2010 ; Cass. n. 1842 del Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 2011; Cass. n. 19696 del 2104 ; Cass. n. 7972 del 2016 ; Cass.n. 13258del 2017; Cass. n. 9365 del 2018 ; Cass. n. 23313 del 2018).

3.3. La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, una volta negata la validitàdella clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del conto corrente consente, attraverso un’integrale ricostruzione del dare e dell’avere con l’applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione).

3.4. Allo stesso risultato non si pù , invece, pervenire con la mera prova del saldo(comprensivo di capitale e interessi ) al momento della chiusura del conto, il quale, infatti, non consente di conoscere quali addebiti, nell’ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, e, in ogni caso, discende, a sua volta, da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass.n. 10692del 2007, in motiv.).

3.5. Il medesimo principio (che opera non soltanto nell’ipotesi di contabilizzazione degli interessi ultralegali ma in tutti i casi in cui al correntista siano state addebitate, nel corso del rapporto, somme non dovute, come interessi anatocistici, o anche commissioni e spese che la banca non potesse legittimamente pretendere) vale, infine, a parti invertite, nel caso in cui sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, giacch́ in questa evenienza ètale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto (Cass. n.Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 9201 del 2015 ; Cass. n. 20693 del 2016 ; Cass. n. 24948 del 2017).

3.6. Ora, s e è incontestabile che, a mezzo di t ale produzione documentale, la banca ponga il giudice del merito nella condizione di identificare le appostazioni illegittime e di depurare il conto dagli addebiti che non potessero aver luogoe che l’adempimento del relativo onere da parte della banca è , dunque, sufficiente perch ́́ la stessa, che agisce per il pagamento del relativo saldo, ottenga la condanna del correntista al credito risultante dal riesame delle diverse partite contabili (sempre che, naturalmente, questo riesame non consegni un saldo a suo debito), occorre, per contro, valutare la diversa ipotesi in cui, come nel caso in esame, la produzione degli estratti conto sia incompleta in quanto priva della parte di essi che dovrebbero documentare la prima frazione del rapporto, e chiedersi, dunque, quale sorte debba essere riservata alla domanda di pagamento (o, come nel caso in esame, di ammissione al passivo) della banca (che assuma di continuare ad essere creditrice a seguito del suddetto scomputo).

3.7. Questa Corte ha, sul punto, affermato che, nei rapportibancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione delsaldo maturato all ’ inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, nonché di quegli elementi che Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso: diversamente, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato; b) nel caso di domanda proposta dalla banca , invece, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione delsaldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratticonto e con la valorizzazione di quegli ulteriori elementi, come ad esempio le ammissioni del correntista stesso (o, può aggiungersi, la manca nza di una specifica e tempestiva contestazione da parte dello stesso o del curatore del relativo fallimento: cfr. Cass. n. 15177 del 2024; Cass. n. 17731 del 2022), che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l’evoluzione del rapporto, siano quantomenoidonei ad escludere cheil correntista, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, abbia maturato un credito (piuttosto che un debito)nei confronti della banca di imprecisato ammontare ( e tale, dunque, da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), con la conseguenza che, in quest’ultima ipotesi, è possibile assumere, quale dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero (vale a dire considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti): (e solo) in mancanza di tali dati, la domanda proposta dalla banca, per il mancato assolvimento dell ’ onere della prova incombente sulla stessa, dev ’ essere , di conseguenza, respinta ( cfr. Cass. n. 11543 del 2019 ; conf., Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 9727 del 2024, in motiv.; Cass. n. 11735 del 2024).

3.8. E così, più di recente, si è condivisibilmente affermato che, “nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario”: - “ l ’ istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall’art. 2697 cod. civ.”; - “ u na volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l’accertamento del dare ed avere può attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023)”;- gli estratti conto, infatti, “non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto”; - “essi- come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) - consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto"; -“tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni”; - in particolare, “ a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass.25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie(come già opinato proprio dalla citata Cass.n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.”; - “ è innegabile, peraltro, che, malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti”; - “ i n quest ’ ottica, dunque, pot rà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art. 2697 cod. civ.”; - “ l a medesima pronuncia, inoltre, indica le modalità di effettuazione dei conteggi da parte del giudice (o del consulente di ufficio da lui eventualmente nominato), ove ritenga di avvalersi del criterio dell’azzeramento del saldo (così non escludendo, dunque, diverse modalità di ricalcolo del saldo medesimo), per l’ipotesi di riscontrata incompletezza degli estratti conto” (Cass. n. 9727 del 2024, in motiv., con rinvio a Cass. n. 1763 del 2024).

3.9. Il decreto impugnato, lì dove ha respinto l’opposizione allo stato passivo in ragione esclusivamente della mancata produzione, da parte della banca opponente, degli estratti contoper l’intera durata del rapporto di conto corrente, senza, per contro, procedere all’accertamentodel dare ed avere attraverso tutti i mezzi di prova che, nei termini indicati, poteva utilizzare, non risulta, evidentemente, coerente con gli esposti principi e presta, come tale, il fianco alle censuresvolte sul punto dalle ricorrenti.

4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnatocon rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23790-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale società mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., rappresentate e difese da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e SILVIA D’ALBERTIper procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il DECRETO n. 2949/2019 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 17/10/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto di essere ammessa al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], assumendo di essere creditrice nei confronti della società fallita per la somma di €. 1.793.484,31, oltre interessi, quale “saldo debitore” del Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 rapporto di conto corrente stipulato con la stessa in data 21/10/1997. 1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda rilevando, per un verso, che “risultano nulle” le clausole che prevedono “la commissione di massimo scoperto”e gli “interessi anatocistici”, e, per altro verso, che la banca non aveva documentato “tutti i movimenti operati sul conto dall’inizio del rapporto fino alla chiusura”. 1.3. La banca ha proposto opposizionenella quale, dopo aver debitamente preso atto delle eccezioni di nullità sollevate in merito agli interessi ed alla commissione di massimo scoperto eprovveduto a scorpora re dalla somma inizialmente richiesta gli importi non dovuti e le spese non pattuite, ha, in sostanza, ribadito la legittimità della produzione degli estratti conto solo a far data dal 1/9/1998. 1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di cessionaria del credito per cui è causa, ha ritenuto che: - la banca che agisca per ottenere il riconoscimento del suo credito in sede fallimentare ha l ’ onere, a fronte della terzietà del curatore rispetto al fallito, di produrre in giudizio “gli estratti conto a far data dal momento di apertura del conto”, fornendo così l’“integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze”; - la banca, per contro, non può pretendere, solo perché non è in grado di produrl o , l’azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e di avere tra le parti in quanto ciò comporterebbe “l’alterazione Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 sostanziale del rapporto di conto corrente bancario”; - tale rapporto, infatti, unitariamente strutturato, “postula operazioni di prelievo e di versamento non integranti distinti e autonomi rapporti di debito credito tra banca e cliente rispetto ai quali l’azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di una rinuncia”, con la conseguenza che “l’accertamento giudiziale deve considerare tutte le evidenze contabili poiché il saldo del conto presuppone in sé la effettiva e integrale ricostruzione del dare e dell’avere”; - nel caso in esame, pertanto, a fronte dellanullità delle pattuizioni aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto, la rideterminazione del saldo del conto doveva essere eseguita “attraverso i relativi estratti a partire della data della sua apertura, così effettuando l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, essendo inutilizzabili criteri presuntivi o approssimativi, laddove viceversa l’istituto bancario opponente ha omesso di produrre gli estratti conto per l’intera durata del rapporto e/o di documentare con prove diverse dai predetti estratti il proprio credito”. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato (lunedì) 22/7/2019, poi illustrato da memoria, hannochiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l ’ unico motivo articolato , le r icorrent i , lamentando la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 tribunale harigettato la domanda di ammissione proposta dalla banca sul rilievo che la stessa, non avendo prodotto in giudizio gli estratti conto dalla data di apertura del conto, non aveva fornito in giudizio la prova del proprio credito, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la banca, per l ’ impossibilità di produrre in giudizio tutti gli estratti conto, aveva chiesto, sia pur in via subordinata, di essere ammessa al passivo secondo il criterio del “saldo zero”, e cioè mediante espunzione del saldo negativo risultante in apertura del primo estratto disponibile;- l’assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non è, del resto, astrattamente preclusiva di un’indagine contabile per il periodo successivo, potendo la stessa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante, come l’inesistenza di un saldo debitore alla data dell’estratto conto iniziale,e dando rilievo a tutti i dati circa l’andamento del conto che, come nel caso in esame, portino ad escludere che la contabilizzazione degli interessi ultralegali o anatocistici abbia avuto l’effetto di invertire il segno del saldo relativo al primo periodo del rapporto. 3.2. Il motivo è fondato. L a giurisprudenza di questa Corte è, in effetti, consolidata nel ritenere che , in linea di principio, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca abbia l’onere di produrre i detti estratti a partire dall’apertura del conto, senza che la stessa possa sottrarsi al relativo assolvimento invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l’obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass.n. 10692 del 2007 ; Cass. n. 23974 del 2010 ; Cass. n. 1842 del Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 2011; Cass. n. 19696 del 2104 ; Cass. n. 7972 del 2016 ; Cass.n. 13258del 2017; Cass. n. 9365 del 2018 ; Cass. n. 23313 del 2018). 3.3. La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, una volta negata la validitàdella clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del conto corrente consente, attraverso un’integrale ricostruzione del dare e dell’avere con l’applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione). 3.4. Allo stesso risultato non si pù , invece, pervenire con la mera prova del saldo(comprensivo di capitale e interessi ) al momento della chiusura del conto, il quale, infatti, non consente di conoscere quali addebiti, nell’ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, e, in ogni caso, discende, a sua volta, da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass.n. 10692del 2007, in motiv.). 3.5. Il medesimo principio (che opera non soltanto nell’ipotesi di contabilizzazione degli interessi ultralegali ma in tutti i casi in cui al correntista siano state addebitate, nel corso del rapporto, somme non dovute, come interessi anatocistici, o anche commissioni e spese che la banca non potesse legittimamente pretendere) vale, infine, a parti invertite, nel caso in cui sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, giacch́ in questa evenienza ètale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto (Cass. n.Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 9201 del 2015 ; Cass. n. 20693 del 2016 ; Cass. n. 24948 del 2017). 3.6. Ora, s e è incontestabile che, a mezzo di t ale produzione documentale, la banca ponga il giudice del merito nella condizione di identificare le appostazioni illegittime e di depurare il conto dagli addebiti che non potessero aver luogoe che l’adempimento del relativo onere da parte della banca è , dunque, sufficiente perch ́́ la stessa, che agisce per il pagamento del relativo saldo, ottenga la condanna del correntista al credito risultante dal riesame delle diverse partite contabili (sempre che, naturalmente, questo riesame non consegni un saldo a suo debito), occorre, per contro, valutare la diversa ipotesi in cui, come nel caso in esame, la produzione degli estratti conto sia incompleta in quanto priva della parte di essi che dovrebbero documentare la prima frazione del rapporto, e chiedersi, dunque, quale sorte debba essere riservata alla domanda di pagamento (o, come nel caso in esame, di ammissione al passivo) della banca (che assuma di continuare ad essere creditrice a seguito del suddetto scomputo). 3.7. Questa Corte ha, sul punto, affermato che, nei rapportibancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione delsaldo maturato all ’ inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto, nonché di quegli elementi che Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso: diversamente, si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato; b) nel caso di domanda proposta dalla banca , invece, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione delsaldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratticonto e con la valorizzazione di quegli ulteriori elementi, come ad esempio le ammissioni del correntista stesso (o, può aggiungersi, la manca nza di una specifica e tempestiva contestazione da parte dello stesso o del curatore del relativo fallimento: cfr. Cass. n. 15177 del 2024; Cass. n. 17731 del 2022), che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l’evoluzione del rapporto, siano quantomenoidonei ad escludere cheil correntista, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, abbia maturato un credito (piuttosto che un debito)nei confronti della banca di imprecisato ammontare ( e tale, dunque, da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), con la conseguenza che, in quest’ultima ipotesi, è possibile assumere, quale dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero (vale a dire considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti): (e solo) in mancanza di tali dati, la domanda proposta dalla banca, per il mancato assolvimento dell ’ onere della prova incombente sulla stessa, dev ’ essere , di conseguenza, respinta ( cfr. Cass. n. 11543 del 2019 ; conf., Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 9727 del 2024, in motiv.; Cass. n. 11735 del 2024). 3.8. E così, più di recente, si è condivisibilmente affermato che, “nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario”: - “ l ’ istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall’art. 2697 cod. civ.”; - “ u na volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l’accertamento del dare ed avere può attuarsi con l’impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023)”;- gli estratti conto, infatti, “non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto”; - “essi- come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) - consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto"; -“tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni”; - in particolare, “ a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass.25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie(come già opinato proprio dalla citata Cass.n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.”; - “ è innegabile, peraltro, che, malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti”; - “ i n quest ’ ottica, dunque, pot rà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il Ric. 2019n. 23790,Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2 0 2 4 meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art. 2697 cod. civ.”; - “ l a medesima pronuncia, inoltre, indica le modalità di effettuazione dei conteggi da parte del giudice (o del consulente di ufficio da lui eventualmente nominato), ove ritenga di avvalersi del criterio dell’azzeramento del saldo (così non escludendo, dunque, diverse modalità di ricalcolo del saldo medesimo), per l’ipotesi di riscontrata incompletezza degli estratti conto” (Cass. n. 9727 del 2024, in motiv., con rinvio a Cass. n. 1763 del 2024). 3.9. Il decreto impugnato, lì dove ha respinto l’opposizione allo stato passivo in ragione esclusivamente della mancata produzione, da parte della banca opponente, degli estratti contoper l’intera durata del rapporto di conto corrente, senza, per contro, procedere all’accertamentodel dare ed avere attraverso tutti i mezzi di prova che, nei termini indicati, poteva utilizzare, non risulta, evidentemente, coerente con gli esposti principi e presta, come tale, il fianco alle censuresvolte sul punto dalle ricorrenti. 4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato, con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche a pronunciarsi sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnatocon rinvio
Decreto Cassazione n. 29090/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris